Come si impugna una contravvenzione. Guida con articoli sentenze e formule per la redazione dei ricorsi

Ben vengano le contravvenzioni per illeciti stradali, se servono a moralizzare la condotta dei cittadini al volante o al manubrio! Qualche volta, però, anche i vigili (e gli autovelox) possono sbagliare… Specie ora, poi, che la Corte di Cassazione ha  messo in discussione la validità delle multe per eccessi di velocità registrati dai tanto odiati autovelox, cresce il numero di utenti della strada che ritengono di aver subito delle contestazioni ingiuste e, conseguentemente, vorrebbero vedere cancellata la propria contravvenzione.

Ma come si fa a impugnare una contravvenzione? Facciamo un rapido ripasso!

Come provvedimenti amministrativi, le contravvenzioni ammetto un doppio ordine di ricorsi: quello amministrativo e quello giurisdizionale, quest’ultimo escludente il primo. In entrambi i casi, è necessario rispettare i termini perentori di decadenza e, soprattutto, ricordare che è impossibile presentare qualunque tipo di ricorso se si è già conciliato, cioè se si è già pagata la multa!

Per vizi di merito o di forma, il ricorso amministrativo gerarchico va proposto per iscritto in carta semplice al Prefetto territorialmente competente, mediante lettera raccomandata A/R, oppure presentato a mano, presso l’ufficio Depenalizzazioni, o anche al Comando della Polizia Municipale da cui dipende l’ufficiale che ha redatto il verbale, che lo trasmetterà a sua volta al Prefetto competente. Il termine per ricorrere al Prefetto è di 60 giorni, a far tempo dalla data della contestazione della violazione ovvero, se questa non è stata immediata, dalla notifica del verbale di contravvenzione. Il ricorso giurisdizionale – da presentarsi invece entro 30 giorni dalla avvenuta notifica o contestazione dell’infrazione o dalla notifica del rigetto da parte del Prefetto – investe in prima istanza il Giudice di Pace competente a conoscere della controversia. Va depositato a mano nella cancelleria dell’ufficio del Giudice, o a mezzo posta ordinaria con raccomandata A/R. Una terza via è poi quella di contestare l’addebito presso lo stesso organo amministrativo che ha emanato la contravvenzione (Comando di Polizia Municipale), perché questo la annulli in autotutela: qualora non si ottenga soddisfazione in questo modo, si potrà sempre decidere di tentare il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Elementi del ricorso

Sia che si opti per il ricorso amministrativo o per quello giurisdizionale, la relativa domanda deve contenere necessariamente i seguenti elementi essenziali: autorità adita; generalità del ricorrente; breve riassunto dei fatti con indicazione della data, del luogo, del numero del verbale e della violazione degli articoli del Codice della Strada che è stata contestata; motivazioni del ricorso; richiesta di annullamento; eventuali atti allegati che supportino le proprie motivazioni (certificati, ecc.);data; firma; eventuali atti allegati che supportino la richiesta di annullamento della contravvenzione (certificati, etc.); domicilio legale per il ricorso al Giudice di Pace.

Per quali motivi ricorrere

Nella varia casistica di errori materiali che possono determinare la nullità della contravvenzione, ricordiamo:
Omessa o errata indicazione delle generalità del soggetto multato
Omessa o errata indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione
Omessa o errata indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione
Omessa o non completa identificazione del veicolo
Omessa o erronea indicazione dell’autorità presso cui presentare ricorso
Mancata esposizione dei fatti
Errore sulla norma violata o sulla sanzione irrogata

Fra gli errori più “pesanti”, possono esserci invece – a titolo di esempio -:
Errore di persona
Notifica della contravvenzione al precedente proprietario del veicolo
Errata rilevazione della targa del veicolo
Notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento dell’infrazione

Esiti dei ricorsi

Esaminati forma e motivi del ricorso, il Prefetto può decidere di accogliere la richiesta del cittadino, annullando la multa con un provvedimento espresso, oppure mediante silenzio-assenso – che scatta quando, decorsi 120 giorni dal deposito del ricorso, il Prefetto non si sia ancora pronunciato. Diversamente, qualora ritenga infondato il ricorso, nel termine di 120 giorni il Prefetto può emettere un’ordinanza di pagamento di importo superiore di quello contestato (il doppio più una maggiorazione atta a coprire le spese del procedimento). In questo caso, al cittadino ricorrente non resterà che impugnare la decisione del Prefetto dinanzi al Giudice di Pace. Contro il rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace, è invece possibile agire in secondo grado, presso il Tribunale del circondario relativo.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale: quale scegliere?

In generale, si può dire che un ricorso giurisdizionale – presso il Giudice di Pace ed eventualmente dinanzi al Tribunale – è complessivamente più costoso di un ricorso al Prefetto: almeno 43 euro (a seguito della recente riforma del Governo Renzi) di contributo unificato contro… zero (o quasi, se si considerano le eventuali spese postali). Circostanza questa che lo rende una soluzione poco appetibile quando si vogliano contestare multe di poco valore. Mentre può risultare una scelta plausibile qualora la sanzione sia economicamente più rilevante (e, soprattutto, comporti anche la detrazione di numerosi punti dalla patente di guida), e si desideri deferire la questione a un organo terzo e imparziale come un magistrato. Non è invece necessaria l’assistenza di un avvocato né per il ricorso al Prefetto né per quello dinanzi al Giudice di Pace, mentre si rende obbligatoria nel ricorso di secondo grado davanti al Tribunale. La forma prescritta per entrambi i ricorsi è quella scritta.

Fonte: Studio Cataldi

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