Anatocismo: la Cassazione dice ancora NO.

ANATOCISMO: la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. del 24293 del 16 ottobre 2017, ha ribadito il suo DIVIETO alla capitalizzazione degli interessi sui conti correnti.

Citando letteralmente l’ordinanza:  “Gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno alcun valore normativo, ed una volta disconosciuta la loro natura di fonte di diritto la disciplina applicabile non può che essere quella legale, a meno che non vi sia stata una successiva pattuizione in merito alla capitalizzazione degli interessi. In caso contrario, ovvero nel caso in cui si faccia riferimento agli usi bancari e non a successive pattuizioni, mai gli interessi potranno produrre interessi se non a partire dalla data della domanda giudiziale”

La legge di stabilità del 2014 è già intervenuta in materia ed aveva proibito alle banche, ed anche a tutti gli intermediari finanziari, di imputare gli interessi maturati a capitale (questo è quanto accade con l’anatocismo).

Da qui erano piovute una serie di ordinanze da parte del Tribunale di Milano contro i gruppi bancari principali per il divieto dell’anatocismo. (altro…)

Cassazione 23192/2017: interessi moratori e mutui

Interessi moratori e Cassazione nr. 23192/2017

Cassazione: dopo aver letto commenti entusiastici e fuorvianti relativi alla sentenza nr. 23192 del 04 ottobre 2017, ritengo sia necessario un intervento chiarificatore.

Interpretazioni sensazionali sulla cumulabilità tra interessi moratori e corrispettivi ai fini dell’usura  pattizia sono decisamente fuori luogo.

Questa sentenza della Cassazione NON stabilisce che per la verifica dell’usura pattizia ci debba essere la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori.

I due tassi NON sono omogenei e quindi una loro sommatoria non è minimamente giustificabile.

La sentenza però conclama un argomento da tempo oggetto di dibattito e per il quale tanti Giudici di merito hanno rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 1815 del Codice Civile.

Il punto è molto semplice: E’ SUFFICIENTE CHE IL TASSO PATTIZIO DI MORA SIA SUPERIORE AL TASSO SOGLIA AFFINCHE’ SI APPLICHI L’ART. 1815. (altro…)

Il vero socio occulto: la banca.

Socio occulto.

Secondo la giurisprudenza italiana, è un imprenditore che non agisce direttamente nella propria attività, ma tramite un prestanome. In tale modo riesce a compiere l’attività d’impresa pur non apparendo come colui che la esercita.

La partecipazione del socio occulto in gergo detto anche tiranno, si basa generalmente su accordi segreti, mediante intestazione fittizia di quote o azioni ad altri soggetti.

Tra imprenditore occulto e imprenditore apparente giuridicamente c’è un contratto di mandato senza rappresentanza e l’imprenditore occulto è il mandante mentre l’imprenditore apparente è il mandatario. L’imprenditore occulto mette i soldi per l’attività d’impresa, prende le decisioni aziendali e incassa gli utili, l’imprenditore apparente, che di solito è nullatenente, esegue le decisioni e viene pagato con una somma fissa mensile.

In tal caso, la responsabilità per le obbligazioni sociali è estesa anche al socio occulto (anche se lo stesso non ha partecipato direttamente all’attività sociale) e il fallimento può essere a lui esteso.

Non entrerò in discorsi più giuridici, che riguardano aspetti che poco importano per il punto a cui voglio arrivare.

In Italia tutti dicono che il socio occulto di ogni imprenditore è il fisco. Non sono d’accordo, perchè posso tranquillamente affermare che il vero socio occulto sono le banche.

Mi spiego.

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