“Giuseppi”: inserire la tutela dell’ambiente in Costituzione. Ma non è un giurista?

Dunque, Giuseppe “Giuseppi” Conte, in pieno delirio di onnipotenza, blatera a NY che sarà suo impegno inserire in Costituzione la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile (link articolo Corriere)

Il grandissimo GIURISTA evidentemente non ha ben chiaro che:
1) la Costituzione, che detta i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico a cui poi fa riferimento il Parlamento nella sua azione legislativa ordinaria, ha già delineato la questione negli art. 9, 32 e 44, sia pur in anni in cui il problema non era avvertito così tanto
2) in Costituzione la tutela dell’ambiente è stata prevista lato sensu: il dibattito costituente è stato caratterizzato da una miriade di risentimenti ideologico – politici.
Pertanto, per precisa scelta, i Padri Costituenti hanno optato per dare linee generali e lasciare la questione all’ordinamento giuridico a venire, in concomitanza con l’evolversi futuro della situazione ( la nostra Costituzione è nata del dopoguerra, i Padri Costituenti hanno dimostrato una lungimiranza impressionante)
3) In particolare, relativamente all’art. 9 (principio fondamentale e quindi non può essere sottoposto a revisione), la Consulta (Corte Cost., sentenza n. 4 del 1985) ha introdotto definitivamente la nozione estensiva di “paesaggio” come “forma del Paese”. 
In questo senso, secondo l’illustre costituzionalista Predieri (A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente, Firenze, 1969, Vol. II, p. 387.), per “paesaggio” si deve intendere «la forma del paese, creata dall’azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nella città o nella campagna, che agisce sul suolo, che produce segni nella sua cultura».
Con questa nozione di paesaggio si ricomprendono pertanto da un lato «ogni preesistenza naturale, l’intero territorio, la flora e la fauna»dall’altro «ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio qualunque possa essere l’area in cui viene svolto» (A. Predieri, Paesaggio, in Enc. Giur., cit. p. 152)
E’ in questo contesto dottrinario che la nozione di paesaggio esprime una sorta di “volontà giuridica” ad aggregare nel suo significato non solo latamente la disciplina urbanistica, ma anche la nozione giuridica di ambiente.
La Consulta ha sottolineato questo, quindi il concetto è GIA’ presente in Costituzione

4) Relativamente all’art. 32 della Costituzione, la necessità di creare istituti giuridici specifici per la protezione dell’ambiente è stata ulteriormente rimarcata dalla Corte Costituzionale, la quale, nelle sentenze n. 210 e 640 del 1987, ha sentenziato partendo da un approccio soggettivo del diritto all’ambiente salubre.
Con l’affermazione della unitarietà del bene ambiente, a cui ha peraltro connesso la necessità della tutela della salute in tutte le condizioni in cui si svolge la vita di ogni persona, il Giudice delle leggi ha rilevato che l’ordinamento tutela l’ambiente come elemento determinativo della vita e come «valore primario assoluto (Corte Cost., sentenza n. 127 del 1990)».
5) La Riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta con l’adozione della Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha avuto il merito di aver inserito nel nuovo art. 117 Cost. la parola “ambiente”.
Tra le materie assegnate a titolo esclusivo dal legislatore alla competenza dello Stato, nell’elenco di cui al comma 2 del citato articolo, vengono specificate: «la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»; mentre a titolo concorrente alle Regioni vengono assegnate: «valorizzazione dei beni ambientali e culturali».
Il nuovo assetto ha individuato tre settori di competenza legislativa: esclusivo dello Stato (lista di materie statali), concorrente fra Stato e Regioni, e residuale in capo alle Regioni, le quali possono autonomamente legiferare in tutte quelle materie non contenute nelle due liste succitate.
La materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” è invece assegnata alla legislazione concorrente fra Stato e Regioni.
6) La Consulta, con la sentenza 104 del 2008, ha ridimensionato anche la lettura che veniva data dei termini “ambiente” ed “ecosistema” come biosfera, nel senso in cui questa nozione viene utilizzata nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972.
Per «ambiente ed ecosistema» deve intendersi quella parte della biosfera che riguarda l’intero territorio nazionale. A tal proposito, appaiono utili gli orientamenti del giudice delle leggi, con i quali, operando un revirement giurisprudenziale, ha sottolineato come sia «evidente che sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti la fruizione del territorio, che sono affidati alle competenze regionali, concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali»
(Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 367 del 2007. Sul punto vedi P. Maddalena, La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 310)
Oggetto della tutela non è quindi soltanto il concetto astratto di “bellezze naturali”, ma l’insieme dei beni materiali e delle loro composizioni, che conferiscono un certo aspetto al paesaggio.
Per la Corte Costituzionale, l’ambiente non deve essere considerato come «bene immateriale», ma un «bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole componenti».  Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, spetta, inevitabilmente allo Stato disciplinare l’ambiente come «entità organica», nella consapevolezza che accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici che, pur avendo ad oggetto aspetti del bene ambiente, riguardano interessi giuridici diversi.
7) Secondo un’autorevole dottrina (P. MaddalenaLa tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale, cit. p. 314 ss.), peraltro condivisa e stabilizzatasi anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (Cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 12, 30, 61 del 2009) la tutela dell’ambiente ha un contenuto «oggettivo», in quanto riferito ad un bene della vita, e «finalistico», perché diretto alla sua migliore conservazione; sullo stesso «bene della vita» concorrono diverse competenze che restano distinte tra loro e sono chiamate a perseguire autonomamente le loro finalità attraverso la previsione di distinte discipline giuridiche, statali o regionali.
Riassumendo, l’autodefinito GIURISTA “Giuseppi” Conte non conosce i dettami costituzionali che vorrebbe cambiare.
Evidentemente conosce anche molto poco il percorso di modifica costituzionale, perchè altrimenti saprebbe che con la “maggioranza” che si ritrova, è praticamente impossibile riuscire a presentare modifiche che non sono in agenda, ammesso e non concesso che arrivi al termine della legislatura.
Per certo, “Giuseppi” si sta facendo RI-conoscere perfettamente come servo del sistema.
Una domanda, “Giuseppi”, un cotanto amore per l’ambiente stride con la sua foto mentre azzanna un hamburger: Greta non le ha insegnato quanto inquinamento comporta la sua produzione? 
Giuseppi e l'hamburger

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