REATI DEPENALIZZATI CON LEGGE DELEGA 67/2014: ELENCO COMPLETO DEI 112

REATI DEPENALIZZATI.

E’ stata approvata la depenalizzazione dei reati minori attraverso il Decreto legislativo di attuazione della Legge delega 67/2014 varato dal Consiglio dei Ministri; cosa comporterà questo? Un aumento dei criminali a piede libero.

E’ stata approvata la depenalizzazione dei reati minori attraverso il Decreto legislativo di attuazione della Legge delega 67/2014 varato dal Consiglio dei Ministri; cosa comporterà questo? Un aumento dei criminali a piede libero.

Sono in tutto 112 i reati che non faranno più andare in carcere chi li commette: (ndr: la maggior parte ovviamente a tutela del malaffare politico sempre più emergente e dei reati degli extracomunitari, ma l’aspetto più schifoso è che viene massacrato il codice penale, persino depenalizzando la legge sullo stalking la cui nascita ha richiesto la lotta di almeno un decennio)
Questa è la lista: 

– Abbandono di persone minori o incapaci – art.591 c.p. co.1
– Abusivo esercizio di una professione – art348
– Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art.571 c.p.
– Abuso d’ufficio – art.323 c.p.
– Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art.615 ter
– Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio – art.508 c.p.
– Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art.441 c.p.
– Appropriazione indebita – art.646 c.p.
– Arresto illegale – art.606 c.p.
– Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art.418 co.1 c.p.
– Attentato a impianti di pubblica utilità – art.420 c.p.
– Attentati alla sicurezza dei trasporti – art.432 c.p.
– Atti osceni – art.527 c.p.
– Atti persecutori (stalking) – art.612 bis co.1
– Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p.
– Commercio di sostanze alimentari nocive – art.444 c.p.
– Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater
– Corruzione di minorenne – art.609 quinquies co.1 c.p.
– Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art.434 co.1 c.p.
– Corruzione – art-318 c.p.
– Danneggiamento – art.635 c.p.
– Danneggiamento a seguito d’incendio – art.423 c.p.

– Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga – art.427 co.1 c.p.
– Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art.635 bis c.p.
– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art.635 quater c.p.
– Detenzione di materiale pornografico – art.600 quater c.p.
– Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art.632 c.p.
– Diffamazione – art. 595 c.p.
– Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies
– Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt.392-393 c.p.
– Evasione – art 385 c.p.
– Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art.435 c.p.
– False informazioni al P.M. – art.371 bis
– Falsità materiale del P.U. – art.477 c.p.
– Favoreggiamento personale – art-378 c.p.
– Favoreggiamento reale art.379 c.p.
– Frode informatica – art.640ter co.1-2 c.p.
– Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1
– Frode nelle pubbliche forniture – art.356
– Frode processuale – art.374 c.p.
– Frodi contro le industrie nazionali – art.514 c.p.
– Frode nell’esercizio del commercio – art.515 c.p.
– Furto – art.624 c.p.
– Gioco d’azzardo – art.718-719 c.p.
– Impiego dei minori nell’accattonaggio – art.600 octies c.p.
– Incesto – art.564 1 co. C.p.
– Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p.
– Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art 316 ter
– Ingiuria – art.594 c.p.
– Ingresso abusivo nel fondo altrui – art.637 c.p.
– Insolvenza fraudolenta – art.641 c.p.
– Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis
– Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p.
– Intralcio alla giustizia – art.377 c.p.
– Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art.474 c.p.- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p.
– Invasione di terreni o edifici – art.633 c.p.
– Istigazione a delinquere – art.414 c.p.
– Istigazione a disobbedire alle leggi – art.415 c.p.
– Lesione personale – art.582 c.p.
– Lesioni personali colpose art.590 c.p.
– Maltrattamento di animali – art.544 ter
– Malversazione a danno dei privati – art.315 c.p.
– Malversazione a danno dello Stato – art.316 bis
– Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – art.388 c.p.
– Manovre speculative su merci – art.501 bis c.p.
– Millantato credito – art.346 c.p.
– Minaccia – art. 612 c.p.
– Occultamento di cadavere – art.412 c.p.
– Oltraggio a P.U. – art.341 bis
– Oltraggio a un magistrato in udienza art.343 c.p.
– Omessa denuncia di reato da parte del P.U. – art.361
– Omicidio colposo – art.589 c.p. co.1
– Omissione di referto – art.365 c.p.
– Omissione di soccorso – art. 593 c.p.
– Patrocinio o consulenza infedele – art.380 c.p.
– Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art.316 c.p.
– Percosse – art. 581 c.p.
– Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – art.497 bis co.1.
– Procurata evasione – art.386 co.1
– Procurata inosservanza di pena – art.390 c.p.
– Resistenza a P.U. – art. 337 c.p.
– Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio – art.501 c.p.
– Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – art.437 c.p.
– Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio – art.326 c.p.
– Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale – art.379 bis
– Rifiuto di atti d’ufficio.Omissione – art.328 c.p.
– Rissa – art.588 c.p.
– Simulazione di reato – art.367 c.p.
– Sostituzione di persona – art.494 c.p.
– Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – art.334 c.p.
– Sottrazione di persone incapaci – art.574 c.p.
– Sottrazione e trattenimento di minori all’estero – art.574 bis
– Stato d’incapacità procurato mediante violenza – art. 613 c.p.
– Traffico d’influenze illecite – art.346 bis
– Truffa – art.640 c.p.
– Turbata libertà degli incanti – art.353
– Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art.634 c.p.
– Usurpazione di funzioni pubbliche – art.347
– Uccisione di animali – art.544 bis
– Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art.638 c.p.
– Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art.516 c.p.
– Vilipendio delle tombe – art.408
– Vilipendio di cadavere – art.410 co.1
– Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – art 616 c.p.
– Violazione di domicilio art.614 c.p.
– Violazione di domicilio commessa dal P.U. – art. 615 c.p.
– Violazione di sepolcro – art.407 c.p.
– Violazione di sigilli art.349
– Violazione degli obblighi di assistenza familiare – art.570 c.p.
– Violenza o minaccia a P.U. art.336 c.p.
– Violenza privata – art.610 c.p.
– Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato – art.611 c.p.

