L’importanza dell’opposizione ad un Decreto Ingiuntivo

Sempre più spesso entro in contatto con persone che ricevono decreti ingiuntivi per qualsiasi x motivo e ritengono opportuno non opporvisi.

A mio parere non esiste scelta più sbagliata, perchè fino a che non si tornerà con una enorme presa di consapevolezza alla sovranità individuale, deve essere accettato che viviamo in uno “stato giuridico” che si è imposto sue regole e che noi, volenti o nolenti, dobbiamo rispettare per poterci difendere senza rischiare conseguenze pesantissime per la nostra vita.

Cominciamo dall’inizio: cos’è un decreto ingiuntivo?

Sembra una sciocchezza, ma giuridicamente parlando non molti lo saprebbero dire.

Il Decreto Ingiuntivo è un provvedimento attraverso il quale un giudice su richiesta di chi è creditore di una somma di denaro liquida o di una determinata quantità di cose impone al debitore di pagare una determinata somma o una cosa indicando un termine decorso il quale si può procedere per via esecutiva.

I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati dall’art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità). In sostanza può chiedere il decreto ingiuntivo chi è creditore di una somma di danaro liquida ed esigibile o di una determinata quantità di cose fungibili:

1. se del diritto fatto valere viene data prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso da un Giudice, su richiesta del creditore, in presenza di una prova scritta relativa al credito fatto valere.

La prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, può consistere in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.

Accanto alle prove scritte espressamente indicate dall’art. 634 c.p.c. (ovvero le polizze, le promesse unilaterali ed i telegrammi, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili), vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento monitorio. Si tratta delle fotocopie di scritture private, telefax, documenti elettronici come le e-mail e il verbale di assemblea condominiale, una promessa di pagamento del debitore, di un assegno o una cambiale che non possono essere usati (per il decorso dei termini di legge) come titoli esecutivi, di un riconoscimento del debito, di una polizza, di un contratto di affitto o di un telegramma, ma anche di un contratto di compravendita o di una fattura riguardante la vendita di merci.

Per ottenere un decreto ingiuntivo è necessario rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale competenti per valore e per territorio in base alle disposizioni di cui al titolo I sezione seconda del codice di procedura civile.

In soldoni, il Decreto Ingiuntivo si ottiene su richiesta di un creditore verso un debitore moroso: alla produzione delle prove prescritte dalla legge, un Giudice impone il pagamento al debitore.

Ebbene, potremmo stare a discutere sull’effettivo valore delle prove presentate dal presunto creditore, laddove ad esempio si tratti di una banca o del fisco, ma questo è un altro capitolo della storia.

L’importante è che entri bene in testa una cosa: ciascun decreto ingiuntivo può essere opposto entro 40 giorni dalla notifica al debitore. In caso contrario diventa un titolo esecutivo, ovvero il Giudice da il via alla procedura per la riscossione coatta del credito: precetto, pignoramento, messa all’asta dei beni o confisca delle disponibilità liquide, fino ad arrivare addirittura all’imposizione della cessione del quinto dello stipendio o della pensione al creditore.

L’opposizione ad un Decreto Ingiuntivo conviene sempre perchè tramite questo atto si interrompono (innanzitutto) i termini di decorrenza del provvedimento. Si bloccano cioè i 40 gg dalla ricezione fino a quando il Giudice non si pronuncia sul ricorso.

E’ chiaro: l’avvocato deve trovare un fatto nuovo per potersi opporre, ma il “pelo nell’uovo” in un Decreto si trova quasi sempre.

Certo, l’avvocato costa, mediamente per un’opposizione possono volerci anche parecchi eurini a seconda dell’importo del debito presunto, ma esistono avvocati che comprendono benissimo le situazioni e con in quali ci si riesce a mettere d’accordo con tranquillità.

Nel caso contattatemi, vi indicherò io i legali “umani” ed anche molto preparati, che hanno fatto una scelta di professione dal mio punto di vista corretta, e ricordatevi sempre, esiste anche il gratuito patrocinio.

In ogni caso, se non ci si oppone, vale la regola del silenzio-assenso, e pertanto è un’ammissione di colpa, dalla quale in un secondo tempo diventa davvero difficile riuscire a difendersi.

Ma i soldi per un’opposizione sono ben spesi, sempre, perchè  i ritmi della giustizia civile in Italia sono quelli che sono, ed una opposizione,può spostare la pronuncia del Giudice di mesi se non di anni………….

L’aspetto più importante della opposizione però, è quello di entrare nel merito dell’intimazione di pagamento e documentare al Giudice le ragioni che non si evincono dal reddito agli atti: potete dare la Vostra versione, che ovviamente il creditore si guarda bene dal fare.

