Tribunale di Torino: fido di fatto e prova delle rimesse solutorie

Non so a quanti di voi sia capitato di avere una causa risarcitoria contro una banca per usura ed anatocismo: a me parecchie volte, non solo come parte attrice ma anche come perito di parte per i correntisti.

La tecnica che usano spessissimo le banche, basandosi sull’ignoranza della legge bancaria non solo di alcuni legali, ma SOPRATTUTTO E PURTROPPO di tantissimi CTU, è quella di negare l’esistenza di un conto affidato, che quindi non consentiva al correntista di utilizzare dei fondi messigli a disposizione pagando LAUTI INTERESSI E COMMISSIONI USURARIE.

In questo modo, passasse la loro tesi, francamente insostenibile, le banche però otterrebbero due risultati.

Il primo è quello di giustificare gli alti interessi applicati per un uso “in rosso” del conto corrente non autorizzato, il secondo fanno apparire i versamenti immediatamente successivi al termine del trimestre come rimesse solutorie, ovvero il tentativo del correntista di rientrare da uno sconfino non concordato.

Ebbene, arriva a proposito una sentenza del Tribunale di Torino, che taglia la testa al toro:

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