Cassazione 23192/2017: interessi moratori e mutui

Interessi moratori e Cassazione nr. 23192/2017

Cassazione: dopo aver letto commenti entusiastici e fuorvianti relativi alla sentenza nr. 23192 del 04 ottobre 2017, ritengo sia necessario un intervento chiarificatore.

Interpretazioni sensazionali sulla cumulabilità tra interessi moratori e corrispettivi ai fini dell’usura  pattizia sono decisamente fuori luogo.

Questa sentenza della Cassazione NON stabilisce che per la verifica dell’usura pattizia ci debba essere la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori.

I due tassi NON sono omogenei e quindi una loro sommatoria non è minimamente giustificabile.

La sentenza però conclama un argomento da tempo oggetto di dibattito e per il quale tanti Giudici di merito hanno rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 1815 del Codice Civile.

Il punto è molto semplice: E’ SUFFICIENTE CHE IL TASSO PATTIZIO DI MORA SIA SUPERIORE AL TASSO SOGLIA AFFINCHE’ SI APPLICHI L’ART. 1815.

In molti giudizi, sia civili che penali, questo discorso è sempre stato oggetto di contraddittorio, con la motivazione che gli interessi moratori, in caso di corretto pagamento del mutuo, non vengono corrisposti e ogni pattuizione sarebbe ininfluente.

Nella realtà il reato di usura ha uno schema duplice: si ha nel momento della dazione di interessi usurari, oppure nel momento della PATTUIZIONE, a prescindere che poi tali interessi vengano effettivamente corrisposti.

Fino a questa sentenza, il discorso degli interessi moratori, laddove applicati, pagati e con superamento tasso soglia, comportava solo la cosiddetta USURA SOPRAVVENUTA, ovvero verificatasi nello svolgimento del contratto e non ab origine.

Questo NON comportava la gratuità del mutuo ma, a seconda dei giudizi, nella migliore dell’ipotesi l’annullamento DEI SOLI INTERESSI MORATORI PAGATI, nella peggiore dell’ipotesi il loro RICALCOLO SOTTO SOGLIA. 

Quantitativamente un recupero decisamente irrisorio, che non consentiva neppure il fondamento per una querela penale.

La sentenza della Cassazione in questione, al contrario, riconosce il duplice schema del reato ANCHE per i tassi moratori, non solo per i corrispettivi.

Nella fattispecie in esame la Cassazione si rifà alla CTU contabile che ha stabilito che, mentre il tasso corrispettivo era in regola secondo la legge 108/96, il tasso moratorio indicato contrattualmente superava la soglia consentita.

È manifestamente infondato il ricorso contro la statuizione del giudice delegato che abbia ammesso la banca al passivo per la sola sorte capitale del rapporto di credito, sulla base del rilievo dell’usurarietà orginaria del tasso di mora.

Da un lato, l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che «se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Inoltre ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.

Dall’altro, la giurisprudenza di legittimità ha già statuito che

“è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

Ha errato il tribunale nel ritenere che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso»

Cfr. Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000.

QUESTA SENTENZA FINALMENTE CHIARISCE CHE ANCHE I TASSI MORATORI PREVISTI IN CONTRATTO DEBBONO ESSERE SOTTO SOGLIA.

NON CONSENTE COMUNQUE, E CORRETTAMENTE, LA SOMMATORIA DI CORRISPETTIVI E MORATORI.

Pertanto, chi vi parla di questa Sentenza come della panacea di tutti i mali e ripropone di sommare tassi corrispettivi con tassi moratori, vi conduce senza dubbio alcuno verso una SOCCOMBENZA.

Per chi volesse approfondire la lettura della Sentenza questo è il link dove trovarla:

Sentenza 23192/2017

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5 Risposte a “Cassazione 23192/2017: interessi moratori e mutui”

