Tribunale di Torino: fido di fatto e prova delle rimesse solutorie

Non so a quanti di voi sia capitato di avere una causa risarcitoria contro una banca per usura ed anatocismo: a me parecchie volte, non solo come parte attrice ma anche come perito di parte per i correntisti.

La tecnica che usano spessissimo le banche, basandosi sull’ignoranza della legge bancaria non solo di alcuni legali, ma SOPRATTUTTO E PURTROPPO di tantissimi CTU, è quella di negare l’esistenza di un conto affidato, che quindi non consentiva al correntista di utilizzare dei fondi messigli a disposizione pagando LAUTI INTERESSI E COMMISSIONI USURARIE.

In questo modo, passasse la loro tesi, francamente insostenibile, le banche però otterrebbero due risultati.

Il primo è quello di giustificare gli alti interessi applicati per un uso “in rosso” del conto corrente non autorizzato, il secondo fanno apparire i versamenti immediatamente successivi al termine del trimestre come rimesse solutorie, ovvero il tentativo del correntista di rientrare da uno sconfino non concordato.

Ebbene, arriva a proposito una sentenza del Tribunale di Torino, che taglia la testa al toro:

Tribunale di Torino, 11 marzo 2015

Avv. Angelo Riva

Con sentenza dell’11 marzo 2015 il Tribunale di Torino ha affermato i seguenti principi di diritto in materia di fido di fatto.

Appaiono circostanze idonee a provare l’esistenza di un fido di fatto: la stabilità e non occasionalità dell’esposizione a debito pluriennale; il notevole entità del saldo debitore per svariati anni; l’assenza di elementi comprovanti un rientro da parte del cliente ma sempre maggior utilizzo del credito; l’espresso riconoscimento negli e/c e negli scalari di “tassi sullo scoperto nei limiti del fido” e di una “APC fiduciaria”.

I presenza di un fido di fatto, spetta alla banca provare l’ammontare del fido e di conseguenza l’esistenza delle rimesse solutorie; pertanto in presenza di un fido di fatto, il limite massimo dell’affidamento può essere individuato nello stesso massimo scoperto consentito dalla banca sicchè ogni rimessa non potrebbe che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista.

Ecco il link per la sentenza completa:

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