Banca d’Italia risponde.


Ho già ampiamente parlato in precedenti articoli delle ultime sentenze di Corte d’Appello e Cassazione contro le banche e la loro pratica costante di applicare usura sugli affidamenti e su ogni credito concesso alle imprese, ma non solo, persino sui mutui concessi ai privati per l’acquisto della loro casa.

Una recente sentenza ha introdotto il concetto di “usura contrattualizzata”, intendendo con essa la presenza del superamento del tasso di soglia usura previsto da Banca d’Italia addirittura nel contratto di mutuo.

Ebbene, questa sentenza è stata una vera e propria scossa al mondo bancario, che sta cercando in tutti i modi di non diffonderla, mentre al contrario ogni cittadino dovrebbe sapere che cosa può ottenere: il rimborso degli interessi pagati fino a questo momento, il rimborso del danno e la trasformazione del mutuo a tasso zero!

Hanno rubato? Ora paghino.

Le denunce che arrivano a sentenza sono sempre di meno, in quanto gli istituti bancari, in piena crisi di liquidità nonostante i denari presi dalla Bce, sono più propensi a trattare con il cliente, rimborsandolo non completamente e facendogli sottoscrivere un patto di segretezza. Pochi sanno però che, a fronte di usura penale, non esiste patto che tenga e che si potrebbe portare avanti un’azione penale e costituirsi parte civile nonostante gli accordi.

Apro e chiudo una parentesi a proposito del cosiddetto credit crunch.

Poche settimane fa, il Presidente dell’Abi (Associazione Banche Italiane) Antonio Patuelli, si è addirittura permesso di dire che i prestiti sono in aumento e pertanto le banche continuano a finanziare l’economia:  “Per i primi tre anni di crisi, le banche hanno incrementato di circa 100 miliardi l’anno, fino a un massimo di 300 miliardi, i prestiti. Questo è credit crunch, l’incremento di finanziamenti in tempi di crisi?”.

Certo, finanziano l’economia, ma non quella reale. Perchè le banche, pur di prendere i soldi dalla BCE e tenerseli, hanno trovato l’escamotage perfetto: hanno creato delle srl di loro proprietà, che hanno finanziato con quei soldi, falsando quindi ogni indice relativo ad un credit crunch PAUROSO in Italia, vera causa della morte di migliaia di aziende al giorno.

Chiusa parentesi.

Un mio conoscente ha presentato un esposto alla Banca d’Italia, su mio consiglio, prima di procedere all’attività prettamente legale, proprio a riguardo di un mutuo con ammortamento cosidetto alla francese, dove è difficile riscontrare anatocismo, ma praticamente impossibile NON verificare l’esistenza dell’usura contrattualizzata.

Ebbene, tra l’altro, vi riporto parte della risposta di Banca d’Italia, che ricordiamo essere ormai ente privato di proprietà di azionisti bancari, che dovrebbe fungere da organo di controllo sull’operato delle banche… solo in Italia.

“…Per verificare se un determinato interesse sia usurario secondo i criteri di cui alla l. 108/96, occorre confrontare il tasso effettivo globale del finanziamento (TEG) con il c.d. tasso soglia, determinato, per ciascuna categoria di finanziamenti, partendo dal tasso medio(TEGM) rilevato trimestralmente da Banca d?Italia e pubblicato dal Min del economia e finanze, maggiorato in base ai criteri di calcolo dettati dalla normativa vigente all’epoca della stipula del contratto, e precisamente: del 50% sino al 13 maggio 2011 compreso; di un quarto cui vengono aggiunti quatto punti percentuali, dal 14 maggio 2011.
Ebbene da tale raffronto si ricava che il tasso di interesse applicato al contratto in epigrafe rientra nel limite del tasso soglia.
Con riferimento specifico al tema degli interessi di mora, deve sottolinearsi che il TEG per espressa previsione dell’Autor di Vigilanza (istruz per la rilevazione dei tegm di Banca d’Italia Sez I par C4 e recentissimamente il comunicato del 03.07.2013), non include tali interessi e gli oneri per l’inadempimento di un obbligo.
Il calcolo non è corretto in quanto presuppone il confronto con il tasso soglia di un importo che comprende anche gli interessi di mora, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.”

Questa è parte della risposta della Banca d’Italia.

Che non riconosce in toto la sentenza della Cassazione n. 350/2013  molto chiara infatti dispone: “…ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cp e dell’art. 1815 c.c comma 2 si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori…”

Vi chiedo, conta più una sentenza di Cassazione o una previsione dell’autorità di vigilanza chiaramente di parte?

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