Un nuovo tassello in tutela dei consumatori contro le finanziarie

 

 

 

Credito al consumo: incombe sul creditore l’onere della prova dell’esecuzione degli obblighi precontrattuali

Con sentenza del 18 dicembre 2014, causa C‑449/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi di diritto:

1) Le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, devono essere interpretate nel senso che:

– da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l’onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore e,

– dall’altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un’inversione dell’onere della prova dell’esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48.

2) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, non osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest’ultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi e, dall’altro, non impone al creditore di procedere a controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.

3) L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico.

Questa è una sentenza molto importante.

E’ sempre più frequente il caso di banche e finanziarie che violano i diritti dei consumatori di conoscere preventivamente ogni singola condizione economica e contrattuale applicata, prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto che sia di finanziamento o mutuo.

Un esempio: ormai da anni i finanziamenti sono abbinati ad un’assicurazione, molto onerosa, che dovrebbe tutelare i consumatori in diversi casi nei quali risultano impossibilitati, gioco forza, a pagare il finanziamento; l’assicurazione dovrebbe coprire il periodo di indigenza. Ed invece le assicurazioni all’atto della richiesta negano ogni intervento, ed i decreti ingiuntivi fioccano.

Quanti hanno avuto la dovuta informativa, non solo centinaia di fogli, ma un’informativa comprensibile? In quanti hanno sottoscritto un finanziamento con la tranquillità di pagare per essere protetti, salvo poi scopire che non è così?

Certo, la legge non ammette ignoranza.

La Banca d’Italia chiarisce definitivamente quelli che sono gli obblighi degli intermediari finanziari:li trovate a questo link.

Eppure le banche e le finanziarie se ne fregano, tanto che non consegnano contratti preliminari di mutuo, informative economiche preliminari, non spiegano nulla riguardo alle spese aggiuntive quali assicurazioni e via discorrendo.

Ora questa sentenza della Corte di Giustizia specifica che l’onere della prova di aver fatto quanto imposto dal codice di tutela del consumatore sia a carico dell’intermediario finanziario.

In ogni caso, ricordatevi sempre: NON FIRMATE NULLA se prima, PER ISCRITTO, in MODO CHIARO ed INEQUIVOCABILE non vi sia dato tutto quello che è vostro diritto conoscere, e che rappresenta VINCOLO INDEROGABILE per banche e finanziarie. Perchè è brutto pensare di avere applicate delle condizioni e magari all’atto del rogito scoprire che il tasso promesso durante la trattativa viene aumentato, con mille scusanti da parte dei direttori di banca, che ORA hanno la responsabilità penale di ogni loro azione.

E se chiedete e non vi viene dato, SCAPPATE A GAMBE LEVATE e presentate esposto all’Authority ed alla Banca d’Italia: chissà che un maggiore senso civico ci porti davvero a vedere rispettati i nostri diritti.

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

n/a