Di Maio, vincolo di mandato e sanzione

Di Maio chiede al PD il vincolo di mandato e vuole sanzionare di € 100.000 chi lascia i 5S per andare in opposizione.

Certo, per molti è ricatto, per tutti è violazione dell’art. 67 della Costituzione: Di Maio dimostra ogni giorno di usare la Carta per non far traballare il tavolo, in compagnia dell’e-levato non-giurista camaleConte (cit. Giordano), che tace.

Non capisco sinceramente tutto questo casino, a meno che non si sia letto il nuovo “codice etico” dei 5S, marzo 2018.

Non ho mai amato i 5S per la loro genesi, appoggiato da Sassoon, per esempio. Meglio, il “movimento”, non le persone. E’ inevitabile che per poter procedere, abbiano scelto persone senza arte nè parte: facilmente comprabili, miracolati a cui non sarà parso vero di poter portarsi a casa tutti quei denari senza grandi competenze e gavetta.

Ma se si criticano i 5S per la loro evidente ignoranza, non si può certo dimostrare di essere lo stesso.

L’art. 3 del codice etico dice espressamente che i PARLAMENTARI eletti con il movimento DEVONO VOTARE LA FIDUCIA “ogni volta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri espressione del MoVimento 5 Stelle”.

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“Giuseppi”: inserire la tutela dell’ambiente in Costituzione. Ma non è un giurista?

Dunque, Giuseppe “Giuseppi” Conte, in pieno delirio di onnipotenza, blatera a NY che sarà suo impegno inserire in Costituzione la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile (link articolo Corriere)

Il grandissimo GIURISTA evidentemente non ha ben chiaro che:
1) la Costituzione, che detta i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico a cui poi fa riferimento il Parlamento nella sua azione legislativa ordinaria, ha già delineato la questione negli art. 9, 32 e 44, sia pur in anni in cui il problema non era avvertito così tanto
2) in Costituzione la tutela dell’ambiente è stata prevista lato sensu: il dibattito costituente è stato caratterizzato da una miriade di risentimenti ideologico – politici.
Pertanto, per precisa scelta, i Padri Costituenti hanno optato per dare linee generali e lasciare la questione all’ordinamento giuridico a venire, in concomitanza con l’evolversi futuro della situazione ( la nostra Costituzione è nata del dopoguerra, i Padri Costituenti hanno dimostrato una lungimiranza impressionante)
3) In particolare, relativamente all’art. 9 (principio fondamentale e quindi non può essere sottoposto a revisione), la Consulta (Corte Cost., sentenza n. 4 del 1985) ha introdotto definitivamente la nozione estensiva di “paesaggio” come “forma del Paese”. 
In questo senso, secondo l’illustre costituzionalista Predieri (A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente, Firenze, 1969, Vol. II, p. 387.), per “paesaggio” si deve intendere «la forma del paese, creata dall’azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nella città o nella campagna, che agisce sul suolo, che produce segni nella sua cultura».
Con questa nozione di paesaggio si ricomprendono pertanto da un lato «ogni preesistenza naturale, l’intero territorio, la flora e la fauna»dall’altro «ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio qualunque possa essere l’area in cui viene svolto» (A. Predieri, Paesaggio, in Enc. Giur., cit. p. 152)
E’ in questo contesto dottrinario che la nozione di paesaggio esprime una sorta di “volontà giuridica” ad aggregare nel suo significato non solo latamente la disciplina urbanistica, ma anche la nozione giuridica di ambiente.
La Consulta ha sottolineato questo, quindi il concetto è GIA’ presente in Costituzione

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