Fa paura tutto questo vero? Soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca, uccisioni di minori, torture, violenze domestiche, violenze sulle donne, e tanti altri, forse davvero troppi, reati che non avranno più come deterrente la carcerazione.
Inoltre con la depenalizzazione dei reati minori si rischia che le persone inizino davvero a farsi giustizia da sole, potrebbe rivelarsi un collasso della legalità, una specie di Blade Runner dei giorni nostri.
Di seguito la relazione del Consiglio dei Ministri numero 40 datato 1° Dicembre 2014 in cui si legge la non punibilità per particolare tenuità del reato:
Su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto delegato che recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta dal prof. Francesco Palazzo con l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione. 
L’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.
Potete leggere l’agenda completa per la semplificazione sul sito del Governo Italiano  inoltre potete leggere il testo integrale del Decreto legislativo 30.12.1999 n° 507  – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
Valeria Bonora

Fonte: eticamente.net

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29 Risposte a “REATI DEPENALIZZATI CON LEGGE DELEGA 67/2014: ELENCO COMPLETO DEI 112”

  1. Faccio presente con rammarico due cose.
    La prima è che a fronte di questo articolo, del quale è riportato sia l’autore, che non sono io come si legge sotto, che la fonte, sto ricevendo una serie incredibile di commenti di insulti, che ovviamente non solo non passo ma segnalo.
    Continuate pure, tanto non verrete pubblicati, se avete tempo da perdere e per trolleggiare fatelo, io ho altre cose da fare.
    La seconda è che non si è entrato nel merito di questioni squisitamente giuridiche, ma la fonte si è limitata a fare un elenco che è scritto nella legge delega.
    Una cittadina come me è ancora libera di esprimere preoccupazione oppure deve chiedere il permesso?
    Cari presunti avvocati, come vi firmate nei vostri insulti, vi va anche bene, perchè potrete appellarvi a questa norma per azioni di responsabilità per patrocinio o difesa infedele o per violazione dell’obbligo di privacy, di cui troppo spesso vi macchiate: il cittadino potrà ancora difendersi da chi dovrebbe tutelarlo ed invece si limita a presentare parcelle esose e dire, eh, con la Giustizia non si sa mai a cosa si va incontro. Lo si saprebbe, se si sapesse fare il proprio lavoro.
    Incazzatevi con chi ha fatto questa legge, non con chi ha pubblicato un elenco.

