Manca l’ISC? Il mutuo è nullo

 

ISC, ovvero Indicatore Sintetico di Costo.

La mancata indicazione di tale valore all’interno di un contratto di mutuo o di finanziamento ne provoca la nullità.

Attenzione, questo non significa che non si deve rendere il debito: la nullità di un contratto di mutuo o finanziamento provoca la nullità di tutte le garanzie a latere firmate (ipoteca, fideiussioni ecc) e l’obbligo di restituire esclusivamente l’importo capitale.

Per la precisione, come correttamente mi è stato fatto notare, si sostituisce al tasso applicato il tasso bot dei 12 mesi precedenti, decisamente molto più basso.

Tornando all’ISC, una delle ultime sentenze che hanno determinato la dichiarazione di nullità di un mutuo per la sua omissione è l’ordinanza del Tribunale di Cagliari nr. 5295 del 29 marzo 2016.

La decisione è giunta nell’ambito di una procedura fallimentare di una società cagliaritana operante nel settore dell’edilizia. La banca ha chiesto al Giudice di potersi insinuare nel procedimento a fronte di crediti vantati verso la società, derivanti da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 28 aprile 2006 e da uno scoperto di conto corrente, per il quale aveva emesso anche un decreto ingiuntivo.

Relativamente al mutuo in questione, però, il curatore fallimentare del cliente ha eccepito in giudizio irregolarità riguardanti sia la mancanza del documento di sintesi allegato che per la mancata indicazione dell’ISC o TAEG all’interno del contratto stesso.

Infatti il mutuo, essendo stato stipulato dopo la Delibera del CICR del 4 marzo 2003, avrebbe dovuto rispettare l’obbligo introdotto da tale delibera (e dalle successive disposizioni attuative di Banca d’Italia) di riportare l’ISC, un numero percentuale che racchiude in sé tutti gli interessi ed oneri connessi all’operazione. L’ISC è l’unico valore che permette al cliente, dunque, di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato.

Tale omissione, rappresentando non solo un inadempimento degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte della banca, ma specialmente una violazione del contenuto principale del contratto stesso, che garantisce al cliente la comprensione di un dato fondamentale, ha significato per il Giudice la nullità del mutuo.

Non è stata ritenuta sufficiente nemmeno l’indicazione dei singoli elementi che concorrono a formare l’ISC, in quanto si tratta di un’elaborazione matematica che compete all’istituto finanziatore poiché nel suo calcolo viene considerato sia il tasso di interesse effettivo che tutte le spese accessorie del finanziamento. Il cliente, autonomamente, non può essere in grado di svilupparlo.

Nemmeno si può sostenere che l’ISC non sia quantificabile sino all’effettiva erogazione del credito, perché se nell’atto di mutuo è presente l’importo finanziato, l’ISC già in quella sede può e deve essere determinato in relazione alla somma pattuita.
La pronuncia del Tribunale di Cagliari ci ricorda dunque che nei finanziamenti stipulati a partire dal 1 ottobre 2003 l’ISC (o TAEG) è un valore che deve necessariamente essere segnalato dalla banca, a pena di nullità del contratto stesso.

Una mancata, o non puntuale indicazione dell’ISC alla data di stipula di un finanziamento può portare persino alla restituzione da parte della banca di tutti gli interessi ultra-legali indebitamente corrisposti.

Pertanto, controllate i vostri contratti di mutuo e/o di finanziamento: se manca questo indice, potete chiedere la nullità del contratto.

Qui trovate il testo dell’ordinanza

 

 

 

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Una risposta a “Manca l’ISC? Il mutuo è nullo”

  1. Salve bell’articolo, bel Blog e sopratutto bella citazione: “Combattiamo il sistema con le sue stesse armi. E’ il nostro cavallo di troia”
    Io aggiungendo il resto ad una frase ricorrente ho composto la seguente citazione:
    “La legge non ammette ignoranza…………ma soltanto quando l’ignoranza è del cittadino”
    Paolo

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