Cassazione: circolare con veicolo con fermo amministrativo non è reato

PER LA CASSAZIONE CIRCOLARE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO È SOLO UN REATO AMMINISTRATIVO E NON PENALE

L’Italia, rispetto alle altre nazioni europee, ha una caratteristica insolita nel suo ordinamento giuridico. Le violazioni commesse dai contribuenti in materia tributaria e finanziaria, vengono sanzionate su due fronti. Il primo ed il più scontato è la sanzione amministrativa, l’altra sanzione invece è di natura penale.

Per fare un esempio pratico chi evade il versamento INPS dei dipendenti, qualunque ne sia la cifra, dovrà pagare le sanzioni sulla somma non pagata, ma in più dovrà subire a suo carico anche un procedimento penale per il reato che gli verrà imputato.

Recentemente però una importante sentenza della sesta sezione penale della Cassazione (n. 33999 del 3 agosto 2015) si è occupata del reato ex art. 334 c.p.connesso alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Giova sottolineare che quando un’autovettura (o qualsiasi altro mezzo di circolazione) viene sottoposta a sequestro amministrativo, il proprietario del veicolo viene nominato custode del bene e lo stesso è tenuto ad assicurarsi che il mezzo non venga adoperato o dovrà difendersi anche da un procedimento penale a suo carico per il reato commesso oltre a dover pagare la sanzione amministrativa che gli verrà addebitata.
La sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza in esame, uniformandosi anche a precedenti orientamenti, ha negato il bis in idem per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

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