Omesso versamento di IVA e ritenute: condonati i reati passati. Nuove soglie di reato

Nuove regole per omesso versamento d’IVA, di ritenute previdenziali, presentazione del 770 del sostituto d’imposta, dichiarazione infedele o fraudolenta.

Scattano regole meno severe per chi non avrà regolarmente versato l’IVA o i contributi previdenziali all’Inps: il decreto sulla delega fiscale, appena approvato dal Governo, opera una sostanziale revisione delle soglie di punibilità (prima fissate oltre 50mila euro). La riforma dei reati tributari scatterà subito (15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento definitivo in “Gazzetta Ufficiale”).

Le nuove norme avranno, sui contribuenti, ripercussioni positive non solo sulle violazioni future, ma anche sugli accertamenti e processi in corso, posto il cosiddetto principio del “favor rei”, ossia l’applicazione della pena più favorevole nel caso di abrogazione di una norma penale. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e tutte le novità introdotte dalle nuove norme.

OMESSO VERSAMENTO DI IVA

Attualmente, il reato di omesso versamento di IVA scatta solo nei confronti di chi non versa un’imposta superiore a 50mila euro riferita al medesimo periodo di imposta. In tali casi, la pena prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato rientra tra quelli immediatamente archiviati per “fatto tenue”: non si applica la pena, ma il procedimento viene archiviato e la “fedina penale” resta macchiata.

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