  1. Interessi corrispettivi e moratori si possono (devono) “sommare” se, e solo se, la mora in contratto è calcolata sulla rata scaduta e non è invece sostitutiva degli interessi corrispettivi e sia che la mora in contratto è calcolata come maggiorazione dell’interesse corrispettivo oppure che sia un tasso a se stante. E’ possibile “sommare” interessi corrispettivi e moratori anche in presenza del CICR in quanto la norma che autorizza il CICR regola la produzione di interessi su interessi che è cosa ben diversa dalla capitalizzazione e se l’interesse diventa capitale, l’interesse non produce più interessi perché a questo punto è il capitale che produce interessi. Ovviamente non si possono sommare i due tassi, corrispettivo e moratorio (esempio 5% + 4% = 9%) perché il corrispettivo è riferito all’intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre il secondo, quello di mora è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il per il periodo successivo alla scadenza degli stessi. Quindi la verifica dell’usura deve essere effettuata considerando unitariamente l’intero finanziamento con i COSTI rivenienti sia dagli interessi corrispettivi sia dagli interessi di mora, in pratica il loro aggregato. In sostanza la verifica dell’usura deve essere effettuata tramite il TAEG (rendimento effettivo annuo), al quale fa espresso riferimento la legge 108/96, oltre che la Banca d’Italia ne calcolo del TEGM. Perché bisogna utilizzare il TAEG per la verifica dell’usura? Perché lo dice la legge e perché il rendimento effettivo è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somme del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
    Non sempre leggendo le sentenze di Cassazione è possibile conoscere i particolari delle cause a cui si riferiscono, quello che maggiormente conta sono i principi e quindi verificare se possono essere applicati al proprio caso e per i muti, come per i c/c, bisogna sempre partire da un’attenta lettura del contratto per aver ben presente cosa prevedono i singoli articoli che lo compongono. Se in un contratto il tasso di mora è sostitutivo del corrispettivo di certo non è possibile fare la “sommatoria”, se invece la mora è calcolata sulla rata scaduta, capitale ed interessi, ma interessi non capitalizzati, è ovvio che sia possibile “sommarli”, anzi si deve “sommarli” per la verifica dell’usura.

  2. Anonimo di LONIGO IN PROVINCIA DI VICENZA (e mi fermo perchè non rendo pubblico tutto il resto). Facciamo una premessa. Io non leggo e basta. Questo è il mio lavoro, anche se non amo pubblicizzarlo. Quello che si può sommare è lo spread tra tasso corrispettivo e tasso mora, ma SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per trovare il tasso mora pattizio e verificare il superamento soglia SOLO del tasso mora. Evidentemente Lei non ha letto molti contratti di mutuo, io non li ho letti, LI HO STUDIATI, e siamo a circa 3000 all’attivo. Molte delle novità giurisprudenziali sui costi pattizi (ad esempio il costo notarile) sono stati introdotti grazie a miei studi con Procure e non vado oltre. Ciò che Lei scrive è assolutamente improbabile, in quanto IN NESSUN CONTRATTO DI MUTUO c’è scritto che la mora viene applicata sulla rata o sul capitale. Questo si scopre in USURA SOPRAVVENUTA, e come ho scritto, le conseguenze sono completamente diverse. La ringrazio per il consiglio di non leggere solo le sentenze della Cassazione, peccato che Lei non solo non abbia ben capito la mia attività, ma neppure minimamente compreso il senso di quanto scritto. Io le sentenze le studio quotidianamente e le applico allo stesso modo al mio lavoro. Lei ha fatto un grande miscuglio e questo mi fa comprendere che o non è il suo lavoro o se lo è ha una estrema confusione in testa. Non mi sembra di aver scritto di Taeg nè di 108/96. Poichè però molti “addetti ai lavori” hanno scritto articoli su questa sentenza parlando di sommatoria, io ho trovato CORRETTO spiegare in modo semplice quello che la sentenza dice (che può anche leggere, sono pochissime pagine), per EVITARE che SCIACALLI si basino su un’ERRATA INTERPRETAZIONE (o meglio STRUMENTALIZZATA INTERPRETAZIONE) per convincere le persone, già vessate, a pagare migliaia di euro per perizie neppure degne di essere chiamate tali, sapendo perfettamente che il discorso non regge. Mi dimostri un contratto di mutuo che parla di mora ESPLICITAMENTE sulla rata complessiva e poi ne discutiamo. Io in circa 3000 ne ho trovato solo uno che parlava di INTERESSI SU INTERESSI in modo netto. Ed era un contratto del 1978. Ah, la prossima volta, magari, abbia il coraggio di usare il suo nome e di dire per chi lavora. Sa, è facile fare i grandi e dire baggianate dietro l’anonimato. Ma l’IP è la sua carta d’identità. FACILE FARE I GRANDI, MINACCIARE (COSE CHE NON HO PUBBLICATO) NASCONDENDOSI DIETRO L’ANONIMATO CHE CREDE DI AVERE. COMPLIMENTI GRANDE UOMO. PECCATO CHE RESTA IL FATTO CHE LEI NON HA LETTO LA SENTENZA, NON HA CAPITO IL SENSO DI QUESTO ARTICOLO, NON SA COSA SIA IL CICR DEL 2000. QUINDI VADA A INSEGNARE DA ALTRA PARTE. IO HO COMPRESO PERFETTAMENTE QUANTO LE ABBIA DATO FASTIDIO QUESTO COMMENTO, BEN DIVERSO DA QUELLI CHE SI SONO LETTI IN QUESTI GIORNI. MA QUESTA E’ LA VERITA’. HO PUBBBLICATO IL LINK DELLA SENTENZA, IL CICR, NON SO, COS’ALTRO VUOLE? A LEI NON BASTA UNO SCHEMINO, LEI E’ LA CLASSICA PERSONA CHE QUANDO SI INCONTRA HA IL CARISMA DI UN CALZINO SPORCO. E POSSO DIRE CIO’ CHE VOGLIO, VISTO CHE HO UN ANONIMO COME INTERLOCUTORE. BYE BYE.

