Tra le varie cause del disastro economico italiano, quanto pesa l’usura bancaria?

 

Il problema dell’usura applicata dal sistema bancario e finanziario italiano è un argomento talmente vasto che richiederebbe un trattato apposito.

In ogni caso queste sono le normative che disciplinano la questione:

  1. La ratio della legge 108/96 sull’usura che ha apportato modifiche all’art. 644 c.p. è stata quella di cercare di impedire che surrettiziamente si possa realizzare una “usura lecita” attraverso una maliziosa disciplina contrattuale.

Nella determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) delle Banche (cioè il costo del denaro), ai sensi dell’art. 644 c.p. come riformato dall’art. 1, L. 108/96, sono comprese “… le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito“ .

Invece gli Istituti di Credito, interpretando “maliziosamente” la Circolare della Banca d’Italia, periodicamente emanata esclusivamente ai fini statistici per la “rilevazione trimestrale” del tasso soglia, ex-art. 2 della medesima L. 108/96, non hanno conteggiato nella determinazione del tasso applicato ai clienti le Commissioni di Massimo Scoperto ed altre spese non omogenee (spese legali, interessi di mora, addebiti tenuta conto, servizio incassi ecc..).

  1. L 108/96, che introduce
  2. Sentenza 350/2013 Corte di Cassazione, che introduce il concetto di usura contrattualizzata: ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla leggenel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori; per questo motivo, continuala sentenza, concorrono al superamento del tasso soglia la somma di ogni commissione o spesa aggiuntiva applicata dalla banca, ad eccezione delle tasse. Il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale. (e con esso vengono annullate tutte le pendenze relative al mutuo, ipoteca compresa)
  3. Sentenza 342/2013 Corte di Appello di Venezia, che sancisce quanto segue: L’articolo 1815, comma 2 c.c.esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale e quindi anche nel caso d’interessi moratori. La conseguenza della violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. è la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito.”

In realtà però, il nostro Codice Civile, nell’articolo 1815 comma 2, esprime da decenni il concetto di usura: Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Non solo, l’art. 644 cod. pen., al comma 3 e 4 cita testualmente: La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”

Sarebbe interessante chiedersi come mai abbiamo dovuto aspettare tanto tempo per iniziare a vedere muoversi qualcosa in tutela di cittadini ed imprese, e siamo ancora agli inizi.

Mi permetto di darvi qualche piccolo consiglio:

  • Diffidate da chi vi chiede cifre assurde per periziare la vostra situazione: la perizia è uno strumento essenziale, ma è sufficiente una stragiudiziale, perché l’unica asseverata, cioè con il giuramento di fronte ad un tribunale, è quella del CTU nominato dal Giudice
  • Ricordatevi che, prima di citare in giudizio una banca, dovete chiamarla in mediazione, più veloce e meno costosa
  • Non ascoltate tutte le intimidazioni che le banche metteranno in atto per farvi desistere dal proseguire: sulle mie spalle ci sono migliaia di perizie di ogni tipo, me ne ricordo solo una che per uno 0,01% non presentava usura.

 

L’usura bancaria, reato penale a differenza dell’anatocismo che è stato rilegato ad illecito civile, è certamente una delle cause peggiori della crisi del tessuto economico italiano degli ultimi anni: eppure esistono tanti sistemi per combatterli. Primo tra tutti: conosci a fondo il tuo nemico ed usa le stesse sue armi contro di lui. Nell’arte della guerra orientale, seppur pacifica, questa è una regola basilare: si chiama disorientamento. Ora che si rimettono in sesto, la vittoria è già stata ottenuta.

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