Faccio un esempio: riceviamo un Decreto Ingiuntivo da una banca (cosa piuttosto usuale ultimamente) e per paura di non avere denari per pagare un legale NON lo opponiamo. Trascorsi 40 giorni, la banca ha in mano un titolo esecutivo che farà sicuramente valere.

Mettiamo invece che ci opponiamo: le eccezioni da sollevare sono parecchie, ma la prima in assoluto è l’applicazione di tassi usurai che hanno di fatto impedito al debitore di poter pagare.

Se la nostra memoria è scritta bene e giustificata da una perizia di parte, che ATTENZIONE, non deve essere asseverata (sono costosissime), ma è sufficiente una perizia stragiudiziale (che ha un costo irrisorio), ecco che succede il miracolo: il Giudice è praticamente costretto a sospendere ogni attività del Decreto Ingiuntivo, a nominare un CTU, ovvero un tecnico specializzato del Tribunale, e a verificare quanto voi state affermando.

Può succedere nella peggiore delle ipotesi (rara) che il CTU non trovi alcun illecito bancario, ed allora il Giudice procederà all’esecuzione, ma potrebbe anche decidere, di fronte alla vostra buona fede, di cercare una soluzione alternativa, che vi permetta di rendere quanto dovuto senza ridurvi all’indigenza.

Oppure può succedere, come normalmente accade, che il CTU verifichi l’illecito: se è solo civile (anatocismo), ridurrà comunque il vostro debito, ma se è penale (usura) si chiuderà definitivamente il discorso del Decreto e per legge si aprirà una nuova causa CONTRO la banca.

Questo è quanto succede nella realtà quotidiana, anche se i giornali e le tv NON lo dicono, ma tendono a creare terrore.

Altro esempio : se si ha un fitto di casa, un mutuo, figli minori a carico, congiunto con handicap serio, alimenti per figli minori da pagare, uno sfratto incombente di casa sul groppone, etc. sono tutti aspetti che il Giudice tiene in considerazione prima di sentenziare il rateo da pignorare, ma se voi NON VI OPPONETE come può il Giudice sapere?

E quando uno stipendio è già risicato, detratte spese di un mutuo ad esempio o alimenti per figli minori (separazione) non si fa una semplice divisione,cioè lo stipendio diviso 5. Perchè il Giudice garantisce SEMPRE e COMUNQUE,prima la sopravvivenza delle persone e poi il credito ai privati.

Una volta fatta opposizione possono passare mesi o anni per avere la sentenza all’opposizione. Ma dopo di questa,bisogna continuare ( se bisogna continuare e non ricominciare daccapo l’iter ). E quindi pasano altri mesi…..

E tra il fissare una nuova data, rimandarla perchè una delle parti non è comparsa, poi cambia il Giudice, il nuovo Giudice vuol vederci chiaro e magari nòmina un collega ( Giudice cognitivo ) per esaminare la documentazione sia tua che della Finanziaria, insomma tra rinvii, ferie, malattie, ricorsi e almanacchi vari, gli anni passano che è una bellezza.

E se nella PEGGIORE DELLE IPOTESI un poverocristo fosse COMUNQUE condannato a pagare 1/5 del reddito, avrebbe guadagnato anni.

Ma di questi tempi accade che, seppure non esistano illeciti, la Finanziaria viene messa in coda o in attesa che si liberi una quota minima per poter pignorare qualcosa e chiudere con un saldo stralcio al 10% del debito iniziale, che, ricordo, in caso di banche, finanziarie e fisco, è sempre AUTOCERTIFICATO, quindi assolutamente controvertibile.

E succede anche che, nonostante un credito certo, documentato ed esigibile, il Giudice blocchi ogni minimo pignoramento, perchè non si può spremere sangue da una pietra, ed il dovere fondamentale del Giudice, sottolineo, è quello di garantire una vita dignitosa.

Voglio però fare un’ulteriore precisazione, nello specifico di un mutuo o di un rientro bancario non rispettato: il terrore di tutti, il pignoramento della casa.

Partiamo dal presupposto che adesso come non mai arrivare al pignoramento della casa non conviene nè al creditore nè al debitore.

Questo è l’iter del procedimento, del quale è giusto siate informati:

– secondo l’art. 40 del TUB (testo unico bancario), entro i 180 giorni dal mancato pagamento della rata, la banca può richiedere il pagamento delle rate con gli interessi di mora tramite solleciti inviati al domicilio del debitore;

scaduti i 180 giorni la banca può chiedere la decadenza del beneficio del termine (cioè la perdita da parte del debitore del diritto alla rateizzazione del debito) e la banca può intimare l’immediato versamento di tutto l’importo dovuto entro tot. giorni. Trascorsi tot. giorni la banca procede con il DECRETO INGIUNTIVO che vale per 10 anni.