  3. Cara Sig.ra Rossella, io non voglio far polemica, ma forse non ha letto attentamente il mio commento.
    Io non ho mai detto e men che meno scritto che bisogna sommare i tassi, corrispettivo e moratorio (esempio per intenderci NON è possibile fare: 5% + 4% = 9%), anzi ho scritto chiaramente che NON si devono sommare. Quello che ho scritto è che è possibile “sommare”, e notare che sommare è scritto tra virgolette, gli interessi corrispettivi e moratori intesi come COSTI derivanti dagli interessi corrispettivi e di mora, ma anche i costi degli interessi NON si possono sommare algebricamente (esempio per intenderci NON è possibile fare: € 50 + € 40 = € 90), perché come ho scritto nel precedente commento l’interesse corrispettivo è riferito all’intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre quello di mora è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il per il periodo successivo alla scadenza degli stessi. La “somma”, che però non è una somma algebrica, degli interessi corrispettivi e moratori è possibile farla UNICAMENTE tramite il calcolo del TAEG e cioè tramite il rendimento effettivo annuo. Se si contesta l’utilizzo del TAEG per la verifica dell’usura e quindi del superamento del tasso soglia, oltre che una lezione di diritto bisogna farne anche più di una di matematica finanziaria. Se lei verifica il superamento del tasso soglia solo con il tasso di mora significa che i 3000 contratti da lei citati si riferiscono esclusivamente a quelli di una sola banca che non calcola la mora sulla rata scaduta ma solo sul capitale scaduto, altrimenti ci sarebbe da dispiacersi per i suoi clienti. Lei nei suoi 3000 contratti non ha mai trovato citato il CICR del 9 febbraio 2000? Se non l’ha mai trovato allora questa è la prova che i 3000 contratti da lei studiati si riferiscono solo ed esclusivamente ad una sola banca. Se invece in qualcuno dei 3000 contratti ha trovato citato in un articolo il CICR del 9 febbraio 2000 mi vuole spiegare il perché è stato inserito? Lei nel suo commento delle 11:50 ha scritto testualmente: “Ciò che Lei scrive è assolutamente improbabile, in quanto IN NESSUN CONTRATTO DI MUTUO c’è scritto che la mora viene applicata sulla rata o sul capitale”. Ma se la mora non viene calcolata né sul capitale scaduto e né tantomeno sulla rata scaduta, ma allora su cosa viene calcolata? Per favore me lo potrebbe spiegare? Grazie.

