Il fondo vittime antiusura: cos’è e come funziona

Sempre più spesso, parlando con coloro che mi chiedono interventi di diverso tipo per illeciti bancari, mi rendo conto che sono in pochissimi a conoscere l’esistenza del Fondo Vittime Antiusura, al quale da qualche anno possono avere accesso anche coloro che sono usurati dalle banche.

Questo articolo serve quindi per dare un’informativa precisa su cos’è, come funziona e chi ha il diritto di accedervi.

Ed è un fondo importantissimo, perchè studiato appositamente per consentire alle vittime che hanno il coraggio di DENUNCIARE i propri usurai, di ricominciare una vita dignitosa, grazie ad una serie di interventi statali previsti dalla Legge 23 Febbraio 1999 nr. 44 Art. 20 che lo ha istituito, allargandolo alle vittime di usura bancaria con la legge 108/1996.

Innanzitutto, cos’è?

Per contrastare il fenomeno dell’usura, la legge 108/1996 ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14) e il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura (art. 15).

Il Fondo di solidarietà è stato istituito presso l’ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del Ministero dell’Interno.
Il Fondo eroga mutui senza interessi di durata non superiore a cinque anni a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, professionale, artigianale o comunque economica, i quali dichiarino di essere vittime di usura e risultino parti offese nel procedimento penale.

Due gli obiettivi: sostenere finanziariamente le vittime dell’usura e incentivarle a collaborare con la magistratura denunciando l’usuraio.

La Banca d’Italia partecipa ai nuclei di valutazione presso le Prefetture per accertare l’ammontare del danno subito dai soggetti che richiedono i mutui al Fondo di solidarietà.

Andiamo avanti. Come funziona?

Le vittime che possono presentare domanda per ottenere i benefici di legge
(elargizioni e mutui)

Estorsione
1) Soggetti danneggiati da attività estorsiva esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ovvero, con il consenso dell’interessato, il Consiglio nazionale del relativo ordine  professionale o una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Cnel, le organizzazioni antiracket e antiusura, iscritte nell’apposito albo tenuto dal Prefetto, aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva
2) appartenenti ad associazioni di solidarietà
3) altri soggetti (terzi danneggiati)
4) superstiti

Usura
L’esercente un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.

Nota:
Rientrano, nella previsione normativa, secondo l’interpretazione del Comitato e l’evoluzione della giurisprudenza, i casi, purche documentati: dell’imprenditore fallito, a condizione che il giudice delegato al fallimento dichiari che nulla osti all’esercizio di una nuova attività economica; dell’imprenditore di fatto e del collaboratore nell’impresa familiare, con eventuale cointestazione.

Quando si può chiederne l’accesso?

Estorsione
Entro 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, è emerso come l’evento lesivo consegua a delitto commesso per finalità estorsive (articolo 7, comma 1, D.p.r 455/99).
Per i danni conseguenti a intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia (articolo 13, comma 4 della legge 44/99).

Usura

Entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.p.r. 455/99).

Nota:
Si tratta di due ipotesi alternative, entrambe utili a rendere tempestiva la domanda: in altre parole, se risultano decorsi 120 o 180 giorni dalla denuncia – a seconda che si tratti di elargizione o di mutuo – la domanda dovrà ugualmente ritenersi tempestiva, qualora sia stata presentata entro 120 o 180 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che dalle indagini è emerso come l’evento lesivo consegua a un delitto commesso per finalità estorsive (per la domanda di elargizione), o dalla data in cui l’interessato ha conoscenza dell’inizio delle indagini (per la domanda di mutuo). Fra i due termini, cioè, vale quello utile per la tempestività della domanda. Se la richiesta risulta intempestiva in relazione alla data di presentazione della denuncia, dovrà aversi riguardo, per calcolare i termini, alla seconda ipotesi normativamente prevista.

A chi rivolgersi per chiedere l’accesso al Fondo?

