MAI PIU’ PRECARI.

La Corte di Giustizia Europea, con riferimento all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), ha da ultimo ritenuto,  e ribadito, che è contrario al diritto dell’Unione ilrinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliaro”, quando ci si trovi dinnanzi ad un blocco delle procedure concorsuali per l’assunzione, “senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di un siffatto rinnovo”.

La Corte, dopo aver chiarito che l’accordo quadro si applica a tutti i lavoratori, sia del pubblico impiego che privato e in ogni settore di attività, evidenzia come l’accordo quadro – al fine di prevenire abusi – impone agli Stati membri che il ricorso ad una successione di contratto a tempo determinato sia disposto almeno da una delle seguenti misure: l’indicazione delle ragioni obiettive che giustificano il rinnovo dei contratti ovvero la determinazione della durata massima totale dei contratti odel numero dei loro rinnovi.

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Interviene la Corte di Giustizia Europea: la banca deve provare di aver verificato la solvibilità del cliente

Corte Europea di Giustizia e credito al consumo: obbligo di provare l’avvenuta informativa al cliente.

Nel caso di credito al consumo erogato dalla banca, spetta a quest’ultima dimostrare di aver correttamente eseguito i propri obblighi di informazione nei confronti del cliente prima della stipula del contratto e la necessaria verifica della solvibilità del debitore.

Se tale onere della prova finisse per gravare sul cliente, ne sarebbe irrimediabilmente compromesso il principio di effettività.

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