Ecco perchè l’ammortamento alla francese nasconde SEMPRE interessi usurai

 

Si parla tanto in questo periodo di usura bancaria, in ogni sua manifestazione: sugli affidamenti, sui conti correnti, sui finanziamenti e sui mutui.

Oggi mi soffermo su questi ultimi due casi, per spiegarvi la differenza tra i più diffusi piani di ammortamento e sul perchè le banche (ed anche illecitamente Equitalia) scelgono sempre l‘ammortamento alla francese.

Didatticamente l’attività bancaria dovrebbe essere  caratterizzata dal congiunto esercizio della raccolta del risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito. Si impiega il denaro raccolto utilizzando forme contrattuali tra loro assai diverse tanto che parlare di “contratto di credito” , seppur utile, ha solo la funzione di evidenziare l’unico elemento comune alle varie fattispecie: la concessione del credito.

Si tratta, dunque, di una categoria che non presenta omogeneità dal punto di vista giuridico: il tratto comune è di stampo economico, essendo contratti caratterizzati dalla possibilità di utilizzazione temporaneo di denaro messo a disposizione , in varie forme dalla banca. La nozione di contratto di credito, infatti, identifica un’ampia categoria nella quale vengono compresi ad esempio il mutuo, l’anticipo, lo sconto.

Nel nostro caso di tratta del mutuo ed in particolare del calcolo matematico che è alla base della definizione del piano di ammortamento.

Prodromico ad una più facile comprensione, è un succinto excursus sui concetti di matematica finanziaria impiegati.

Si definisce capitalizzazione, l’operazione che determina la valutazione di una somma ad una data posteriore a quella cui fa riferimento; attualizzazione se anteriore. Il contratto di mutuo quale forma di debito, prevede un rimborso graduale della somma prestata attraverso il versamento periodico di rate; formula meglio nota con l’espressione ammortamento del debito. Nella pratica sono diffuse due forme di ammortamento: uniforme o italiano e progressivo o francese. Per la matematica finanziaria le differenze sono sostanziali.

Il primo presenta quale caratteristica, il prevedere quote capitale costanti; l’impostazione prende le mosse dal concetto di quota capitale: le quote interessi nel tempo decrescono come la quota della rata.

Nell’ammortamento alla francese ad essere uguale non è la quota capitale, ma la rata: così facendo si ottiene un valore “attuale” della somma concessa. Anche qui col passare del tempo la parte di interessi decresce, mentre sale quella capitale.

In sostanza in un mutuo dal lato della banca si tratta di attualizzare il valore della somma al tempo “T”, per il cliente di capitalizzarlo.

Una sentenza del Tribunale di Bari introduce la considerazione che il sistema di ammortamento francese violi l’articolo 1283 c.c. in quanto determina il calcolo dell’interesse su base composta e non semplice.

Dalle risultanze processuali si è riscontrato, infatti, un mancato rispetto del sistema civilistico nel calcolo del tasso ex art. 1283 c.c.. “IL metodo comporta una restituzione degli interessi con una proporzione più elevata rispetto all’ammortamento uniforme, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già quello semplice”.

Abbiamo detto che il piano di ammortamento più utilizzato è quello francese.

Ma quali sono quindi in soldoni le differenze con quello italiano?

Quest’ultimo è composto da quota capitale e quota interessi. La quota capitale è sempre costante, mentre la quota interessi, va mano a mano decrescendo mentre all’inizio è al massimo e si spiega perché per quanto riguarda le prime rate, gli interessi sono calcolati sull’intero capitale per cui si può dire che per i primi anni si pagano quasi esclusivamente interessi.

L’esempio che segue consente di capire praticamente il funzionamento dei diversi piani di ammortamento e il motivo per il quale banche e finanziarie preferiscono quello alla francese.

Dati: capitale 40.000,00 euro, tasso annuo del 6%, durata 10 anni (rata semestrale), è possibile costruire i piani di ammortamento alla francese e all’italiana.

