Anatocismo: la Cassazione dice ancora NO.

ANATOCISMO: la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. del 24293 del 16 ottobre 2017, ha ribadito il suo DIVIETO alla capitalizzazione degli interessi sui conti correnti.

Citando letteralmente l’ordinanza:  “Gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno alcun valore normativo, ed una volta disconosciuta la loro natura di fonte di diritto la disciplina applicabile non può che essere quella legale, a meno che non vi sia stata una successiva pattuizione in merito alla capitalizzazione degli interessi. In caso contrario, ovvero nel caso in cui si faccia riferimento agli usi bancari e non a successive pattuizioni, mai gli interessi potranno produrre interessi se non a partire dalla data della domanda giudiziale”

La legge di stabilità del 2014 è già intervenuta in materia ed aveva proibito alle banche, ed anche a tutti gli intermediari finanziari, di imputare gli interessi maturati a capitale (questo è quanto accade con l’anatocismo).

Da qui erano piovute una serie di ordinanze da parte del Tribunale di Milano contro i gruppi bancari principali per il divieto dell’anatocismo.

La capitalizzazione degli interessi comporta che ogni trimestre gli interessi passivi calcolati sulla  quota capitale diventano loro stessi capitale.

In questo modo nel trimestre successivo diventeranno base su cui calcolare nuovi interessi e si continuerà così per tutta la durata del rapporto.

Considerando che la difesa delle banche si limita al discorso della reciprocità (ovvero fanno lo stesso sia con gli interessi passivi che con gli interessi attivi), non possiamo fare altro che sorridere, per almeno due motivi:

  1. il tasso creditore non arriva neppure allo 0,5% mentre il tasso debitore si attesta solitamente appena sotto al tasso soglia, ben più in alto (dove è la reciprocità?)
  2. Un conto corrente affidato DIFFICILMENTE presenta numeri creditori, in quanto le banche sono abilissime nel gioco di valuta (loro interna convenzione, senza alcun valore legale) e al 99% chi ha un fido lo utilizza, altrimenti non lo chiederebbe. Pertanto gli interessi attivi SE MAI RICONOSCIUTI sono ridicoli, quindi il discorso della loro capitalizzazione lo è altrettanto.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

L’uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell’art. 1283 c.c.

Consolidata giurisprudenza di legittimità, guidata da pronuncia delle Sezioni Unite del 4.11.2004 n. 21095, ha disconosciuto valore normativo agli usi bancari, dispondendo la conseguente nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Quindi non riconosciuta quale fonte di diritto gli “usi bancari” in materia di anatocismo, la disciplina applicabile può essere solo quella legale, ex art. 1283 cod. civ., per il quale, in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale.

Il che esclude DEFINITIVAMENTE l’applicazione dell’anatocismo quale abitudine bancaria.

Quindi, che vogliamo fare care banche?

CHIEDIAMO CON LEGGE POPOLARE CHE OGNI VOSTRO DIPENDENTE SI TATUI CHE NON SI PUO’ APPLICARE ANATOCISMO O FINALMENTE DECIDETE DI SEGUIRE LA LEGGE, UGUALE PER TUTTI?

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