  2. Volevo sapere cosa significa depenalizzazione. Cioè la pena prevista prima si tramuta in sanzione o cosa.Grazie

  3. su richiesta del pm c’è l’archiviazione e diventa una sanzione amministrativa. Che non è proprio la stessa cosa 😉

  4. VERGOGNA !!!!!!!!!!!!!!!!!! VERGOGNA !!!!!!!!!!!!!!!!!! VERGOGNA !!!!!!!!!!!!!!!!!! VERGOGNA !!!!!!!!!!!!!!!!!! VERGOGNA !!!!!!!!!!!!!!!!!! VERGOGNA !!!!!!!!!!!!!!!!!! VERGOGNA !!!!!!!!!!!!!!!!!! VERGOGNA !!!!!!!!!!!!!!!!!! Mi raccomando continuate a lamentarvi solo dietro uno schermo…risolverete molto così facendo…ahahahahahaha ma va’ tutto bene! 🙂 basta che vi diano il calcio e vi promettano 80 € in più nelle vostre tasche e allora tutto va bene……..ma andate a quel paese…..PATETICI!!!!!!! Avete votato sta MERDA e mo ve la tenete!

  5. bè, io non solo non li ho votati, ma non mi limito a stare dietro uno schermo. Cerca NOI SOVRANI e capirai. Niente politica. Niente pidioti.

  6. Complimenti per l’articolo interessante, volevo chiedere a chi ne sa piu’ di me se vi sembra una cosa normale depenalizzare il reato di maltrattamento sugli animali ? ma dove siamo ? cioe’ in pratica c’e’ solo una sanzione amministrativa ? grazie a chi vorra’ spiegarmi.
    Buone feste !
    Simone

  7. Salve,
    vorrei solo far presente che le cose dette nell’articolo sono inesatte. Anche perchè la legge in questione non è quella del link “Decreto legislativo 30.12.1999 n° 507 – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”, che è appunto un decreto del ’99.
    Invito a leggere la legge 67/2014, che è il vero decreto legislativo, e non contempla quanto detto nell’articolo.
    Saluti.

  8. La ringrazio per la segnalazione.
    Il link alla legge delega, che io avevo letto, è questo http://www.avvocatosolaririta.com/c/51017/7820/riforma-penale–legge-n.67-2014.html#sthash.XsOxf61p.gbpl
    I 112 reati si evincono dal fatto che in tale legge e’ ESPLICITAMENTE INDICATO, cito testualmente: c) per i delitti per i quali e’ prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall’articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;
    d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l’utilizzo delle particolari modalita’ di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale;
    e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;
    f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell’arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
    g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione della reclusione e dell’arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all’articolo 278 del codice di procedura penale;
    h) prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);
    i) prevedere, altresi’, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita’, con le modalita’ di cui alla lettera l);
    l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita’ non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attivita’ non retribuita in favore della collettivita’ da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalita’ e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;
    m) escludere la punibilita’ di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita’ dell’offesa e la non abitualita’ del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale…..

    Prosegue, ma i punti focali sono:
    1. reati che non prevedono una pena oltre i 3 anni
    2. la pena viene sostituita da una sanzione amministrativa, che perdonate, non mi sembra la stessa cosa.

    Invito a leggere tutto il testo, che prosegue, ad esempio, in questo modo:

    c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purche’ l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione;

    Forse chi legge tutta la legge si incazza ancora di più, non ci avete pensato?

    Ed un ultimo consiglio: se non volete che esistano malintesi, SCRIVETE LEGGI COMPRENSIBILI AI CITTADINI.