Ammortamento francese:
Quota interessi = 40.000,00 x 3% (6%/2) = 1.200,00
Quota capitale = 2.688,63 – 1.200,00 = 1.488,63
Capitale residuo = 40.000,00 – 1.488,63 = 38.511,27

Numero rata

Importo rata

Quota interessi

Quota capitale

Capitale residuo

1

€ 2.688,63

€ 1.200,00

€ 1.488,63

€ 38.511,37

2

€ 2.688,63

€ 1.155,34

€ 1.533,29

€ 36.978,08

3

€ 2.688,63

€ 1.109,34

€ 1.579,29

€ 35.398,80

4

€ 2.688,63

€ 1.061,96

€ 1.626,66

€ 33.772,13

5

€ 2.688,63

€ 1.013,16

€ 1.675,46

€ 32.096,67

6

€ 2.688,63

€ 962,90

€ 1.725,73

€ 30.370,94

7

€ 2.688,63

€ 911,13

€ 1.777,50

€ 28.593,44

8

€ 2.688,63

€ 857,80

€ 1.830,83

€ 26.762,62

9

€ 2.688,63

€ 802,88

€ 1.885,75

€ 24.876,87

10

€ 2.688,63

€ 746,31

€ 1.942,32

€ 22.934,54

11

€ 2.688,63

€ 688,04

€ 2.000,59

€ 20.933,95

12

€ 2.688,63

€ 628,02

€ 2.060,61

€ 18.873,34

13

€ 2.688,63

€ 566,20

€ 2.122,43

€ 16.750,92

14

€ 2.688,63

€ 502,53

€ 2.186,10

€ 14.564,81

15

€ 2.688,63

€ 436,94

€ 2.251,68

€ 12.313,13

16

€ 2.688,63

€ 369,39

€ 2.319,23

€ 9.993,90

17

€ 2.688,63

€ 299,82

€ 2.388,81

€ 7.605,08

18

€ 2.688,63

€ 228,15

€ 2.460,48

€ 5.144,61

19

€ 2.688,63

€ 154,34

€ 2.534,29

€ 2.610,32

20

€ 2.688,63

€ 78,31

€ 2.610,32

-€ 0,00

Totale interessi = 13.772,57 euro

In caso di estinzione anticipata alla 10° rata si avrà la situazione che segue:

interessi rimborsati: 9.820,83 euro interessi risparmiati: 3.951,73 euro

capitale rimborsato: 17.065,47 euro capitale da rimborsare: 22.934,57 euro

Dunque a metà piano di ammortamento avrò già rimborsato la maggior parte degli interessi, mentre il capitale da rimborsare è ancora molto consistente (più della metà).

Ammortamento italiano:

Capitale residuo = 40.000,00 – 2.000,00 = 38.000,00
Quota interessi = 40.000,00 x 3% (6%/2) = 1.200,00
Rata = 1.200,00 + 2.000,00 = 3.200,00

Numero rata

Importo rata

Quota interessi

Quota capitale

Capitale residuo

1

3200

1200

2000

38000

2

3140

1140

2000

36000

3

3080

1080

2000

34000

4

3020

1020

2000

32000

5

2960

960

2000

30000

6

2900

900

2000

28000

7

2840

840

2000

26000

8

2780

780

2000

24000

9

2720

720

2000

22000

10

2660

660

2000

20000

11

2600

600

2000

18000

12

2540

540

2000

16000

13

2480

480

2000

14000

14

2420

420

2000

12000

15

2360

360

2000

10000

16

2300

300

2000

8000

17

2240

240

2000

6000

18

2180

180

2000

4000

19

2120

120

2000

2000

20

2060

60

2000

0

Totale interessi = 12.600,00 euro
Risparmio interessi = 13.772,57 – 12.600,00 = 1.172,57 euro

Quindi il piano di ammortamento all’italiana, in questo semplice esempio, costa 1.172,57 euro in meno in termini di interessi totali da rimborsare ! Immaginate cosa può succedere su un mutuo di 30 anni!!!

In caso di estinzione anticipata alla 10° rata si avrà la situazione che segue:

interessi rimborsati: 9.300,00 euro interessi risparmiati: 3.300,00 euro

capitale rimborsato: 20.000,00 euro capitale da rimborsare: 20.000,00 euro

Dunque a metà piano di rimborso avrò già rimborsato la maggior parte degli interessi, mentre il capitale da rimborsare è perfettamente a metà percorso. Anche in questo caso la banca si avvantaggia in quanto ha già incassato una quota consistente di interessi (sempre inferiore, comunque, rispetto a quella prevista dal piano di ammortamento francese).