Uffici territoriali del Governo

Le Prefetture sono uno dei riferimenti essenziali per le vittime del racket e dell’usura. In ogni Prefettura è oggi presente un referente per questa materia, pronto a fornire informazioni e a dare un valido sostegno nella preparazione della domanda per accedere al Fondo di solidarietà.

le associazioni antiracket

Le associazioni antiracket rappresentano un modello di organizzazione degli operatori economici che, dopo dieci anni di vita, appare ampiamente collaudato. Svolgono tre funzioni:

  • vincere la solitudine di chi è oggetto di estorsione. Quando è sola, la vittima ha sempre più paura. Se, invece, può condividere con altri i propri sospetti, timori, preoccupazioni, se si associa con altri operatori economici, si sente più sicura e diventa più forte. Sconfiggere la solitudine significa dare un colpo mortale al racket
  • operare un raccordo fra le vittime del racket e le istituzioni. In un campo in cui l’attività di contrasto del fenomeno non può avere successo senza un ruolo attivo delle vittime, un soggetto capace di svolgere un’opera di mediazione è indispensabile. Inoltre, grazie al rapporto fra associazioni antiracket e istituzioni, si può ottenere il massimo risultato con il minimo livello di esposizione individuale
  • garantire una valida prospettiva di sicurezza. Grazie alla natura collettiva della denuncia promossa dalle associazioni, il singolo è salvaguardato dai rischi di rappresaglie

La legge 44/1999 prevede che le associazioni e organizzazioni di assistenza alle vittime del racket siano iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Prefettura della provincia in cui operano.

 Fondazioni antiusura

Le fondazioni antiusura, riconosciute e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, svolgono, in favore dei soggetti in difficoltà economiche, un’importante opera di solidarietà, di assistenza e di prestazione di garanzie presso una banca per un più facile accesso al credito.
Ma le Fondazioni antiusura possono anche essere di aiuto nel promuovere le denunce da parte di chi è vittima degli usurai.

Confidi

Generalmente costituiti in forma di società cooperativa a responsabilità limitata o di società consortile tra piccole imprese appartenenti a uno stesso settore produttivo o a una stessa area geografica, i Confidi consentono ai piccoli imprenditori di aumentare la forza contrattuale nei rapporti con il mondo creditizio. Iscritti in un’apposita sezione dell’elenco generale tenuto dall’Ufficio italiano cambi, i Confidi hanno per obiettivo:

  • ampliare la capacità di credito dei piccoli imprenditori associati attraverso le garanzie rilasciate
  • consentire ai piccoli imprenditori soci di avere credito a minor costo, grazie alle condizioni più vantaggiose ottenute attraverso le convenzioni con le banche
  • fornire alle imprese associate consulenze e servizi finanziari per consentire loro di gestire al meglio le proprie risorse economiche.

Con l’entrata in vigore della legge 108/96 sull’usura, ai Confidi che hanno costituito il fondo speciale è stata riconosciuta una specifica funzione di sostegno ai soggetti in grave difficoltà economica.

Per ogni richiesta, esiste in ogni caso una pec a cui fare riferimento per il proprio caso ed ottenere immediate risposte e sostengo: [email protected]

La via assolutamente più veloce è quella di rivolgersi alla Prefettura della propria città.

Quali sono i vantaggi dell’accesso al Fondo?

– sospensione dei termini per 300 giorni: significa che si è esentati PER LEGGE dal pagamento di qualsiasi tassa (inps, inail, agenzia entrate, equitalia, persino il fallimento) , dei fornitori, e che ogni azione esecutiva nei vostri confronti di qualsiasi tipo viene immediatamente fermata

– accesso ad un finanziamento fino ad un massimo di € 500.000 concesso e garantito dallo Stato per poter riprendere la normalità e la dignità della propria vita, con un tasso minimo ed un piano di ammortamento modulabile rispetto alla vostra capacità di restituzione.

– supporto di specialisti che aiutano le vittime a recuperare fiducia nelle proprie azioni

– protezione completa delle Forze dell’Ordine

Qual’è l’iter per la richiesta di accesso al Fondo?

Una volta dimostrata l’usura subita, si procede in questo modo:

  1. Istanza al Procuratore della Repubblica (scarica il modello)
  2. Modulo sospensione dei termini art. 20 L. 44 (scarica il modello)
  3. Richiesta parere al Procuratore sospensione dei termini (scarica il modello)
  4. Istanza rischiesta accesso al Mutuo vittime d’usura (scarica il modello)
  5. Istanza richiesta accesso al Fondo vittime d’estorsione (scarica il modello)

Spero di avervi fatto un servizio utile nell’informarvi di questa possibilità, affinchè non siate vittime non una ma due volte: DENUNCIATE, LO STATO VI PROTEGGE, QUESTA VOLTA DAVVERO.