N.B.) Rifiutarsi di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo dall’ufficiale giudiziario è assolutamente inutile. Infatti, in questo caso, l’ordinamento, anticipando le mosse di chi volesse fare il “furbo”, ha previsto che la notifica si perfezioni ugualmente, con il deposito del plico presso la casa comunale e l’invio di una raccomandata al destinatario.

– Dall’arrivo del decreto ingiuntivo il debitore ha 40 giorni di tempo per potersi opporre, trascorsi i quali il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo.

– In mancanza di opposizione al decreto ingiuntivo si procederà alla notifica dell’ ATTO DI PRECETTO che da al debitore gli ultimi 10 giorni di tempo per saldare il debito, allo scadere del decimo giorno il giudice è autorizzato a pignorare.

L’atto di precetto vale 90 giorni ed entro questo lasso di tempo deve essere eseguito il pignoramento altrimenti va ri-notificato l’atto.

Il destinatario del precetto può opporsi entro 20 giorni dalla notifica del precetto mediante un atto di citazione con cui “invita” il creditore a comparire dinanzi al giudice del Tribunale competente. Il giudice, su richiesta dell’opponente, può anche sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

– Se il precetto viene notificato correttamente avviene il pignoramento.

– Dopo il pignoramento c’è ancora un po’ di tempo prima che l’immobile vada all’asta: il tribunale ha 90 giorni di tempo per fissare l’istanza di vendita, entro 120 giorni prorogabili di altri 120 deve essere depositata tutta le certificazione ipocatastale relativa all’immobile.

– Dopo che il tribunale ha ricevuto tutta la documentazione il giudice ha 30 giorni di tempo per nominare il perito che farà la valutazione dell’immobile per stabilirne la base d’asta.

– Prima che il giudice pronunci l’istanza (data e prezzo) di vendita dell’immobile, è possibile richiedere la conversione del pignoramento cioè l’ultima possibilità per il debitore di sostituire all’immobile pignorato una somma di denaro che copra il debito e tutte le spese sostenute fino a quel momento, per il versamento della somma può anche essere chiesta la rateizzazione per un massimo di 18 mensilità.

– In caso di mancata richiesta di conversione del pignoramento il giudice procede con l’ordinanza di vendita. Viene stabilito prezzo e data dell’asta (visti i tempi burocratici avverrà dopo circa 2 anni dal pignoramento). Qualora la prima asta vada deserta si continueranno a fissare date ribassando ogni volta la base d’asta finchè non verrà venduto l’immobile.

Ricordatevi sempre, prevenire è meglio che curare: quando si arriva al punto di essere impossibilitati a pagare le rate del mutuo è comunque consigliabile recarsi in banca per cercare una soluzione alternativa ed aprire un tavolo di trattative.

Qualora, invece, non sia stato possibile opporsi nei tempi previsti dalla normativa, prima della vendita all’asta promossa su ordinanza del giudice, una possibile soluzione potrebbe essere quella di procedere ad una vendita pre-asta che può avere vantaggi sia per il venditore che per il compratore: il venditore otterrà un maggior ricavo rispetto alla vendita all’asta dell’immobile e può ricorrere ad un accordo a saldo e stralcio con la banca creditrice per un contenimento della posizione debitoria; per il compratore vi sarà la convenienza nel prezzo di acquisto che sarà notevolmente più basso rispetto al valore commerciale.

In ogni caso non bisogna mai disperarsi, perchè fino all’ultimo momento si può cercare di salvare la propria casa o comunque di chiudere la questione con i minori danni possibili.

Spero di aver usato termini chiari per potervi far capire di non sottovalutare mai un Decreto Ingiuntivo, tanto domani si vedrà: sempre opporsi.

Per qualsiasi necessità non esitate a contattarmi via mail [email protected]: io saprò di certo indirizzarvi nel modo migliore, essendoci passata prima ed avendo vissuto tutto quello che comporta una situazione del genere.

Certo, sarebbe meglio contattarmi PRIMA dei Decreti Ingiuntivi che puntualmente arrivano, per stabilire un tavolo di trattative: le banche hanno in pancia talmente tante sofferenze ed insoluti, oltre che denunce penali, che ora sono disponibili all’accordo, perchè meno oneroso e soprattutto meno rischioso per ulteriori sentenze contrarie che non fanno che peggiorare la LORO situazione.

Cercano sempre di farvi paura, è il loro gioco: vi consiglio la lettura di questo articolo, deve diventare il vostro decalogo.

Ma se siamo già ad un punto avanzato, non pensate che non ci sia speranza.

Io capisco. Ansia. Notti insonni. Paura per il futuro. Sensazione di essere abbandonati.

Si, capisco, perchè l’ho vissuto.

E no, non siete soli.

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