Ecco perchè sono sempre maggiori le sentenze contro l’utilizzo di questo piano di ammortamento, che produce interessi passivi molto più alti di quelli già abbastanza remunerativi dell’ammortamento all’italiana.

Giusto per cronaca, ve ne riporto una delle tante:

Sentenza ammortamento alla francese, Tribunale d’Isernia

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL T R I B U N A L E CIVILE   D I   ISERNIA

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Oreste De Angelis, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al numero …del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2009, trattenuta in decisione all’udienza del 17.3.2014 con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e vertente

 

TRA

….., rappresentata e difesa dall’ avv.to CARMINE DE BENEDITTIS in virtù di procura agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, alla via Mazzini, 40/b

attore

E

…………………., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall’ avv.to ……………., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to Benedetta Iannone, sito in Isernia alla via ……………;

convenuto

OGGETTO: contratto di mutuo, interessi.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale agli atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE [1][2]

 

Con atto di citazione del 23/09/2009 la ………………… chiamava in giudizio la BANCA ……………, per ottenere la ripetizione di somme indebitamente versate nel corso del rapporto instaurato con contratto di mutuo, in ragione dell’applicazione di tassi di interesse non conformi al patto contrattuale sottoscritto tra le parti, e, in ogni caso, contrari ai limiti di legge.

Chiedeva dunque parte attrice in via principale: a) la restituzione della somma di € 4.386,51, nel caso di riconosciuta applicazione di interessi usurari, e dunque con azzeramento degli interessi dovuti; b) in subordine, la restituzione della somma di € 2.712,21, nel caso di riconosciuta applicazione del solo tasso di interessi legale.

Si costituiva in giudizio la BANCA ……………………, la quale riteneva validamente stipulato il contratto e le previsioni in esso contenute, predisposte senza alcuna violazione di legge; chiedeva dunque il rigetto delle pretese attoree.

La causa espletata la fase istruttoria veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

 

1.1.)- SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI NELL’AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” 

 

Il caso de quo verte, nella sua parte essenziale, sull’applicazione, secondo quanto previsto nel contratto, del c.d. piano di ammortamento alla francese, con l’applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto di mutuo, con un’operazione da considerarsi illegittima ai sensi degli art.1283 e 1284 c.c.

Il piano di ammortamento alla francese è certamente il più diffuso e praticato dagli istituti bancari; esso prevede che il mutuatario provveda a versare periodicamente all’istituto mutuante, delle rate costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. Nell’ammortamento alla francese infatti, ad essere uguale non è la quota capitale ma la rata nel senso che le con le prime rate si versano una maggiore quota di interessi e minore di capitale. Nel tempo, la quota di interessi decresce e si incrementa viceversa quella di capitale: ciò vuol dire che nella prima metà delle rate versate, sarà stata restituita una maggior quota di interessi, piuttosto che di capitale.

Tale tipologia di ammortamento, pur diffusamente praticata, presenta alcuni aspetti particolari.

Certamente tale piano può essere non conveniente, ad esempio, ove si voglia procedere ad una estinzione anticipata del mutuo, poichè con le prime rate saranno stati versati solo interessi, mentre il capitale sarà per la maggiore ancora da restituire. Sarà precluso in questo modo il tipico vantaggio dell’estinzione anticipata di un muto: evitare il pagamento di interessi non maturati.

Inoltre si riscontra come rispetto ad un piano di ammortamento “all’italiana”, alla fine del rapporto, a parità di tasso applicato, il piano di ammortamento alla francese rende il costo del muto più elevato.

La giurisprudenza di merito più recente è stata chiamata a valutare la conformità alla legge di quei contratti di mutuo che, nel predisporre un piano di ammortamento alla francese, provvedano all’instaurazione, non percepibile da parte del mutuatario, di incremento degli interessi che portano ad un discostamento tra il tasso individuato nel contratto e il tasso effettivamente applicato nel corso del rapporto.

