Ecco perchè l’ammortamento alla francese nasconde SEMPRE interessi usurai

 

Si parla tanto in questo periodo di usura bancaria, in ogni sua manifestazione: sugli affidamenti, sui conti correnti, sui finanziamenti e sui mutui.

Oggi mi soffermo su questi ultimi due casi, per spiegarvi la differenza tra i più diffusi piani di ammortamento e sul perchè le banche (ed anche illecitamente Equitalia) scelgono sempre l‘ammortamento alla francese.

Didatticamente l’attività bancaria dovrebbe essere  caratterizzata dal congiunto esercizio della raccolta del risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito. Si impiega il denaro raccolto utilizzando forme contrattuali tra loro assai diverse tanto che parlare di “contratto di credito” , seppur utile, ha solo la funzione di evidenziare l’unico elemento comune alle varie fattispecie: la concessione del credito.

Si tratta, dunque, di una categoria che non presenta omogeneità dal punto di vista giuridico: il tratto comune è di stampo economico, essendo contratti caratterizzati dalla possibilità di utilizzazione temporaneo di denaro messo a disposizione , in varie forme dalla banca. La nozione di contratto di credito, infatti, identifica un’ampia categoria nella quale vengono compresi ad esempio il mutuo, l’anticipo, lo sconto.

Nel nostro caso di tratta del mutuo ed in particolare del calcolo matematico che è alla base della definizione del piano di ammortamento.

Prodromico ad una più facile comprensione, è un succinto excursus sui concetti di matematica finanziaria impiegati.

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Cos’è l’autotutela con Fisco ed Equitalia

Sempre più persone mi chiedono delucidazioni sulla possibilità dell’autotutela.

Grossi titoli di giornali parlano di cartelle esattoriali o di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate che possono venire annullate per vari vizi di forma, quali l’invio per raccomandata con ricevuta di ritorno, e non alla stregua di un atto giudiziale quale è, oppure perchè non firmate da dirigenti autorizzati e via di seguito.

Gli avvocati poco chiari ne hanno approfittato dicendo con ancora maggior enfasi: TUTTE LE CARTELLE SONO NULLE.

Partiamo da un discorso fondamentale: un conto è dire Annullabile un conto è dire Nullo.

Secondo fatto non meno importante che viene evitato di dire, è che per ottenere una situazione del genere esistono solo due vie: l’accesso alla Commissione Tributaria, oppure l’accesso al Tar.

In entrambi i casi, si è obbligati ad essere seguiti da un legale, ed evidentemente pagargli congrua parcella. Per quanto riguarda il ricorso al Tar, anche i sassi sanno che prevede dei costi talmente alti che spesso e volentieri lo rendono ineconomico. Peggio addirittura l’accesso alla Commissione Tributaria, che prevede, oltre all’assistenza legale, il pagamento dei contributi unificati e preventivamente il 30% della cartella esattoriale: trattasi di un processo vero e proprio, con tre gradi di giudizio. Spesso e volentieri il primo vede l’attore soccombente, e quindi con l’aggravio ulteriore delle spese processuali: e questa è ormai consuetudine per verificare le disponibilità economiche del cittadino a poter andare avanti, e si sa, quando si affronta un processo o il Tar, non si è mai certi del suo buon esito, perchè troppi fattori influiscono il risultato.

Ma due sono le cose certe: le parcelle degli avvocati e le spese da sostenere in giudizio.

Evito ogni tipo di commento o giudizio: non è questo il mio obiettivo, bensì quello di informare i contribuenti che esiste un sistema completamente GRATUITO, tramite il quale loro stessi, ENTRO 90 GIORNI dal ricevimento di comunicazione del Fisco o di Equitalia, possono chiedere verifica che quanto richiesto sia effettivamente dovuto, addirittura esistono link su siti Inps, Agenzia delle Entrate ed Equitalia (che alla fine vi indicherò), dove non solo è possibile scaricare i moduli da compilare e da presentare all’Ente impositore, ma una procedura semplicissima di invio online.

L’ AUTOTUTELA, per l’appunto.

Per essere il più chiara possibile, faccio un esempio che non è poi tanto lontano da quello che sta accadendo in questo momento: Equitalia invia una cartella esattoriale realtiva ad un tributo ormai prescritto.