  4. Allora caro anonimo, forse le è difficile capire un paio di cose.

    1. io ho fatto un commento ad un sentenza di Cassazione, fine.
    2. io non ho MAI parlato in questo articolo di TAEG, forse non l’ha letto bene.
    3. La ringrazio per il suo INUTILE consiglio sul fare lezioni di matematica finanziaria, ma arriva in ritardo: il web è pieno di miei video tutorial.
    4. In ogni contratto di mutuo la dicitura nell’articolo riguardante la mora è più o meno la seguente (già, perchè forse non lo sa, ma si usano contratti standard forniti dall’ABI): “In caso di ritardato pagamento, anche dovuto alla decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno titolo dal giorno della scadenza interessi di mora nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di … punti percentuali in ragione d’anno (ho trovato anche tassi di mora fissi, tassi di mora confacenti al tasso soglia con clausola di salvaguardia, per dire). Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica” (e per farla felice questa ultima frase è l’art. 3 CIRC 2000). Tale articolo è volutamente generico perchè la banca non è così idiota da scrivere in un atto pubblico registrato di fare illeciti, quindi spetta al Perito verificare se e come è stata calcolata la mora solo ed esclusivamente su quota capitale o sull’intera rata, ma in ogni caso, NON ESSENDOCI INDICAZIONE PRECISA, si fanno entrambe le ipotesi normalmente.
    5. Lei è abile a girare la frittata ma rilegga solo la sua prima frase, perchè poi di fronte ai fatti meglio fare i finti tonti.
    6. Visto che Lei è così sicuro, mi dica quale sarebbe l’unica banca di cui avrei periziato i mutui
    7. Ancora una volta IO NON HO SCRITTO nulla del CICR, perchè NON E’ STATO MAI CITATO IN QUESTA SENTENZA E L’ARTICOLO VERTE SU QUESTA SENTENZA. E’ sotto di lei ciò che ho scritto, lo LEGGA, CHIARO?
    8. Io NON HO CONTESTATO NULLA sul calcolo del TAEG. E’ uno stralcio della sentenza, succede quando si cita in virgolettato. E non parla di TAEG ma di ricorso infondato perchè è solo la mora pattizia a superare la soglia, capisce l’italiano o tocca fare uno schemino?
    9. COSA SA LEI DI COME OPERO IO? HA MAI VISTO UNA MIA PERIZIA? SI PALESI, PERCHE’ IO HO IL SUO NOME E ANCHE IL SUO RECAPITO TELEFONICO WIND, E NON MI RISULTA NON SOLO CHE LEI NON MI ABBIA MAI CONTATTATO, MA CHE HA CONTATTI CON SEDICENTI ASSOCIAZIONI CHE HANNO SUBITO FIOR DI SOCCOMBENZE CON QUESTE RIDICOLAGGINI. Si ricordi che esistono programmini che tanti millantatori usano per fare pseudo perizie, ma è l’apparato giuridico che permette di sostenerle, e lei francamente se neppure capisce il punto di discussione…
    10. Detto questo, se vuole ancora parlare del CICR, forse è il caso che se lo legga, sono solo 8 articoli ed in NESSUNO si parla di TAEG, nè di usura, ma al limite di ANATOCISMO. Quindi se vuole parlare con qualcuno che è preparato, lo faccia anche lei, altrimenti passa per peracottaro.

    E per finire, così magari se lo vede per la prima volta in vita sua, questo è il link dove può trovare la sua delibera CICR del 9 febbraio 2000 a firma di Amato:

    DELIBERA CICR 9 FEBBRAIO 2000

    E con questo ho chiuso.
    Anzi no.
    Questo è il mio blog, e parlo di ciò che IO ritengo opportuno. Nessuno la obbliga a leggere, se non le piace ne faccia uno suo. Lei può commentare STANDO IN TEMA. I commenti fuori tema io NON LI APPROVO MAI e questa volta ho fatto un’eccezione perchè mi ha consentito di dimostrare a chi legge quanto poco preparati siano i “PSEUDO-PROFESSIONISTI” riciclati da chissà che altra attività.
    Addio.

    p.s. giusto per fugare ogni dubbio, perchè immagino la sua inerzia nel leggere, le riporto paro paro l’art. 3 della delibera CICR:

    Art. 3
    (Finanziamenti con piano di rimborso rateale)
    1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali 6 previsto che il rimborso del
    prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali
    predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente
    dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre
    interessi a decorrere dalla data di scadenza e sin0 a1 momento del pagament0.S~
    questi interessi non 6 consentita la capitalizzazione periodica.
    2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di
    finanziamento, l’importo complessivamente dovuto pub, se contrattualmente
    stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi
    interessi non k consentita la capitalizzazione periodica.
    3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si
    applicano le disposizioni dell’art. 2.
    4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi
    maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono
    cumulabili all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento

    ORA MI DICA, DOV’E’ CHE SI PARLA DI TAEG E DI USURA?
    Mi faccia il piacere.

  5. E la prossima volta, ammesso e NON CONCESSO che io le dia la possibilità di farlo, si dimostri con nome e cognome, altro che anonimo. Altrimenti lo pubblico io. Così sveliamo tutti gli altarini.
    Capitan coraggio.

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