Più precisamente, in taluni casi sottoposti all’attenzione dei giudici, è emerso come tali contratti nascondano una “doppia anima”: da una lato il contratto predispone l’applicazione di un tasso semplice, dall’altro, nell’allegare il piano di ammortamento, si inseriscono clausole che comportano l’applicazione di un tasso d’interesse composto, e dunque generative di fenomeni anatocistici, che nel nostro ordinamento trovano il limite dell’art. 1283 c.c. inoltre, al i là del fenomeno anatocistico, si ritiene che tale tipologia di contratti si ponga in violazione dell’art. 1284 c.c.

Per quanto concerne il fenomeno anatocistico, si richiama sul punto la c.d. sentenza Mastronardi: “il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame, con la formula dell’interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici”(Tribunale di Bari, 29/10/2008, n.113).

Nella prassi sono stati ulteriormente riscontrati contratti strutturati in modo da inserire con varie clausole molteplici modalità di calcolo degli interessi, (e molteplici piani di ammortamento) necessariamente alternative e non compatibili tra esse, in tali casi, viene in rilievo una ulteriore conseguenza giuridica, dovuta al manifestarsi di una indeterminatezza nell’oggetto del contratto, richiesta ex artt. 1418 e 1346 c.c. a pena di nullità.

Così su tali casi si è pronunziato il Tribunale di Milano: “le clausole…pur apparendo di per sé analitiche…si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad univoca applicazione ma richiedenti una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interesse diversi: il che vale a dire che tali clausole da un punto di vista giuridico, non soddisfano i requisiti i determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex arttt. 1418,1346 c.c. a pena di nullità, come costantemente affermato in tema di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità” (Tribunale di Milano, 30 ottobre 2013).

Occorre dunque valutare se nel contratto sottoposto all’attenzione del presente giudizio e quindi all’attore , contenga o meno “insidie” nel senso di clausole o istituti che siano non facilmente percepibili dal sottoscrittore.

In effetti il contratto sottoposto all’attenzione del presente giudizio, presenta un piano di ammortamento alla francese e la predisposizione di tassi variabili, cui il contratto fa preciso riferimento, calcolati secondo gli indici definiti “prime rate ABI”.

È da notarsi come il piano di ammortamento alla francese, rispetto ad un piano di ammortamento all’italiana, consenta alla fine del rapporto, a parità di tasso d’interesse applicato, un esborso totale di interessi nel complesso maggiore nel primo caso rispetto al secondo, come emerge dalle risultanze peritali espletate, tanto dal CTP, tanto dal CTU.

È necessario stabilire, se, alla luce del contratto prodotto in giudizio, fosse consentito a parte attrice poter conoscere l’effettivo costo del mutuo chirografario, e, in caso di risposta negativa, accertare se fosse legittimo che l’istituto bancario potesse percepire un costo del mutuo maggiore di quanto parte contraente avrebbe potuto desumere facendo riferimento ai dati presenti nel contratto stesso.

Per poter acquisire elementi utili per la decisione occorre fare riferimento sia alla CTU che alla CTP in atti.

2.1)-LE RISULTANZE DELLA CTU

Occorre premettere che i quesiti sottoposti al CTU sono più limitati rispetto all’oggetto sottoposto all’attenzione del Tribunale adito, nel senso che al CTU dr………., è stato chiesto di valutare la sussistenza della violazione dell’art. 1283 c.c. e/o di verificare l’applicazione di tassi usurari nel rapporto de quo, mentre nell’atto introduttivo del giudizio, parte attrice chiede all’adito Tribunale di individuare eventuali illegittimità nel sistema di calcolo c.d. alla francese, concernenti anche un’eventuale violazione della norma del 1284 c.c..

Il CTU nelle operazioni peritali svolte effettua un raffronto tra il piano di ammortamento alla francese elaborato dal CTP con il relativo computo degli interessi, e un ulteriore piano di ammortamento con computo dei tassi di interesse basato sul calcolo “prime rate ABI”. Da ciò non emergono forti divergenze, essendo presente una differenza tra il primo e il secondo volume di interessi totale calcolato, di poco più di € 36.