Si sa che tutti quando riceviamo una comunicazione di Equitalia proviamo un brivido non certo piacevole. Ma se la notifica arriva dopo 5 anni, e quindi con la prescrizione in corso, come fare per non pagare, rispettando quello che la normativa fiscale dice?

Il cittadino, fino al 2013, non poteva far altro che rivolgersi come detto sopra ad un legale e fare ricorsoo al giudice di pace o al tribunale (a seconda del contenuto della cartella).

Risultato: il ricorrente vinceva quasi sempre la causa (in caso di prescrizione), ma, nel frattempo, era costretto a subìre un’ipoteca, il blocco del conto corrente, il pignoramento del quinto dello stipendio/pensione o il fermo dell’auto (salvo che il giudice avesse concesso, immediatamente, la sospensiva).

Dopo la legge di stabilità del 2013 si prevede che, in caso di cartelle pazze notificate da non oltre 90 giorni, il contribuente ha il diritto sacrosanto di presentare a Equitalia una richiesta di sospensione e, all’esito di un’istruttoria interna,di sgravio.

Ed è un risultato talmente acclamato che, come detto prima, sul sito di Equitalia si trovano tutte le spiegazioni, i moduli e le indicazioni per l’invio online della contestazione (qui e qui)

Ma non basta: Equitalia è tenuta a ricevere qualsiasi tipo di istanza o richiesta presentata dai cittadini, anche se sono trascorsi i 90 giorni.

Il contribuente depositare o spedire una “istanza in autotutela”: si tratta, cioè, di una sorta di reclamo (scritto senza formule particolari, in carta semplice) con cui si segnala l’irregolare pretesa e se ne chiede l’annullamento.

Preparatevi, perchè non sempre il personale di Equitalia è informato di questo, o finge di non esserlo, quindi portatevi la stampa dei link che vi ho messo.

Equitalia, per quanto società privata, svolgendo un servizio pubblico, è equiparata a qualsiasi altra pubblica amministrazione (questo è l’orientamento condiviso da tutti i giudici e finanche dalla Cassazione).

Pertanto è tenuta agli obblighi di trasparenza, di imparzialità e di buona fede nella gestione della propria attività di riscossione.   Non sono poche le sentenze che hanno condannato l’Agente per la riscossione al risarcimento del danno per non aver dato corso a una richiesta di accesso agli atti amministrativi.

Pretendete quindi sempre dallo sportellista di depositare le vostre istanze. Nessuno le può rifiutare. E se anche ciò avviene pretendete di parlare con un dirigente. Se anche in tal caso vengono fatte orecchie da mercante, avete sempre la possibilità di notificare l’istanza con il postino o con l’ufficiale giudiziario del tribunale.

La presentazione di tale richiesta/reclamo è fondamentale anche per un’altra ragione: nel caso in cui Equitalia proceda ugualmente al pignoramento o al fermo/ipoteca, costringendovi a fare ricorso al giudice, potrete chiedere in tale sede la sua condanna al risarcimento del danno per lite temeraria  ossia per avervi costretto a intraprendere una causa di cui, invece, non ve ne era affatto bisogno, essendo evidenti le vostre ragioni. (fonte laleggepertutti.it)

Attenzione: se si parla di cartelle esattoriali l’istanza di autotutela deve essere presentata ad Equitalia, se si tratta di avvisi bonari direttamente all’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comune etc.)

Ma cambia poco, il risultato è lo stesso.

Laddove vi venga riconosciuto l’errore, chi di dovere procederà allo sgravio. In caso contrario, vi verrà comunque certificato il debito, NON AVRETE SPESO NULLA, e potrete procedere alla richiesta di rateizzazione (se fatta da Equitalia, sappiate che al 99%, utilizzando l’ammortamento alla francese) vengono applicati interessi molto più alti del dovuto.

In quest’ultimo caso, è sufficiente un semplice controllo, in cui vi posso aiutare velocemente, e procedere poi verso Equitalia con istanza di autotutela per avere lo sgravio degli interessi: con un aggravio maggiore.

Perchè questo concretizza un illecito in atto pubblico amministrativo, ed è una questione di non poca importanza.

Merita pertanto un capitolo a parte.

Link autotutela INPS

Link autotutela Agenzia delle Entrate e link per scaricare la domanda di autotutela

Link per modulo autotutela per tributi comunali

Banca d’Italia risponde.

Ho già ampiamente parlato in precedenti articoli delle ultime sentenze di Corte d’Appello e Cassazione contro le banche e la loro pratica costante di applicare usura sugli affidamenti e su ogni credito concesso alle imprese, ma non solo, persino sui mutui concessi ai privati per l’acquisto della loro casa.