QUESTO E’ IL TESTO DELLA NORMATIVA: 

Benefici Sospensione dei Termini

Vademecum sui Benefici di Legge a Favore delle Vittime
dell’ Estorsione e dell’ Usura

LEGGE 23 febbraio 1999 n. 44, Art. 20

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1999)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)
1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
(Limitazione temporale e territoriale)
1. L’elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990.
Art. 3.
(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)
1. L’elargizione è concessa agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purchè non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l’elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all’elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
Art. 4.
(Condizioni dell’elargizione)
1. L’elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all’articolo 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell’evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all’autorità giudiziaria con l’esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all’autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive)
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l’elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.
Art. 6.
(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà)
1. L’elargizione, sussistendo le condizioni di cui all’articolo 4, è concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall’associazione o dall’organizzazione o a cessare l’attività svolta nell’ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;
b) subiscono quali esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all’associazione o all’organizzazione.
Art. 7.
(Elargizione ad altri soggetti)
1. L’elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l’esercente l’attività.
3. Ai fini della quantificazione dell’elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.
Art. 8.
(Elargizione ai superstiti)
1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l’elargizione è concessa, nell’ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un’attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della persona.
2. Fermo restando l’ordine indicato nel comma 1, nell’ambito delle categorie previste dalle lettere a),
b) e c), l’elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
Art. 9.
(Ammontare dell’elargizione)
1. L’elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall’articolo 18, in misura dell’intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l’importo complessivo dell’elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L’elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l’elargizione, l’esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 10.
(Criteri di liquidazione)
1. L’ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all’attività esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell’avviamento commerciale.
Art. 11.
(Limiti all’elargizione nel caso di lesioni personali o di morte)
1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l’elargizione è concessa per la sola parte che eccede l’ammontare degli emolumenti ricevuti dall’interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 12.
(Copertura assicurativa)
1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l’elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall’assicuratore.
Art. 13.
(Modalità e termini per la domanda)
1. L’elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall’interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’ economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell’interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell’evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.
Art. 14.
(Concessione dell’elargizione)
1. La concessione dell’elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all’articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell’ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell’interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.
Art. 15.
(Corresponsione e destinazione dell’elargizione)
1. L’elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell’ultimo rateo.
Art. 16.
(Revoca dell’elargizione)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell’elargizione è revocata:
a) se l’interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell’elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all’articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15.
Art. 17.
(Provvisionale)
1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell’elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell’ammontare complessivo dell’elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all’articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l’evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell’elargizione. L’esito dell’istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all’interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l’accertamento dei presupposti e delle condizioni dell’elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all’articolo 19 possono ottenere dall’autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d’ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16. Art. 18.
(Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive)
1. È istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell’entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla metà dell’importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell’importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell’articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l’attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).
Art. 19.
(Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura)
1. Presso il Ministero dell’interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell’attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell’interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l’incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall’articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall’articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, istituito dall’articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell’interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonchè con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.
Art. 20.
(Sospensione di termini)
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.
Art. 21.
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell’elargizione a favore delle vittime dell’estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché unificare i Fondi di cui all’articolo 19, comma 4, della presente legge;
b) stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell’interno e la CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un’associazione nazionale di categoria;
d) individuare, nell’ambito del Ministero dell’interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all’articolo 19;
e) individuare, nei casi in cui l’elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all’articolo 18, per garantire l’effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Art. 22.
(Modifica all’articolo 14 della legge n. 108 del 1996)
1. All’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: «La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali».
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’esenzione prevista dall’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all’articolo 18 della presente legge.
Art. 23.
(Modifica all’articolo 6 della legge n. 302 del 1990)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza».
Art. 24.
(Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall’articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all’articolo 19 invita l’interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all’articolo 19 invita l’interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. Art. 25.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.
2. Al comma 31 dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «l’elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive,» sono soppresse.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1999.
SCALFARO
D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 4:
– Il testo vigente dell’art. 12 del codice di procedura penale è il seguente:
«Art. 12 (Casi di connessione). – 1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;
b) se una persona e imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità».
– La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».
– La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».
– Il testo vigente degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della citata legge n. 575 del 1965, è il seguente: «Art. 10. – Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
«Art. 10-quater, secondo comma. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell’art. 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma».