Tuttavia occorre comprendere se le valutazioni espletate dal CTU risultano coerenti con i quesiti peritali effettuati in questa sede processuale.

Il CTU nell’espletare il raffronto sulla base dei calcoli effettuati non ha rilevato alcunché. Ciò semplicemente perché risulta che nessun confronto utile è stato espletato.

Oggetto della controversia infatti, è quello di stabilire proprio se l’ammortamento alla francese determini il pagamento di un volume di interessi che risulta infine maggiore rispetto a quanto tale volume dovrebbe costituire in base al tasso indicato letteralmente nel contratto, e dunque, un discostamento dal tasso di interesse pattuito contrattualmente, e stabilire inoltre, se tale fenomeno si registri in seguito ad una capitalizzazione degli interessi non rispettosa del dettame ex 1283 c.c., e/ o per violazione del 1284 c.c.

Il problema dunque, non è tanto l’individuazione del tasso di interesse convenzionalmente pattuito, che, come rilevato anche dal CTU, non muta se non in misura irrisoria considerando i tassi “prime rate ABI” richiamati nel contratto.

Il problema è stabilire se l’applicazione di tale tasso in un piano di ammortamento alla francese generi fenomeni anatocistici e/o usurari, e/o di incremento del tasso non previsti (rectius, non percepibili) contrattualmente.

A ciò il CTU non ha fornito alcun dato esaustivo.

2.2)-LE RISULTANZE DELLA CTP DI PARTE ATTRICE

Nello stabilire se il tasso di interessi applicato al rapporto de quo fosse differente e più elevato di quanto pattuito nel contratto, il CTP dott. …………….. ha provveduto a redigere un duplice piano di ammortamento, per consentire un raffronto tra l’ammontare degli interessi versati con piano di ammortamento con quota capitale costante, e quelli invece versati con la predisposizione del piano di ammortamento alla francese: ne è risultato che il totale degli interessi pagati sulla somma è stato pari a 4.386,51 mentre il maggiore esborso registrato rispetto a se il piano di ammortamento fosse stato a rate costanti è stato pari ad € 2.712,21.

3.1)-SULLA CENSURABILITÀ DEL’ AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

Sul tema la giurisprudenza di merito incontra invero notevoli oscillazioni.

Tendenzialmente, così argomenta chi non riconosce alcun fenomeno anatocistico occultato nel piano di ammortamento alla francese: “Ora, il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo (come già è stato riconosciuto dalla dottrina e da questo Arbitro in altre decisioni: v., p. es., le decisioni n. 1130/2011; n. 1280/2012). Le rate, comprensive di capitale e interessi, sono costanti. Quindi, la restituzione del capitale è prevista secondo quote crescenti. E la rata ingloba interessi, semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire (com’è corretto: gli interessi essendo il corrispettivo del godimento del denaro da altri concesso; cfr. l’art. 821, comma 3, c.c.).Quel che è vero è che, nell’ammortamento alla francese, l’ammontare degli interessi (della somma dovuta per interessi) è maggiore rispetto ad un ammortamento del capitale per quote uguali: poiché nell’ammortamento alla francese il capitale è da restituirsi secondo quote crescenti, a parità di durata del mutuo, il suo ammortamento è più lento che se le quote fossero uguali. Dunque, il tasso effettivo degli interessi è maggiore” (Collegio Arbitrale di Milano, decisione n.429 del 21.01.2013).

È interessante dunque notare, nella soprarichiamata decisione, come, pur negandosi un fenomeno anatocistico, si riconosca che il tasso effettivo applicato si discosti poi dal tasso pattuito.

Analogamente la giurisprudenza dei Tribunali che condivide tale impostazione adotta termini e osservazioni dello stesso tenore: “con il termine “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all’evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità). In ogni caso la “condizione di chiusura” risponde a una precisa regola matematica, e il CTU, nel caso di specie, ha riscontrato il rispetto da parte della banca di quella precisa “condizione di chiusura” che nell’ammortamento alla francese viene definita “condizione iniziale”; il CTU ha rilevato che la formula matematica in questo caso “utilizza la legge di sconto composto”, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile – che la somma di tali quote sia pari all’importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell’interesse semplice (Tribunale di Milano, 5 maggio 2014).