Una recente sentenza ha introdotto il concetto di “usura contrattualizzata”, intendendo con essa la presenza del superamento del tasso di soglia usura previsto da Banca d’Italia addirittura nel contratto di mutuo.

Ebbene, questa sentenza è stata una vera e propria scossa al mondo bancario, che sta cercando in tutti i modi di non diffonderla, mentre al contrario ogni cittadino dovrebbe sapere che cosa può ottenere: il rimborso degli interessi pagati fino a questo momento, il rimborso del danno e la trasformazione del mutuo a tasso zero!

Hanno rubato? Ora paghino.

Le denunce che arrivano a sentenza sono sempre di meno, in quanto gli istituti bancari, in piena crisi di liquidità nonostante i denari presi dalla Bce, sono più propensi a trattare con il cliente, rimborsandolo non completamente e facendogli sottoscrivere un patto di segretezza. Pochi sanno però che, a fronte di usura penale, non esiste patto che tenga e che si potrebbe portare avanti un’azione penale e costituirsi parte civile nonostante gli accordi.

Apro e chiudo una parentesi a proposito del cosiddetto credit crunch.

Poche settimane fa, il Presidente dell’Abi (Associazione Banche Italiane) Antonio Patuelli, si è addirittura permesso di dire che i prestiti sono in aumento e pertanto le banche continuano a finanziare l’economia:  “Per i primi tre anni di crisi, le banche hanno incrementato di circa 100 miliardi l’anno, fino a un massimo di 300 miliardi, i prestiti. Questo è credit crunch, l’incremento di finanziamenti in tempi di crisi?”.

Certo, finanziano l’economia, ma non quella reale. Perchè le banche, pur di prendere i soldi dalla BCE e tenerseli, hanno trovato l’escamotage perfetto: hanno creato delle srl di loro proprietà, che hanno finanziato con quei soldi, falsando quindi ogni indice relativo ad un credit crunch PAUROSO in Italia, vera causa della morte di migliaia di aziende al giorno.

Chiusa parentesi.

Un mio conoscente ha presentato un esposto alla Banca d’Italia, su mio consiglio, prima di procedere all’attività prettamente legale, proprio a riguardo di un mutuo con ammortamento cosidetto alla francese, dove è difficile riscontrare anatocismo, ma praticamente impossibile NON verificare l’esistenza dell’usura contrattualizzata.

Ebbene, tra l’altro, vi riporto parte della risposta di Banca d’Italia, che ricordiamo essere ormai ente privato di proprietà di azionisti bancari, che dovrebbe fungere da organo di controllo sull’operato delle banche… solo in Italia.

“…Per verificare se un determinato interesse sia usurario secondo i criteri di cui alla l. 108/96, occorre confrontare il tasso effettivo globale del finanziamento (TEG) con il c.d. tasso soglia, determinato, per ciascuna categoria di finanziamenti, partendo dal tasso medio(TEGM) rilevato trimestralmente da Banca d?Italia e pubblicato dal Min del economia e finanze, maggiorato in base ai criteri di calcolo dettati dalla normativa vigente all’epoca della stipula del contratto, e precisamente: del 50% sino al 13 maggio 2011 compreso; di un quarto cui vengono aggiunti quatto punti percentuali, dal 14 maggio 2011.
Ebbene da tale raffronto si ricava che il tasso di interesse applicato al contratto in epigrafe rientra nel limite del tasso soglia.
Con riferimento specifico al tema degli interessi di mora, deve sottolinearsi che il TEG per espressa previsione dell’Autor di Vigilanza (istruz per la rilevazione dei tegm di Banca d’Italia Sez I par C4 e recentissimamente il comunicato del 03.07.2013), non include tali interessi e gli oneri per l’inadempimento di un obbligo.
Il calcolo non è corretto in quanto presuppone il confronto con il tasso soglia di un importo che comprende anche gli interessi di mora, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.”

Questa è parte della risposta della Banca d’Italia.

Che non riconosce in toto la sentenza della Cassazione n. 350/2013  molto chiara infatti dispone: “…ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cp e dell’art. 1815 c.c comma 2 si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori…”

Vi chiedo, conta più una sentenza di Cassazione o una previsione dell’autorità di vigilanza chiaramente di parte?

n/a