Il saldaconto art. 50 Tub causa di nullità del Decreto Ingiuntivo se…

Cos’è il saldaconto?

Ebbene, è una delle cause per le quali si potrebbe chiedere l’annullamento del Decreto Ingiuntivo in fase di opposizione.

Vediamo bene i passaggi, cercando di essere il più chiara possibile.

La maggior parte dei decreti ingiuntivi fatti dalle banche si basa sulla possibilità concessa dall’art. 50 del Testo Unico Bancario, che riporta testualmente: “La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”

Bene, non so se è chiaro il concetto.

Ora, a parte che siamo l’unico Paese probabilmente al mondo che ha un Testo Unico Bancario, una normativa cioè studiata ad hoc per il sistema bancario e che viene utilizzata dallo stesso per difendere l’indifendibile.

Ma tant’è.

Voglio riportare la vostra attenzione su questo passaggio: CERTIFICATO CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI DA UNO DEI DIRIGENTI.

Trattatasi di documento di AUTOCERTIFICAZIONE delle banche, che se le scrivono e se le cantano: un dirigente, spesso non meglio identificato e non riconducibile ad una persona precisa (con tanto di nome e cognome, eh si, ho visto anche questo!) dichiara che il saldo preteso dalla banca è corretto, vero e liquido!

Potrebbe mai essere il contrario?

Allora, provate a mettervi in un’altra ottica.

Immaginatevi di essere voi i creditori e di fare un decreto ingiuntivo al Signor Pinco Pallino: secondo voi per darvi la provvisoria esecutività è sufficiente per voi dichiarare di avere un importo da incassare?

In altre parole, io mi presento davanti ad un Giudice, preparo il saldo di un mastrino contabile, autocertifico che è corretto, vero e liquido (anche se è inesistente) e ottengo la possibilità di avviare un’azione esecutiva… fantascienza pura, ma per le banche funziona proprio così.

Se però comprendiamo che, fossimo noi i creditori, per avere l’avvio di una procedura esecutiva, dovremmo dimostrare PRECISAMENTE il nostro credito, presentando ordine, bolla d’accompagnamento, fattura, almeno tre solleciti, estratti notarili delle scritture contabili (registro iva, mastrini, libro giornale)… ecco, ci si rende conto in modo inequivocabile che la pretesa bancaria basata sull’AUTOCERTIFICAZIONE è a dir poco ASSURDA.

Ed infatti, laddove è condizione sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo, non lo è più in fase di opposizione.

Nello specifico  facendo riferimento alla sentenza della Cassazione nr. 19696/14 del 06/06/2014, che ha confermato il principio, ormai consolidato da tempo in giurisprudenza, secondo cui è onere dell’Istituto Bancario dimostrare esplicitamente  il proprio credito nel giudizio di opposizione.

In sostanza, laddove si presenta opposizione ad un Decreto Ingiuntivo, la Banca ha l’onere di provare in modo inequivocabile come è arrivata a determinare il saldo a suo credito che dichiara nell’atto, e laddove non presentasse sufficiente documentazione, scatta non solo nel caso di una CTU concessa, la sanzione civile del saldo zero, ma anche la possibilità, Giudici permettendo, di ottenere l’annullamento del decreto stesso, perchè non adeguatamente comprovato quanto è stato dichiarato in atto.

La banca, se opposta, è pertanto gravata dell’onere dall’onere di produrre in giudizio prove dei fatti costitutivi fondanti la pretesa creditoria.

Il saldaconto ex articolo 50 TUB pertanto risulta valido solo come prova scritta nella fase del monitorio (dell’emanazione del decreto ingiuntivo) ai sensi dell’articolo 643 del Codice di Procedura Civile, ma in sede di opposizione, la banca ha l’onere della prova (a questo punto come chiunque agisca in giudizio per le sue pretese creditorie), in mancanza delle quali sarà possibile richiedere l’annullamento del decreto ingiuntivo.

Certo, mi rendo conto che a parole sembra tutto facile… ma è mio dovere dire che lo diventa solo se ci si affida davvero a professionisti che conoscono appieno tutti i modi per opporsi alle banche, ma soprattutto che li sappiano sostenere e motivare in giudizio.

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