Ancora, aderisce alla medesima impostazione la giurisprudenza di merito beneventana: “Non può invece essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. “alla francese” sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici.

Il piano di ammortamento “a scalare” prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale) e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Come si è detto, ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; l’importo della rata costante dell’ammortamento in parola è calcolato, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, tramite l’utilizzo del principio dell’interesse composto, in virtù del quale “si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuati di tutte le rate previste dal piano di ammortamento”.

Il principio dell’interesse composto non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. In ciascuna rata la quota interessi è costituita dagli interessi sui debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in mutuo. In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra la rata costante è la quota interessi e il debito residuo è la differenza fra il debito residuo della rata precedente e la quota capitale della stessa.

Quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. In sostanza, una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali; il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo” (Tribunale di Benevento sr.Antonietta Genjovese 19.11.2012, n.1936).

Insomma, delle due l’una: o il piano di ammortamento alla francese nasconde interessi antocistici oppure no. Nel presente giudizio non è consentito a questo giudice fornire risposta a tale quesito, poiché le operazioni peritali non hanno chiarito il punto.

Ma esaminando la domanda di parte attrice , si rileva che la stessa non mira solo ed esclusivamente, alla ricerca di una violazione del 1283 .c.c. ma anche del 1284 c.c.

Di conseguenza l’esame dell’adito Tribunale va incentrato anche sulla sussistenza di quest’ultima violazione non prima di aver dato risposta al quesito se parte attrice avrebbe potuto avere cognizione, mediante l’analisi del piano di ammortamento allegato alla parte letterale del contratto, del maggiore esborso cui sarebbe andata incontro.

La risposta a tale quesito, esaminati gli atti di causa non può che essere negativa , in quanto il piano allegato agli atti è solo parzialmente sviluppato. Solo operando un confronto con ulteriori analisi di calcolo sarebbe stato possibile riscontrare i maggiori oneri sostenuti.

Tale confronto, assente nella CTU, è reso possibile dall’analisi della CTP, che consente di cogliere i discostamenti, a parità di tasso applicato alle quote capitale, ora costante, ora crescente, della porzione di interessi effettivamente sostenuta quale costo del mutuo.

Nell’accordo, per usare la parole della giurisprudenza beneventana richiamata, vero è che “le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate” e vero è che con la predisposizione del piano “non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo”, e soprattutto vero è che “la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali”, ma tale misura non è affatto percepibile da parte del mutuatario.

Sussiste una certa indeterminatezza, che nell’immediato non è percepita, poiché il tasso indicato contrattualmente è di certo rispettato, e di certo è rispettato il piano di ammortamento. Ma l’applicazione del tasso così individuato ad un piano di ammortamento con quote di interesse decrescenti e di capitale crescente genera un maggiore esborso del costo complessivo del mutuo.

E dunque, se il tasso di interesse “è” il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese, il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare.

Che si tratti di anatocismo o meno, ritiene questo giudice di non poter avere a disposizione gli elementi per poterlo dire.

Ma di certo è possibile affermare che si è ingenerata una indeterminatezza e una incertezza circa uno degli elementi dell’accordo: se il contratto nella sua parte letterale richiama l’applicazione di un tasso, che poi sviluppato (rectius, applicato) nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore (e ciò è emerso nella CTP di parte attrice), si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario.

Sussistendo dunque quella che possiamo definire incertezza o indeterminatezza del tasso sussiste una violazione dell’art. 1284 c.c., nonché dell’art. 117 TUB, commi 4 e 6, e di conseguenza, occorre procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole, ad applicazione del tasso di interesse legalmente determinato, per effetto del combinato disposto ex 1418, 1346, 1284 c.c.

4.1)-SULLA PRESENZA DI TASSI USURARI E SULLA QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO.

Nel caso di specie parte attrice chiede accertarsi la usurarietà del tasso effettivamente praticato dall’istituto bancario.

Si contesta che il rapporto creditizio nel caso di specie costituisca un mutuo, poiché assente è una garanzia reale.

