Il vero socio occulto: la banca.

Socio occulto.

Secondo la giurisprudenza italiana, è un imprenditore che non agisce direttamente nella propria attività, ma tramite un prestanome. In tale modo riesce a compiere l’attività d’impresa pur non apparendo come colui che la esercita.

La partecipazione del socio occulto in gergo detto anche tiranno, si basa generalmente su accordi segreti, mediante intestazione fittizia di quote o azioni ad altri soggetti.

Tra imprenditore occulto e imprenditore apparente giuridicamente c’è un contratto di mandato senza rappresentanza e l’imprenditore occulto è il mandante mentre l’imprenditore apparente è il mandatario. L’imprenditore occulto mette i soldi per l’attività d’impresa, prende le decisioni aziendali e incassa gli utili, l’imprenditore apparente, che di solito è nullatenente, esegue le decisioni e viene pagato con una somma fissa mensile.

In tal caso, la responsabilità per le obbligazioni sociali è estesa anche al socio occulto (anche se lo stesso non ha partecipato direttamente all’attività sociale) e il fallimento può essere a lui esteso.

Non entrerò in discorsi più giuridici, che riguardano aspetti che poco importano per il punto a cui voglio arrivare.

In Italia tutti dicono che il socio occulto di ogni imprenditore è il fisco. Non sono d’accordo, perchè posso tranquillamente affermare che il vero socio occulto sono le banche.

Mi spiego.

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Usura? Come produrre prova contro la banca

ONERE DELLA PROVA NELLE CAUSE DI RIPETIZIONI D’INDEBITO PER ANATOCISMO E USURA
Ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.

Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe sul correntista – attore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Tale onere probatorio, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza di merito e di legittimità, va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.

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