Referendum 4 dicembre: prima spiegazione modifica art. 70

4 Dicembre Scheda Elettorale
4 Dicembre Scheda Elettorale

4 dicembre: una data che si avvicina velocemente.

Continuiamo pertanto quello che ho iniziato ieri, con grande umiltà, affinchè tutti possiamo capire in modo semplice cosa stiamo per votare e perchè.

Ricordiamoci sempre: la Costituzione deve essere la legge più intelligibile che esista nel nostro Paese, ovvero deve essere semplice, sintetica e compresa da tutti. Cosa che evidentemente non accade con questa riforma.

La Costituzione è la base di tutte le normative emanate in Italia… e già quelle sono sufficienti in complessità!

Oggi andremo ad analizzare la modifica dell’art. 70, la prima parte, articolo della Costituzione con proposta di riforma che riguarda espressamente l’attività di quello che potrebbe diventare il nuovo Senato.

Abbiamo visto ieri  i primi articoli che riguardano la modifica del Senato, cercando di analizzare nel modo più obiettivo possibile perchè il bicameralismo perfetto non è la vera ragione di questa riforma, che nasconde ben altro.

La modifica proposta dei due articoli che analizzeremo oggi si concentra sulla funzione legislativa che avrà il nuovo Senato… se l’avrà.

Ci concentreremo solo sulla prima parte dell’art. 70, che è uno degli articoli più controversi della riforma e che merita per la sua completa spiegazione un capitolo a parte.

ART. 70  attuale

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 70 testo modificato (ripeto, solo prima parte)

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum …. 

Puntando la nostra attenzione  per ora su questa prima parte del testo modificato, è evidente che al Senato viene attribuito sono un posto relativo rispetto alla funzione legislativa, che spetterà in tutti i casi non nominati dalla modifica (ovvero circa il 99% dei casi) ESCLUSIVAMENTE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Ulteriore difficoltà: le leggi si distingueranno in leggi bicamerali o monocamerali, o monocamerali che potranno diventare bicamerali a seconda delle materie che trattano.

Roba da uscirne pazzi, e soprattutto, scritta ad hoc per risultare completamente INCOMPRENSIBILE.

Chi avrà la decisione sulla classificazione delle leggi: i Presidenti della Camera e del Senato, annullando ancora una volta la facoltà di opposizione da parte ALMENO dei Deputati eletti.

L’elenco delle materie non attribuite al Senato dall’art. 70 in realtà ne mostra non solo la sua debolezza e ininfluenza sul percorso legislativo, ma la sua totale inutilità anche per rappresentare Regioni ed Enti Locali.

Il Senato viene depotenziato anche numericamente, diventando composto da 74 consiglieri regionali e 21 sindaci dei Comuni capoluogo, ai quali si aggiungono 5 senatori di nomina presidenziale che restano in carica per 7 anni.

Per un totale di 100 senatori, oltre agli ex Presidenti della Repubblica (e chi li schioda quelli), rispetto agli attuali 315.

Questo è stato passato come il punto forte della riforma: la riduzione dei parlamentari.

La realtà è un po’ diversa.

In una nota del 28 ottobre 2014 si parla di 49 milioni dal taglio del numero dei senatori e delle relative indennità e di altri 8,7 dalla chiusura del Cnel. Dalla soppressione delle province il ministro prevede di recuperare 320 milioni. Ma nel documento si parla di cifre non quantificabili. In totale, i risparmi certi secondo i tecnici ammonterebbero a 57,7 milioni

I conti non tornano.

I circa 500 milioni di risparmi che, secondo il ministro Maria Elena Boschi, la riforma costituzionale che porta il suo nome produrrebbero nell’immediato, si scontrano con le stime della Ragioneria dello Stato, elaborate e trasmesse il 28 ottobre 2014 su richiesta dello stesso ministero delle Riforme.

Nel documento i risparmi certi per la finanza pubblica derivanti dal ddl Boschi, ammontano solo a 57,7 milioni di euro, mentre le spese di Palazzo Madama diminuiranno, sì, ma solo del 9%.

Risparmi che ci siamo già tutti completamente mangiati con le spese per l’inopportuna campagna elettorale PRO SI del Premier (e che volendo vedere finiranno come sponsorizzazione per il golf).

Nella nota della Ragioneria si sottolinea che, per effetto della riduzione del numero dei componenti del Senato da 315 a 95 (esclusi quelli nominati dal Presidente della Repubblica), unitamente alla limitazione dell’indennità parlamentare (10.385 euro mensili pro capite) ai soli componenti della Camera dei deputati, “la minore spesa conseguente a dette disposizioni è stimabile in circa 49 milioni di euro”.

Dei quali 40 milioni ottenuti dall’abolizione dell’indennità per i futuri senatori e i rimanenti 9 dalla cessazione della corresponsione della diaria mensile (3.500 euro mensili pro capite).

In pratica, considerato che, stando all’ultimo bilancio, nel 2016 il Senato costerà 540 milioni di euro, secondo le stime della Ragioneria dello Stato, per effetto della riduzione del numero dei senatori il risparmio sarà di circa il 9%.

Non lo dico io, povera ignorante, ma un documento ufficiale della Ragioneria di Stato.

Quindi, altra menzogna propinata nella Riforma Costituzionale: la riduzione del numero di Senatori NON comporta una riduzione drastica del costo del Senato.

Ma.

Provoca la totale inutilità della Seconda Camera se non come rifugio peccatorum di consiglieri regionali e comunali che ad oggi, inquisiti, non godono dell’immunità parlamentare.

Permettetemi una domanda e datevi voi una risposta: quale è il Partito che ha maggiori governi comunali e regionali in Italia? E quindi, da chi verranno nominati i nuovi Senatori?

Da sottolineare un ultimo aspetto.

A parte i 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica, gli altri senatori decadranno al termine della legislatura del proprio consiglio comunale e regionale e dunque dovranno essere sostituiti nel corso della legislatura (una legistatura dura 7 anni, la legislatura comunale e regionale 5 anni).

Vero che nel testo definitivo c’è una piccola modifica, perchè dispone che la durata in carica dei senatori è commisurata alla durata degli organi delle istituzioni territoriali “dai quali sono stati eletti” e non più “nei quali sono stati eletti”, “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”.

Ma l’art. 57 prevede la loro sostituzione in caso di cessazione della carica elettiva regionale o locale, dando prova che la modifica introdotta non ha alcun significato.

Chiuderemo l’art. 70 in un prossimo articolo e poi passeremo all’art. 57.

SIA CHIARO: DI FATTO NON ESISTONO RISPARMI SIGNIFICATIVI CHE POSSANO GIUSTIFICARE LA FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO. LA RIDUZIONE DEL SENATO A SEMPLICE RAPPRESENTANZA SERVE AL GOVERNO PER POTER PROCEDERE SENZA CONTROLLO GRAZIE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI (UNICA CHE PUO’ DARE FIDUCIA) CON LA QUALE GODE DI AMPIO PREMIO DI MAGGIORANZA.

 

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