Mutui e Direttiva UE: un sunto, almeno leggetelo

Mutui: faccio un sunto perchè capisco che un articolo come quello che ho scritto sia lungo da leggere ed allora basta il titolo per commentare a sproposito. Del resto noi italiani ci fermiamo sempre ai titoli.

Entro il 21 aprile 2016, deve essere promulgata una legge di recepimento della Direttiva UE 17/2014, che parla espressamente della situazione dei mutui ipotecari.

Ma sarebbe ben auspicabile che tale Direttiva fosse recepita esattamente per quello che è, perchè, seguendo la scia della sentenza della Corte di Giustizia Europea C34/13 che ha stabilito la prima casa come diritto inviolabile dell’uomo e quindi intoccabile (ma chissà come mai questa sentenza i nostri tribunali non la vogliono neppure leggere), la Direttiva 17/2014 nelle sue 66 pagine che io mi sono letta tutte, parla ESCLUSIVAMENTE in tutela dei cittadini, STRIGLIA le banche per aver dato mutui a cani e porci senza verificare la solidità finanziaria (sottintendendo neanche tanto la loro malafede, perchè in un passaggio parla espressamente di dovere violato della responsabilità della concessione del credito) e INVITA LE BANCHE a soprassedere dal compiere AZIONI ESECUTIVE nei confronti dei cittadini morosi, aiutandoli al contrario, VISTO IL BASSO COSTO ATTUALE DEL DENARO, a sopperire alla loro morosità. Il tutto ovviamente ha un fine: riportare fiducia nei consumatori e negli investitori finanziari dei mercati europei, ma ciò che conta è che l’obiettivo è quello di RIDIMENSIONARE le azioni fatte dalle banche e DARE UN APPOGGIO a chi per la crisi economica si trova in mora.

Ciò premesso.

Quello che io trovo DISGUSTOSO nella manovra di renzi e del suo atto di governo 256 per assorbire tale Direttiva, è che si dica che è l’Europa che obbliga a dare uno strumento alle banche contro i morosi, mentre la Direttiva dice l’esatto contrario.

Ora, più precisamente, si parla di 18 rate non pagate e della firma di un’apposita clausola che consentirà alle banche di mettere in vendita l’immobile senza passare dall’asta.

Parliamoci chiaramente.

Quanti di coloro che ha un mutuo ha avuto un’informativa precontrattuale, ovvero il testo del mutuo vincolante per la banca, 30 giorni prima della firma, per poter verificare che tutto fosse corretto?

Ritengo nessuno, perchè in TUTTI gli atti di mutuo che ho analizzato io, e non sono pochi, c’è sempre scritta la frase tipica: il mutuatario dichiara di aver rinunciato alla propria facoltà di chiedere l’informativa precontrattuale.

NO CARE BANCHE, QUESTO NON E’ SOLO UN DIRITTO DEL CITTADINO, E’ UN VOSTRO PRECISO DOVERE E NE AVETE ONERE DELLA PROVA.

Allora, la mia domanda è semplice.

Quante saranno le banche che, facendo leva sulla scarsa informazione del cliente tipo, metteranno questa clausola all’interno del mutuo e lo faranno firmare? Quante saranno le banche che, di fronte alle famigerate 18 rate non pagate, metteranno in vendita la casa senza passare dal via, dicendo al povero moroso, che non saprà che la legge prevedeva che tale clausola doveva essere firmata a parte, guarda che ci hai dato tu il permesso, dovevi informarti prima?

Ripeto, solo il 9% degli esecutati si oppone ad azioni delle banche, qui si vince facile.

Non solo.

Poichè la legge non può essere retroattiva, si arriva anche a delineare una situazione di trattamento impari per coloro che hanno OGGI la casa all’asta, dopo tutte le varie procedure esecutive a cui NON SI SONO OPPOSTI, per 6 RATE NON PAGATE.

Ancora qualcuno che ha il coraggio di difendere questa porcata, dicendo che le banche sono oneste e che non useranno artifizi e raggiri per far firmare quella clausola?

Vi ricordo che ATTUALMENTE una banca per riuscire a mettere all’asta una casa, nonostante il mutuo sia un titolo esecutivo, deve passare degli step importanti, e ci mette minimo quattro anni.

18 mesi sono una bazzecola… è sufficiente fare un mutuo a tasso variabile, concederlo a chi LORO SANNO in anticipo che non riuscirà a pagarlo se solo aumenterà di poco la rata (perchè ricordiamoci che le banche ti dicono se lo vuoi le condizioni sono queste altrimenti niente, e non fanno nulla per caso), mettere una bella clausola di modifica unilaterale del tasso di interesse per variazioni delle situazioni economiche del mercato o patrimoniali della persona che stipula il mutuo, aumentare dopo 6/7 mesi il tasso in modo che il mutuatario inizierà ad arrancare, ed il gioco è fatto.

In molto meno tempo, con molte meno spese, senza possibilità di opposizione.

Vero è che il decreto legislativo chiarisce l’ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a: mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale; mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Ma attenzione: il mutuo per definizione deve avere una CAUSA e quella stabilita a norma di legge è semplice: ipoteca per ACQUISTO o RISTRUTTURAZIONE di un immobile.

In questo DL si ALLARGA LA CAUSA di concessione di un mutuo, parlando espressamente di CONCESSIONE DI CREDITO GARANTITO DA IPOTECA!

Eppure ci sono fior di sentenze (visto che Renzi si lamenta che non arrivano mai, almeno facesse riferimento a quelle esistenti) che parlano addirittura di ESTORSIONE laddove vengano concessi MUTUI PER RIPIANAMENTO DI APERTURE DI CREDITO USURATE.

Vengono inoltre individuati i «canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori)».

SCUSATE SE RIDO.

Recependo i contenuti dei pareri parlamentari sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori in difficoltà a pagare le rate del mutuo (GRAZIE PER LA CONCESSIONE RENZI, LA DIRETTIVA E’ NATA SOLO PER QUESTO MOTIVO): viene previsto che la Banca d’Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore.

Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo.

Qualora il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza. (MA NON MI DIRE!)

La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di inadempimento prevede l’applicabilità solo per i futuri contratti.

È stata anche prevista l’assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.

Ammetto che la mia esperienza nel contenzioso bancario mi porta a pensare che questo quadro sia decisamente attuabile, ma spero di sbagliarmi davvero.

Ma la verità è: COME ACCETTARE CHE RENZI PASSI UN ATTO DEL GENERE COME NORMA DI RECEPIMENTO DI UNA DIRETTIVA UE, FACENDO INTENDERE CHE QUESTO E’ SCRITTO NELLA STESSA, MENTRE TALE DIRETTIVA TUTELA IN TOTO I MUTUATARI MOROSI?

Si astengano commenti di coloro che dicono di praticare solo credito etico in banca, io non abito nel paese dei balocchi, grazie.

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