In verità la comune volontà delle parti ha ab initio qualificato il rapporto come di mutuo chirografario, altrettanto si richiama il termine mutuo nell’allegato capitolato dell’istituto bancario allegato, ed infine, altrettanto è tale termine utilizzato nel piano di ammortamento allegato al contratto.

Occorre stabilire se il nomen juris che le parti hanno fornito al rapporto ne dia una corretta qualificazione. Ebbene, pacificamente si ritiene che la distinzione tra prestito personale e mutuo consista nel fatto che quest’ultimo è un rapporto più esteso nel tempo, poiché destinato ad uno scopo più “impegnativo” o “gravoso”, che se parte integrante dell’accordo stesso, porta a poter delineare il c.d. mutuo di scopo.

Il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio ha avuto una durata di cinque anni.

La circostanza poi che parte convenuta ritenga che non si tratti di mutuo perché non sussiste una garanzia reale che lo affianca non ha alcun rilievo, anzi proprio perché oltre al termine mutuo è possibile notare l’ulteriore termine “chirografario”, è possibile dire che l’istituto bancario ha aborigine ritenuto di aderire ad un rapporto di mutuo con assenza di garanzia reale, (definito correntemente “ipotecario”), ma ad un rapporto di mutuo “chirografario”, così definito perché racchiude la “garanzia”, per così dire, nella sola sottoscrizione effettuata dal mutuatario.

Quanto alla questione del superamento dei tassi soglia dunque, vanno presi come riferimento i tassi soglia predisposti per i contratti di mutuo.

Nella CTU il consulente ha ritenuto di dover effettuare una comparazione invece, con i tassi soglia previsti per i prestiti personali, e dunque, non ha fornito elementi utili alla cognizione dell’adito Tribunale peraltro neanche esaminando tutta la documentazione da parte della banca che ha invocato, infondatamente, la scadenza del termine decennale per la conservazione degli atti ben sapendo che il termine decorreva dalla chiusura del rapporto avvenuta nel gennaio 2002.

La CTP di parte attrice invece, ha individuato un superamento dei tassi soglia, partendo dal corretto inquadramento del contratto in essere tra le parti come contratto di mutuo chirografaro.

Procedendo dunque alla comparazione tra tasso applicato e tasso soglia, i periodi nei quali si registra un esubero degli stessi sono, secondo il CTP di parte attrice, dal 01.10.98 fino alla fine del rapporto.

Ma la indicazione parziale del superamento del tasso soglia, che pure vi è stato, operata dal CTP dr. …………………(realizzatasi dal 1998) non è sufficientemente documentata al fine di poter quantificare l’esatto ammontare dell’indebito e quindi del credito dell’attore in conseguenza dell’applicazione della normativa del superamento del tasso usurario onde si ritiene di accogliere la domanda proposta in via subordinata da parte attrice in quanto, come sopra illustrato, vi è stata violazione dell’art. 1284 c.c. e quindi andava applicato al rapporto in essere il tasso legale e quindi la banca convenuta tenuta alla restituzione della somma di €. 2.712,21 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, così come da calcolo in atti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, poiché l’attività difensiva è terminata dopo la sua entrata in vigore (cfr. sul punto Cass. Sez. Unite n. 17406/12, nonché Cass. 18920/12).

Valutati dunque i parametri di cui all’art. 4 comma 2 e 3 Reg.cit., tenuto conto dello scaglione di riferimento e di quanto statuito dall’art. 1 comma 7 Reg. cit., si stima equa la liquidazione indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

  1. Ritenuto illegittimo, rispetto alle previsioni letterali del contratto, il sistema di ammortamento concretamente applicato al contratto di mutuo per cui è causa ed applicato, per l’effetto di tale illegittimità, il tasso di interesse legale al rapporto in esame, condanna la BANCA …………………… in persona del legale rappresentante pro-tempore       alla restituzione in favore di …………….. della somma di €. 2.712,21 maggiorata di interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
  2. Condanna   la BANCA ………………….. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di ………………… delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.630,00 (di cui €.200,00 per spese, €. 405,00 per la fase di studio, €. 405,00 per la fase introduttiva, €. 810,00 per la fase istruttoria ed €. 810,00 per la fase decisoria) oltre 15%, per spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
  3. Pone definitivamente a carico della BANCA ………………………….. in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di CTU così come liquidate in favore del dr. ………………..;
  4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Isernia,28.7.2014.

