Usura? Come produrre prova contro la banca

ONERE DELLA PROVA NELLE CAUSE DI RIPETIZIONI D’INDEBITO PER ANATOCISMO E USURA
Ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.

Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe sul correntista – attore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Tale onere probatorio, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza di merito e di legittimità, va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.

Pertanto, nel caso in cui il correntista – attore, nei giudizi volti ad ottenere la restituzione di interessi anatocistici e/o usurai illegittimamente versati, non produca gli estratti conto relativi all’intero rapporto, la ricostruzione dei rapporti di dare e avere sarà circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto.

Più precisamente, la giurisprudenza di merito, muovendo dai principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23974/2010, secondo cui, in materia di anatocismo bancario e usura, quando l’onere della prova, non assolto, grava sulla banca che ha agito in giudizio, l’indagine del c.t.u. deve partire dal “saldo zero”, in quanto sfavorevole alla banca attrice, ha affermato, argomentando a contrario, che “nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, qualora non abbia prodotto l’intera sequenza degli estratti conto, il saldo da cui partire per l’analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile e non saldo zero”.

Valga la pena evidenziare, come il nostro ordinamento preveda uno strumento importante a favore del correntista che abbia smarrito, ad esempio, la documentazione bancaria contabile e che voglia agire in giudizio nei confronti dell’Istituto di Credito per ottenere la declaratoria di illegittimità di interessi anatocistici e/o usurai e la ripetizione delle somme indebitamente versate.

Tale strumento è contenuto nell’art. art. 119, comma 4, T.U.B., che consente a quest’ultimo di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto.

Solo di fronte ad un diniego da parte dell’Istituto di Credito a detta richiesta, il correntista in fase processuale potrà rivolgersi al Giudice chiedendo, in via istruttoria, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’emanazione di un ordine giudiziale alla banca di esibizione della documentazione contabile, ovvero degli estratti conto relativi al proprio rapporto di conto corrente.

Contrariamente, se il correntista, prima di instaurare il giudizio contro la Banca, non ha avanzato inutilmente (nel senso che non ha avuto riscontro o vi è stato diniego da parte della Banca) la richiesta ex art. 119, comma 4, TUB, di ottenere copia della documentazione contabile attinente al proprio rapporto bancario, la giurisprudenza prevalente ha affermato che l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è inammissibile, ritenendo che quei documenti potevano essere assunti dalla parte istante, sulla quale ricordiamo grava l’onere della prova, prima dell’incardinamento del giudizio, avendo dovuto parte attrice e quindi il correntista acquisire e quindi allegare agli atti di causa i documenti contabili oggetto del processo.

In altri termini, l’ordine di esibizione ex art. 210 del codice di rito non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante. (cfr. Cass. Sez. I, n. 4564/2012).

In particolare, costituisce ius receptum il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non può essere ordinata, in relazione al disposto dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa”.

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