Sapete quanto ci costa all’anno non imitare l’escamotage di Germania e Francia?

COME PROMESSO, TESTO COMPLETO DELLA RELAZIONE SUL DANNO ERARIALE ANNUALE PRESENTATO ALLA CORTE DEI CONTI PER NON UTILIZZARE GLI STRUMENTI CHE I TRATTATI CONSENTONO: NON SONO GERMANIA E FRANCIA CHE BARANO, MA E’ L’ITALIA CHE NON VUOLE ADEGUARSI.

Le linee guide del nuovo Trattato europeo sono state gettate durante il Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e il 22 giugno 2007.

La nuova conferenza intergovernativa (CIG) ha iniziato il 23 luglio i lavori per definire le modifiche giuridiche necessarie per elaborare il nuovo Trattato che dovrà entrare in vigore nel 2009, modificando e riformando i Trattati esistenti.

Il 3 ottobre la CIG ha licenziato la bozza definitiva del nuovo Trattato europeo poi discussa a Lussemburgo il 15 ottobre dai ministri degli Esteri dei 27 paesi membri e il 18 ottobre dai Capi di Stato e di governo.

Il 19 ottobre 2007 il testo è stato approvato durante il vertice informale di Lisbona dei capi di Stato e di governo dell’Unione Europea e firmato, di nuovo a Lisbona, il 13 dicembre 2007.

Da qui il nome di Trattato di Lisbona.

 

Ma in sintesi cosa cambia per ogni Stato Europeo con la sua adozione?

Nel tentativo di mediare le diverse posizioni espresse dai vari Governi Europei, sono stati prima modificati, in modo del tutto insignificante, dei termini giuridici di definizione dell’Unione (esempio la bandiera a 12 stelle, l’inno, il motto etc.), che hanno semplicemente cambiato sostantivo ma nella realtà sono rimasti i medesimi.

Sono inoltre stati mantenuti, senza sostanziali cambiamenti, i seguenti aspetti dell’Unione:
 il mandato di due anni e mezzo della Presidenza del Consiglio UE, al posto dell’attuale Presidenza di turno di 6 mesi, e la riduzione del numero dei Commissari europei, dal 2014, da 27 a 15;
 il riferimento al principio della concorrenza libera e non distorta nel mercato interno, che rimane nei trattati già esistenti;
 l’estensione del voto a maggioranza qualificata, soprattutto in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia. La riforma istituzionale rafforza il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo con il Consiglio, per quanto riguarda questi ambiti;
 la delimitazione delle competenze fra l’UE e gli Stati Membri. La politica sociale, il mercato interno, l’energia e la ricerca rimangono competenze condivise dalla UE con gli Stati Membri;
 la personalità giuridica unica dell’Unione Europea;
 la creazione di un Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che raggruppa le funzioni dell’Alto rappresentante della PESC e del Commissario europeo alle Relazioni Esterne. Sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri degli esteri e VicePresidente della Commissione UE;
 il diritto di iniziativa civica, che permetterà a un milione di cittadini di invitare la Commissione a proporre soluzioni su determinati problemi;
 il riferimento alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa.

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