Depenalizzazione: addio ad altri reati

Depenalizzazione per garantire ulteriori entrate nelle casse statali

E’ ormai pienamente operativo il pacchetto depenalizzazione del Governo approvato il 15 gennaio scorso, con l”entrata in vigore di entrambi i decreti legislativi n. 7 e 8/2016 (qui i testi dei decreti).

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in attuazione della delega in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio di cui all’art. 2, comma 3, L. 28 aprile 2014, n. 67, assume una decisiva importanza in quanto abroga tutta una serie di reati, per i quali era prevista la procedibilità a querela di parte, e li sostituisce con illeciti civili sanzionati con pene pecuniarie civili alle quali si affianca il risarcimento del danno a favore della persona offesa.

La ratio della riforma è da rinvenire, in primo luogo, nell’intento di deflazionare il carico giudiziario del giudice penale, trasferendo la trattazione delle cause in capo al giudice civile e, secondariamente, assicurare una maggiore efficacia della sanzione e del risarcimento del danno.

Successivamente, con il D.Lgs. 8/2016 si è provveduto alla depenalizzazione ed alla trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, ad esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.

Anche in questo caso la ratio di questo secondo intervento normativo è da rinvenire, ancora una volta, nella necessità di deflazione del carico giudiziario penale e della effettività della sanzione, in considerazione della scarsa offensività degli illeciti colpiti dalla novella per i quali si ritiene che la previsione di una sanzione amministrativa possa determinare un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di una pena conseguente ad un processo penale dai tempi lunghissimi.

E a fare il punto sulla situazione all’alba dell’addio ad oltre 40 reati, tra codice penale e leggi speciali, è l’ufficio massimario della Cassazione che mette in luce dubbi e perplessità sull”intera manovra governativa.

La cancellazione definitiva dei reati coinvolti, dall’ingiuria alla guida senza patente alle omesse versamento delle ritenute da parte dei datori di lavoro entro i 10mila euro, ha il fine, si ricorda, di ridurre i carichi di lavoro di procure e tribunali, trasformando le pene carcerarie in sanzioni pecuniarie che dovrebbero fungere da maggiore deterrente per i rei.

Tuttavia, per l”ufficio del massimario della corte di legittimità (vedi documento qui sotto allegato) l’operazione potrebbe dar vita ad effetti “paradossali” per via dell”intreccio tra la depenalizzazione e la tenuità del fatto.

Entrambi gli interventi, infatti, puntano a ridurre l’area penale, evitando di perseguire condotte di scarso o nullo allarme sociale, attraverso l’eliminazione dei reati c.d. “bagatellari”, ma che per gli Ermellini si prestano a diverse criticità data la “coesistenza sistemica tra il fatto ritenuto non più di interesse penale, ma pur sempre sanzionato a livello amministrativo e quello, in via astratta, più grave e quindi ritenuto ancora bisognoso della tipizzazione penale, ma in concreto non punito, ove ritenuto inoffensivo”.

Concretamente, uno degli effetti che potrebbero presentarsi, osserva il massimario, è che l’autore di un determinato fatto, se prima dell’entrata in vigore della depenalizzazione poteva beneficiare dell’esclusione della punibilità, da domani potrebbe invece rimanere colpito dalla sanzione amministrativa.

Altre criticità, poi, secondo la Cassazione si individuano con riferimento a quelle fattispecie che prima rappresentavano la forma aggravata del reato e che ora diventano autonome (rimanendo sempre nell’ambito della rilevanza penale),che, in concreto, laddove valutate di particolare tenuità, potrebbero portare alla non punibilità del reato.

Ennesima perplessità, infine, l’ufficio del massimario manifesta relativamente alla disciplina delle fattispecie aggravate in conseguenza della reiterazione del reato depenalizzato. La formulazione utilizzata dal legislatore sulla “reiterazione” potrebbe suscitare, infatti, dubbi di costituzionalità, che potrebbero essere attenuati attraverso un’interpretazione delle norme ispirate alla giurisprudenza europea.

Ecco una scheda sintesi dei reati oggetto di penalizzazione:

Delitti contro la fede pubblica:

– Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.); – Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’art. 486 c.p. Atto privato (art. 488 c.p.); – Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, comma 2, c.p.); Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12mila)

Delitti contro la moralità e il buon costume:
– Atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.); Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2, c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila e da euro 10mila a euro 50mila)

Delitti contro la persona:
Ingiuria (art. 594 c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila ovvero da euro 200 a euro 12mila se il fatto è determinato o è commesso in presenza di più persone)

Delitti contro il patrimonio:
– Sottrazione di cose comuni (Art. 627 c.p.); – Danneggiamento semplice (Art. 635, comma 1, c.p.); Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647 c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila)

Contravvenzioni di polizia:
– Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652, commi 1­, 2, c.p.); Abuso della credulità popolare (Art. 661 c.p.); Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, commi 1, 2 e 3, c.p.; Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726 c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 15mila e da euro 5mila a euro 10mila)

Leggi speciali:
– Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 del d.l. n. 463/1983)
(sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila se l’importo omesso è inferiore a 10mila euro annui, altrimenti reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro);
– Guida senza patente (art. 116, comma 15, del Dlgs 285/1992) (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila)
– Riciclaggio (omessa identificazione omessa registrazione ex art. 55, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2007)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila)
– Interruzione volontaria gravidanza senza osservanza delle modalità indicate dalla legge (ex art. 19, comma 2, l. n. 194/1978)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila)
– Violazione norme pubblica sicurezza (ex art. 11 del r.d. n. 234/1931)
(sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila)
– Violazione norme diritto d’autore (ex art. 171-quater l. n. 633/1941)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila)
– Contrabbando violazioni doganali (ex art. 282-292 d.p.r. n. 43/1973)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 50mila)

 

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