Segnalo importante articolo di Paolo Storani, in commento all’ordinanza del Trib. Macerata, ord. 15.12.14, Giud. CANULLO
L’ordinanza inedita (e recentissima: risale al 15 dicembre 2014) del Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Macerata, Dott.ssa Alessandra Canullo, indica la modalità per uscire dall’impasse creato dall’ausiliare che non risponda in modo preciso alle osservazioni controdeduttive alla bozza preliminare che gli siano state sottoposte dai consulenti tecnici delle parti litiganti.
In un contributo che ho consegnato di recente ad UtetGiuridica per un’opera collettanea (DIG – Il Diritto Italiano nella Giurisprudenza, a cura di Paolo Cendon, che ha preso nel 2012 il via con il bellissimo volume di Patrizia Ziviz sul danno non patrimoniale) in tema di responsabilità medico-sanitaria ho parlato di decisività del mezzo istruttorio, la cui centralità balza immediatamente evidente se si pone mente a tutte le controversie nelle quali il thema probandum ha connotazioni per le quali la conoscenza scientifica settoriale orienta il verdetto del giudice, determinandone, quasi in automatico, la volontà di accoglimento o reiezione.
Va posto in risalto che il giudice può affidare al CTU non soltanto l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente); in quest’ultimo caso, andando in senso… ostinato e contrario alla vulgata ormai stantia che vuole la CTU un semplice mezzo istruttorio e non un mezzo di prova, guarda un po’ che la CTU è un vero e proprio mezzo di prova!
La novella introdotta dalla Legge n. 69 del 2009 ha inserito una buona dose di contraddittorio all’interno del segmento delle operazioni peritali mediante lo scambio preventivo della bozza ad opera del CTU e delle considerazioni (osservazioni) alle quali l’ausiliare risponderà per iscritto nel corpo della relazione che andrà a depositare sincronicamente alle medesime osservazioni delle parti ed ad una sintetica valutazione sulle stesse.
Cosa che nella fattispecie inedita che Vi presentiamo qui di seguito il CTU non aveva fatto.
TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA
“Il Giudice Dott.ssa Alessandra Canullo,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14.10.2014,
rilevato che il CTU, nelle conclusioni definitive rassegnate, non dà specificatamente conto di quali osservazioni gli siano state rivolte, né della parte da cui le stesse siano provenute, non risultando peraltro allegate alla CTU le osservazioni fatte pervenire dalle parti;
ritenuto, pertanto, che tale circostanza non consenta di verificare se la risposta alle osservazioni delle parti genericamente fornita dal CTU si riferisca anche a quelle formulate dal dott. Spitoni, consulente tecnico di parte convenuta, come esposte nell’udienza del 14.10.2014, né se la risposta ad esse eventualmente fornita sia esaustiva;
ritenuta, pertanto, la necessità di convocare il CTU dott. … (omissis) al fine di rispondere alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta, dott. Spitoni, all’udienza del 14.10.2014, nonché al fine di quantificare (se del caso, mediante il ricorso ad un collaboratore medico-legale) il periodo di convalescenza post-operatoria dell’attrice rinosciuto dal CTU come causalmente collegabile all’intervento chirurgico per cui è causa;
PQM
dispone riconvocarsi il CTU dott. … (omissis) per i chiarimenti di cui in motivazione e fissa per l’incombente l’udienza del 3.2.2015 ore 9:30.
Si comunichi alle parti ed al CTU.
Macerata, 15 dicembre 2014.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Canullo”.
Fonte: StudioCataldi
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