                                                                                      Il Giudice

                                                                            (Dott. Oreste De Angelis)

 


[1]             Ai sensi dell’art. 132 c.p.c., nel testo in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado è omesso lo “svolgimento del processo”

[2]             Ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c. nel testo in vigore dal 21/6/2013 ex Dl.69/13 “ la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma,n.4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.

Mi permetto una piccola osservazione: se i Tribunali, piuttosto che considerare gli interessi versati nel corso dell’intero mutuo, andassero a verificare rata per rata, OGNI MUTUO SAREBBE AFFETTO DA USURA EX LEGGE 108/96 E QUINDI NULLO.

Nell’esempio qua sopra, basta guardare le prime rate: il rapporto interessi/capitale è circa del 50%, non è usura questa?

Sarebbe ora che qualcuno sottoponesse la questione di costituzionalità dell’applicazione dell’ammortamento alla francese, che, come sempre in Italia, rappresenta come dimostrato un unico ed ennesimo vantaggio verso le banche.

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2 Risposte a “Ecco perchè l’ammortamento alla francese nasconde SEMPRE interessi usurai”

  1. ORRENDO.
    Questa modifica della legge è una parte del regalo di Natale, creata per in nome del popolo ITALIANO?
    Con quale criterio giuridico si può adottare un sistema +speculativo di un altro stato , e dopo anni di illegalità usuraia si modifica la legge !!!
    es : se inventano in un altra nazione un sistema ancora più speculativo , di ladrocinio , lo possono approvare per delega di partito !!!
    Vorrei porti una domanda : in contratto del 2003 di evidente usura di 78 mila euro + usura contrattuale , ed altri di maggior usura precedenti , come vendono interpretati ?
    con la legislazione della stipula del contratto ? (2003 ) , o con la modifica successiva del 2015 per i nuovi contratti ?
    Non sono esperto in giurisprudenza.

  2. Buongiorno sig.a Rossella,non sentirla e motivo di preoccupazione,ma spero stia meglio e che le cure facciano effetto positivo,ho fatto dare un occhiata alle carte ad una altro avvocato di Taranto,il quale dopo averle lette,mi ha spiegato come abbiano lavorato da schifo quelli che precedentemente si sono seguiti,inoltre mi ha fatto notare che se avessero chiesto la CTU d’ufficio,in merito alla perizia da me presentata,probabilmente avremmo avuto ampio spazio di manovra contro la banca,ma non richiedendola e con la decisione di andare alle conclusioni a maggio di quest’anno e con l’avviso di messa all’asta della casa,mi ha spiegato che i margini di riprendere il tutto sono minimi,ho chiesto se per caso in questi casi e previsto l’appello,si è riservato di leggere con piu attenzione il fascicolo e darmi qualche indicazione precisa e non infondata a anche aggiunto che i tree avvocati sarebbero da perseguire per il comportamento che hanno avuto,sarebbe ro da portare i giudizio e contestare il loro operato e dicasi lo stesso per lo studio commerciale che ha omesso di presentare la dichiarazione nel 2006 facendomi pervenire un avviso di accertamento di quasi 100000 euro,ma chi ha la forza di fare tutto questo,io sono davvero stanco di tutta questa porcheria,non trovare un legale che voglia perorare la mia causa,non trovare un appiglio di legge che coinvolga quella maledetta banca e quei disgraziati che mi hanno rovinato.
    Se non fosse per i mie tre ragazzi,per quello che contano nella mia vita,sarei gia sparito da un bel pezzo.Non amo le controversie,gli inganni,gli scontri,la prevaricazione,odio tutto cio che è limitativo e soprattutto non sopporto piu questo stato che è presente solo dove i soldi e le amicizie contano piu delle persone.
    le mando un caro saluto e mi scuso some sempre per lo sfogo,ma so con chi parlare allora ogni tanto lo faccio con lei,le auguro ogni bene,un abbraccio franco luis ferrise.

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