La nuova procedura di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi alla luce della Legge n. 162/2014

 

Una delle tante novità introdotte dalla Legge n. 162/2014 di conversione del D.l. n. 132/2014  riguarda la nuova procedura per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Con la nuova disciplina il nostro Legislatore vuol rendere più snella la procedura e, conseguentemente, il recupero del credito.


La prima grande novità riguarda i maggiori poteri di ricerca conferiti all’Ufficiale Giudiziario che, collegato con il PRAPubblico Registro Automobilistico -, potrà, facilmente, individuare i veicoli di proprietà del debitore, per, poi, procedere al pignoramento.

Dunque, così facendo, la ricerca dei veicoli non sarà più difficoltosa.

Difatti, sino all’ingresso di questa novità normativa, era ormai divenuta consuetudine occultare nelle rimesse i veicoli, in modo da non renderli facilmente identificabili.

La norma di riferimento è l’art. 521 bis c.p.c. – rubricato “Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi” – nella quale il Legislatore dispone che il pignoramento dei veicoli, vale a dire auto, moto e rimorchi si deve eseguire mediante la notifica al debitore di un atto ad hoc. L’atto deve contenere tutti i dati identificativi del veicolo e l’intimazione di consegnarlo, unitamente a tutti i documenti di proprietà, entro 10 giorni all’ Istituto di Vendite Giudiziarie operante nel circondario del luogo dove il debitore abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Attenzione! Una volta notificato il pignoramento, il debitore diviene custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, ovviamente senza diritto ad alcun compenso.

Scaduto il termine (10 giorni), se il debitore non ottempera, interverranno gli organi di polizia che, una volta accertata la circolazione del bene pignorato, procederanno al ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti di proprietà, nonché a consegnare il bene (rectius: veicolo) pignorato all’Istituto Vendite Giudiziarie. Chi scrive ritiene opportuno precisare che il bene pignorato dovrà essere, in questo caso, consegnato all’Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui lo stesso è stato ritrovato. Quindi, si badi bene, non l’Istituto Vendite Giudiziarie individuato in base ai criteri di residenza, domicilio, dimora o sede, ma quello del luogo in cui è stato rinvenuto il bene. L’Istituto Vendite Giudiziarie diventa, così, custode e procede alla comunicazione al creditore a mezzo PEC.

Dovrà, senza ritardo, trascrivere l’atto nei pubblici registri, depositare nella Cancelleria del Tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo e  le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta  consegna del veicolo da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso.

A questo punto il Cancelliere, in possesso della summenzionata documentazione, procede a formare il fascicolo dell’esecuzione.

Permettete di tranquillizzarvi, sulla base dell’esperienza di 22 anni nel settore automotive.

Il Pra NON è uno strumento nè attendibile nè aggiornato, tanto è vero che è capitato più volte di aver visto recapitare multe nonostante trapassi già effettuati o macchine radiate da decenni.

Inoltre, vale sempre la sentenza della Cassazione che prevede il preavviso di 30 giorni per il fermo amministrativo e per ogni azione coercitiva da parte di Equitalia, con raccomandata con ricevuta di ritorno (onere della prova spetta ad Equitalia) ed obbligo di una trattativa stragiudiziale per risolvere il contenzioso.

Solita strategia del terrore.

Certo, con la burocrazia italiana, anche avere uno sgravio diventa più lungo di una gravidanza, ma ormai Equitalia ha il braccio disarmato.

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