Riforma Costituzionale: conclusione analisi art. 70

 

Dopo la spiegazione della prima parte della modifica dell’art. 70 della Riforma Costituzionale oggetto di referendum confermativo del 4 dicembre 2016, concludiamo oggi l’analisi dei restanti commi.

Questo è uno degli articoli più complessi della riforma, per come è stato stilato, per le eccezioni, la lunghezza ed i concetti che non sono proprio comprensibili con immediatezza.

Ricordo che un referendum confermativo si prescinde dal quorum, non ci devono essere il 50% +1 degli aventi diritto al voto, MA QUESTO potrebbe trasformarsi in un grandissimo favore a chi questa schiforma la vuole portare avanti ad ogni costo e negli ultimi giorni, oltre che sui milioni di soldi pubblici spesi per fomentare il voto degli italiani all’estero, cerca di cavalcare il sentimento dell’antipolitica per convincere gli indecisi a non andare a votare.

Ebbene, il punto focale è questo.

Immaginate di avere la possibilità di poter scegliere tra repubblica o monarchia (quella degli ultimi tempi in Italia, dove il Re scappa e abbandona i cittadini). Ma no. Questa è una scelta ancora più grande.

E’ la scelta tra il mantenere, almeno sulla Carta Costituzionale, la sovranità, oppure cederla alla egemonia finanziaria e guerrafondaia.

Partiamo dal mantenere la nostra sovranità sulla Carta Costituzionale, e poi cominciamo a riprendercela veramente, perchè questo è il nostro giorno d’indipendenza vero.

Scusate la divagazione, mi ero ripromessa di cercare di parlare nel modo più obiettivo possibile, ma tutto quello che si sente in questi giorni nelle tv e nei giornali asserviti crea realmente conati di vomito.

Ritorniamo dunque all’analisi dell’art.70 della riforma.

ATTUALE

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere

MODIFICATO

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71 (1), per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma (2), e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma  (3), 80, secondo periodo (4), 114, terzo comma (5), 116, terzo comma (6), 117, quinto (7) e nono comma, (10) 119, sesto comma (11), 120, secondo comma (12), 122, primo comma (13), e 132, secondo comma.(14)

Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati».

Premesso che spesso e volentieri l’ignoranza dei politici impera, guardatevi questo video (Epifani, Segretario Generale CGIL dal 2002 al 2010 e dal 2013 Segretario Generale del PD dice di non capire niente di numeri ndr), viene il forte dubbio che abbiano votato qualcosa che neppure hanno capito.

Ma quando si tratta di difendere questo scempio, diventano tutti espertissimi, senza saper spiegare in parole semplici di cosa parla questo fatidico art. 70, sul quale illustri Costituzionalisti hanno espresso non poche perplessità.

Ho indicato nell’art. 70 modificato dei punti per cercare di spiegarlo meglio. (ricordiamo che la Costituzione deve essere la legge più intelligibile del nostro Paese)

Punto 1.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il Senato può richiedere alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge. In questo caso la Camera procede all’esame e si pronuncia entro sei mesi.

Abbiamo già visto nel precedente articolo come con la riforma tutto questo non è più possibile, in quanto il compito del Senato non comprenderà più il potere legislativo.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi con la proposta, di almeno 500.000 elettori, di un progetto redatto in articoli, da sottoporre a referendum. Con la riforma resta questa soglia, ma se si raggiungono almeno 800.000 firme, viene abbassato il quorum che non sarà più calcolato sugli aventi diritto, ma sul numero di votanti dell’ultima tornata elettorale. Per renderlo valido basterà la metà di questi ultimi.

Salgono però da 50.000 a 150.000 le firme richieste per la presentazione di un DDL popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che al momento non è contemplata.

Punto 2

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato e di senatore.

Questo è un vero punto dolente per quanto riguarda le Regioni a Statuto Speciale. Ad esempio il regolamento regionale della Sardegna ritiene incompatibile la carica di Consigliere Regionale con quella di Senatore, pertanto questa Regione NON avrà rappresentanti in Senato.

Punto 3

Con legge approvata dalle due Camere, sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione  dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri ed i sindaci, nonchè quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

Punto 4

Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia alla UE sono approvate da entrambe le Camere (di cui, ricordiamo, una con il 60% premio di maggioranza, l’altra eletta dai partiti senza suffragio universale)

Punto 5

Roma è Capitale della Repubblica. Lo Stato disciplina il suo ordinamento.

Punto 6

Ulteriori forme e condizioni particolari relative all’art. 117: organizzazione della giustizia di pace, politiche sociali, politiche del lavoro, commercio con l’estero, governo del territorio. Possono essere attribuite alle Regioni purchè le stesse siano in condizioni di pareggio di bilancio.

Punto 7

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’UE e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

Punto 8

Nelle materia di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato

Punto 9

I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato dai prestiti dagli stessi contratti.