Nota all’art. 11:
– La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».
Note all’art. 14:
– Il testo degli articoli 7, 10 e 13 della citata legge n. 302 del 1990 è il seguente:
«Art. 7 (Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie). – 1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorchè non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.
2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.
3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorchè non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell’assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell’ammontare complessivo dell’elargizione stessa.
4. Nei casi di cui al comma 3, all’esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell’assegno vitalizio o del residuo dell’elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.
5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorchè non definitiva, i competenti organi, all’atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.
6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L’eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti».
«Art. 10 (Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno). – 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l’ammontare annuale dell’assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l’età del beneficiario e la cifra 75.
3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all’ammontare dell’elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell’assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili». «Art. 13 (Concorso di benefici). – 1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l’opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.
5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l’elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge».
– Il testo dell’art. 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965 è il seguente:
«Art. 10-sexies. – 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall’art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all’interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l’applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonchè circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall’art. 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art. 10, ovvero del secondo comma dell’art. 10-quater. Per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l’obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto. 2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell’amministrazione o dell’ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell’amministrazione o dell’ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa acquisizione dall’interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonchè di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all’art. 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell’applicazione della specifica disciplina dell’albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell’impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l’esecuzione dei contratti di cui all’art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l’interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell’albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l’autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell’atto o contraente con l’amministrazione è un’altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l’approvazione dei contratti di cui all’art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
c) per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.
10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11. L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all’amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonchè la documentazione accessoria previste dai presente articolo sono esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell’istanza di certificazione, nonchè i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l’affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l’amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».
Nota all’art. 16:
– Per il testo dell’art. 7 della citata legge n. 302 del 1990 si veda nelle note all’art. 14.
Note all’art. 18:
– Il testo dell’art. 2-undecies della citata legge n. 575 del 1965 è il seguente:
«Art. 2-undecies. – 1. L’amministratore di cui all’art. 2-sexies versa all’ufficio del registro:
Nota all’art. 19:
– Il testo dell’art. 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 172 del 1992, è il seguente:
«Art. 5 (Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione). –
1. È istituito presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni un «Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione», di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dall’Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.
3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell’Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del tesoro, delle finanze, dell’interno e di grazia e giustizia, nonchè da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.
4. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell’interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un’associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall’art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l’emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.
5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro, nonchè con le associazioni od organizzazioni indicate nell’art. 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione».
– Il testo dell’art. 14, commi 1, 2 e 6, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), è il seguente:
«Art. 14. –
1. È istituito presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura».
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato.
3 – 5. (Omissis).
6. La concessione del mutuo è deliberata dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti».
Note all’art. 20:
– Per il testo dell’art. 14, comma 2, della citata legge n. 108 del 1996, si veda nelle note all’art. 19.
– Il testo dell’art. 1 della citata legge n. 302 del 1990 è il seguente:
«Art. 1 (Casi di elargizione). – 1. A chiunque subisca un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
2. L’elargizione di cui al comma 1 è altresi corrisposta a chiunque subisca un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell’evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L’elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. Ai fini del presente articolo, l’invalidità permanente che comporti la cessazione dell’attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all’invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».
Note all’art. 21:
– Il testo vigente dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge». – Per il testo dell’art. 14, comma 2, della citata legge n. 108 del 1996, si veda nelle note all’art. 19.
Nota all’art. 22:
– Il testo dell’art. 14, comma 2, della citata legge n. 108 del 1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali».
Nota all’art. 23:
– Il testo dell’art. 6 della citata legge n. 302 del 1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 6 (Termini e modalità per l’attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici). –
1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d’ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati».
Note all’art. 25:
– Il capo I del citato decreto-legge n. 419 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 172 del 1992, recava: «Danni patrimoniali cagionati per finalità estorsive».
– Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recava: «Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive».
– Il testo del comma 31 dell’art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta

l’elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell’usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L’inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali».
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell’amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell’ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’art. 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all’amminitratore di cui all’art. 2-sexies, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell’art. 2-decies.

5. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all’ufficio del registro.

6. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell’art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta». – Il testo dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), è il seguente:
«2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera a), l’imposta sui premi assicurativi dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell’uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia».

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

n/a