  9. si, ci sarà solo una sanzione amministrativa.
    Ho messo il link di tutta la legge ed è CHIARISSIMA quando parla di sostituzione della pena con una sanzione amministrativa.
    Poi chi ha fatto questa legge, come tante altre vergognose degli ultimi tre anni, si giustifica dicendo che sono BUFALE, sperando nell’ignoranza dei cittadini e nel fatto che le normative sono scritte appositamente PER NON ESSERE COMPRESE.
    Legge Fornero, Tasi, Imu, Tarsu, aumento iva… tutte bufale no?
    La verità è che in italia non c’è la certezza della pena, ovviamente di fronte a reati conclamati e provati oltre ogni ragionevole dubbio, e questa legge delega, che prevede sostanzialmente per gli incensurati di poter fare ciò che vogliono e prendersi solo una multa, bè, a mio modesto parere non farà altro che aumentare la portata dei reati.
    Pensa a chi omette soccorso, a chi occupa illegalmente la tua casa… altro che bufale, sono verità. Come tutte quelle per cui, non esistendo giustificazione possibile, (perchè dire che si alleggerisce il penale ma uno può opporsi in civile quando si sa che le cause civili in Italia durano 30 anni), sono state spacciate per tali, ma la realtà ha dimostrato che erano verità. Qui sarà la stessa cosa.

  10. arriva arriva… amnistia ed un bell’indulto, tutto insieme.
    Anche se sarebbe più sano costruire nuove carceri, dare maggiori fondi alla Giustizia, garantire pene esemplari… bel sogno vero?

  11. Ci dobbiamo ribellare a tutto questo….. non c’è più altro da fare…

  12. Siamo alla frutta,il problema è che siamo in pochi,la maggior parte della gente è così,solo nella mente parteciperebbe a una RIVOLUZIONE.e soprattutto iniziare in Italia,culla del MalaffareMafioso.Ci vuole il popolo.In europa sono in parecchi a muoversi ma sempre troppo pochi.

  13. Una domanda s´é mi viene concessa, ma l´articolo 69 penso che sia ancora attuale, vero o falso ?

  14. Ciao,
    ti segnalo che l’articolo a cui fai riferimento nel post è poco accurato (per lo meno); considera che in Italia, per il populismo che contraddistingue i nostri governanti, invece di far funzionare meglio i tribunali si è preferita la politica “più galera per tutti”, tanto che fino ad oggi chi viene fermato a vendere CD contraffatti rischia tre anni di carcere, rendendo così più conveniente sparare al Finanziere che lo sta arrestando.
    Questi provvedimenti -e non sto certo qui a sostenere che siano perfetti, io Renzi manco l’ho votato- per lo meno cercano di razionalizzare una situazione oggi schizofrenica, nella quale si rischia la galera per qualsiasi cosa, col risultato che chi è delinquente abituale ma dispone di buoni avvocati evita sempre il peggio, mentre il povero sfigato (il Cucchi di turno, per dire) ci rimette le penne.
    Considera anche che questi provvedimenti:
    – si rivolgono a chi NON E’ REO ABITUALE, quindi se non sei incensurato t’attacchi e ti becchi la legge precedente;
    – non estinguono le conseguenze civili del reato.