Punto 10

Il Governo, acquisito il parere del Senato, può sostituirsi a organi delle Regioni, città metropolitane, province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria…

AVETE INTESO BENE QUESTO PUNTO???? SE NON SONO RISPETTATE LE NORMATIVE COMUNITARIE IL GOVERNO, INCASSATO IL SI SOLO DEL SENATO (GUARDA CASO) SI SOSTITUISCE A TUTTE LE ALTRE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI.

E NON LA CHIAMATE DITTATURA?

Punto 11

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati dalla legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti, nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione.

Punto 12

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum, consentire che i Comuni  che ne facciano richiesta , siano staccati da una ed aggregati ad un’altra (SCELGO LA SVIZZERA, GRAZIE).

Punto 13

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando la richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale (E CON QUESTO UN GOVERNO PUO’ SPACCIARE TUTTO COME INTERESSE NAZIONALE)

Punto 14

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati… (una fine perfetta)

IN SINTESI L’ARTICOLO 70:

1) Bicameralismo perfetto per

  • Leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, per leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e referendum popolare;
  • Principi fondamentali di ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
  • Norme generali, forme e termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
  • Ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di senatore e attribuzione seggi senatoriali alle Regioni;
  • Ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
  • Ordinamento di Roma Capitale;
  • Organizzazione della giustizia di pace; istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; governo del territorio
  • Leggi che danno attuazione a:
    • Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali

Inoltre (art. 55 ultimo comma): Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.

2) Per le altre leggi approva solo la Camera e trasmette al Senato che entro 10 giorni, su richiesta di 1/3 dei senatori, può esaminare il testo e quindi:

  • se il Senato non chiede l’esame della legge o la riapprova, la legge viene promulgata
  • se il Senato modifica a maggioranza semplice entro 30 giorni, la legge torna alla Camera che può
    • confermare gli emendamenti del Senato
    • ripristinare a maggioranza semplice (50%+1 dei votanti) la legge come approvata la prima volta. Senza tale maggioranza la legge viene promulgata così come emendata dal Senato

Se il Governo dichiara che il disegno di legge è essenziale per l’attuazione del programma i tempi si dimezzano

3) Ma se la legge riguarda le autonomie territoriali e il Governo fa scattare la “clausola di supremazia”1 allora la Camera approva e il Senato

  • se non chiede l’esame della legge entro 10 giorni o la riapprova, la legge viene promulgata
  • se modifica entro 30 giorni, la legge torna alla Camera che
    • può confermare gli emendamenti del senato
    • ripristinare a maggioranza assoluta (?) la legge come approvata la prima volta. Senza tale maggioranza la legge viene promulgata così come emendata dal Senato

4) Per le leggi finanziarie, inoltre, la legge approvata alla Camera va al Senato che la esamina comunque. I giorni per modificarla scendono a 15 (anziché i 30 degli altri casi)

  • se il Senato riapprova, la legge viene promulgata. Se il senato modifica
    • la legge torna alla Camera che può
      • confermare gli emendamenti del Senato
      • ripristinare il testo precedente

Ma le complicazioni dell’articolo 70 non finiscono qui

Per le leggi di cui ai punti 3) e 4) ho esposto la teoria che pare prevalente. In effetti la questione delle maggioranze per queste leggi è controversa.

Per il punto 3) non è affatto chiaro se il Senato “può” o “deve” esprimersi a maggioranza assoluta:

la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti..

Per il punto 4) di questa esposizione non è specificato alcun tipo di maggioranza

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione

“Semplice”, no?

In realtà il problema parte ancora più a monte.

Giusto per un esempio, al primo punto:

Bicameralismo perfetto per le leggi inerenti le funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane.

Quale è il confine fra funzioni fondamentali” e quelle trascurabili” dei Comuni e Città metropolitane?

E ammesso che si riesca a tracciare un crinale, se una legge che riguardi le “funzioni non fondamentali” dovesse contenere anche una sola riga che incide su una “funzione fondamentale”?

Una riga a modifica di una virgola di una legge in cui – prima della “semplificazione” di questi «fini giuristi” – si legiferava mettendo insieme “funzioni fondamentali” e “funzioni insignificanti”?

Ricade nel procedimento “bicameralismo perfetto” o “altre leggi”?

I conflitti per attribuzione di competenze sono una certezza più che una probabilità.

Che succede in questi casi?

Il comma 6 dell’articolo 70 proposto dai nuovi giureconsulti dirime la questione:

I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Certo, essendo in due c’è il 50% di probabilità che non trovino l’intesa.

I nuovi costituenti non hanno previsto che succede in questo caso, ma che vogliamo che sia. Lo hanno detto che la riforma non è perfetta, no? In fondo è solo la Costituzione.

E chiudiamo con un po’ di triste ironia. Perchè chi tocca la Costituzione, finisce sempre male.


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