Interviene la Corte di Giustizia Europea: la banca deve provare di aver verificato la solvibilità del cliente

Corte Europea di Giustizia e credito al consumo: obbligo di provare l’avvenuta informativa al cliente.

Nel caso di credito al consumo erogato dalla banca, spetta a quest’ultima dimostrare di aver correttamente eseguito i propri obblighi di informazione nei confronti del cliente prima della stipula del contratto e la necessaria verifica della solvibilità del debitore.

Se tale onere della prova finisse per gravare sul cliente, ne sarebbe irrimediabilmente compromesso il principio di effettività.

A dirlo è stata ieri la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una importante sentenza (C. Giust. UE sent. del 22.12.2014 nella causa C-449/13 ) che, sebbene emessa in una vicenda che ha visto direttamente coinvolta la Francia, esplica i suoi effetti in tutti gli Stati Membri, compresa quindi l’Italia, posta la numerosità dei casi.

La direttiva U.E. impone alla banca di effettuare una verifica ponderata circa le capacità del cliente di poter restituire il finanziamento e, quindi, sulla sua solvibilità.

Ma la stessa normativa consente all’istituto di credito di accontentarsi anche delle informazioni fornitegli dal cittadino: certo – e qui la particolarità della sentenza – tali informazioni non possono limitarsi a mere dichiarazioni, ma vanno, invece, supportate da documentazione.

Ed è qui che scatta anche l’obbligo informativo da parte dell’intermediario di credito.

Il contratto di credito al consumo contiene quasi sempre una clausola standard nella quale il debitore dà atto di aver ricevuto e di aver preso conoscenza della scheda con le informazioni europee di base.

Ma la semplice aggiunta di una clausoletta all’interno del contratto non può certo salvare la banca o, peggio, consentirle di evitare i propri obblighi: è l’effettività che conta e non certo la forma, ribadiscono i giudici di Lussemburgo.

La conseguenza è immaginabile: se il consumatore assume di non essere stato correttamente informato, e se la banca eroga un prestito a soggetto in palesi condizioni di incapacità a restituirlo, tutto il contratto può essere annullato.

fonte: la legge per tutti

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