  15. Resta comunque la responsabilità civile, immagino: pagare il processo, l’avvocato o i danni procurati, a meno che…

  16. Allora, vero che è applicabile solo agli incensurati, ma se pensi che in galera non ci vanno neppure i recidivi, e la cronaca ne è piena.
    Ricordo che se si è incensurati, anche prima di questa legge delega, NON si andava in galera grazie a tutta una serie di attenuanti, ma la condanna PENALE restava sul casellario. E che un discorso è un processo penale, un conto è uno civile, che sappiamo quanto dura in Italia…
    Poichè la legge delega parla di reati che rientrano nei 5 anni di condanna, chi ha scritto quel post credo abbia semplicemente preso il codice penale e da li abbia estrapolato i reati e le pene massime. Per di più, si vuole snellire il processo penale, quando è quello civile che funziona anche peggio, e passare tutto sul civile? Bè, di certo così attrarremo investimenti esteri… la verità è che da 20 anni a questa parte la Giustizia si è vista togliere sempre più mezzi, ed una struttura sicuramente da rivedere è diventata ingestibile. Io lo posso dire perchè sono 9 anni che mio marito ha subito una truffa, i truffatori per difendersi l’hanno denunciato per calunnia, tentando la carta del “tu ritiri il tuo io il mio”; peccato che la calunnia sia perseguibile d’ufficio. Così da vittima mio marito si è trovato sotto processo, mentre la sua denuncia è stata archiviata perchè, all’epoca, era di sola cittadinanza giapponese, e quindi extracomunitaria: ci siamo opposti 3 volte, alla terza volta il pm ha scritto che è più facile che un extracomunitario delinqua piuttosto che essere vittima. Quel documento, quando sarà tutto finito, finirà diritto al Tribunale dei Diritti dell’Uomo. In ogni caso, 9 anni che ci si presenta in udienza, 6 testimoni ascoltato solo uno, ogni volta un rinvio di un anno, poi la chiusura di una sede distaccata e si ricomincia da capo. Bè, per lui, incensurato, sarebbe una manna giusto? Prescrizione certa. Ma vai a dire ad un giapponese, con il senso dell’onore che ha, VITTIMA di accettare una cosa del genere. Per lui è inconcepibile. E non posso che capirlo. Ah, tra parentesi, i truffatori nel processo per calunnia, si sono costituiti parte civile. Questa è la Giustizia italiana. SERVONO SOLDI, STRUMENTI, MAGISTRATI, PERSONALE, CARCERI. E CERTEZZA DELLA PENA, APPURATO SENZA OMBRA DI DUBBIO IL REATO. Questa è una paraculata, altro che bufala. Ed infatti, a chiudere il cerchio, arriverà amnistia ed un nuovo indulto, scommettiamo?

  17. Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies non trovo la descrizione per capire in cosa consiste la depenalizzazione

    e anche – Maltrattamento di animali – art.544 ter

    vorrei capire quanto è stato depenalizzato, non trovo le informazioni, grazie

    sono una volontaria animalista ed il tema mi è di notevole interesse
    vorrei capire se hanno ritoccato la legge sulla detenzione a catena ecc. Grazie

  18. Maltrattamento, uccisione e abbandono di animali: varate le nuove norme
    Legge 20.07.2004 n° 189 , G.U. 31.07.2004
    Chi maltratta un animale per crudeltà o senza necessità rischia la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro.

    Questa è una delle novità contenute nella legge n. 189 del 20 luglio 2004 che introduce nel codice penale il Titolo IX-bis intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” e che prevede un’inasprimento delle sanzioni per i maltrattamenti, i combattimenti clandestini, le competizioni non autorizzate e l’abbandono di animali.

    Il provvedimento sancisce altresì il divieto di utilizzare cani o gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonchè di commercializzare o introdurre le stesse in Italia.

    (Altalex, 3 agosto 2004)

    Questa legge delega prevede ESPLICITAMENTE che tutti i reati che prevedano una pena NON SUPERIORE AI 5 ANNI , se fatti da incensurati, diventino semplici reati AMMINISTRATIVI, ovvero basta pagare una multa.

    Questa è la spiegazione, come vedi i reati sugli animali prevedono una pena da tre mesi ad un anno.
    Gli animalisti dovrebbero essere sul piede di guerra.

    Ah già, sono bufale.

  19. Solo una piccola precisazione RENZI NON È LÌ DOV’È IN SEGUITO AD ELEZIONI, MA CE LO HA MESSO NAPOLITANO. Per il resto, fa tutto schifo, ma se ci si limita a dirlo solo in rete, allora facciamo schifo anche noi! SVEGLIATI ITALIA!

  20. bene, comincia a guardare il sito noisovrani.it, io uso la rete per aprire gli occhi, ma agisco anche concretamente, molto più di quanto si creda. Il sito è in fase di completamento, ma tra un mese al massimo vedremo chi parla solo in rete e chi agisce realmente. E ovviamente senza politica nè ricerca di poltrone. A noi non interessa. A noi interessa lasciare un luogo dove vivere ai nostri figli e combattere un sistema che si nutre di sangue per potersi arricchire.

  21. italiani carissimi ormai c’elanno messa nel Cu……o sti pezzi di merda o ci svegliamo o pure ci conviene espatriare cosa scegliamo?

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