Tribunale di Chieti: il Giudice riduce il debito di un privato di circa Euro 30.000 per tasso di mora usurario ed ISC divergente da quello in contratto

Il Tribunale di Chieti si è pronunciato in favore di un privato cittadino che aveva contratto un mutuo fondiario, pagando un tasso di interesse, comprensivo di costi ed oneri, ben superiore rispetto al tasso dichiarato contrattualmente.

Il Tribunale di Chieti con Sentenza del 22.04.2015 ha accolto l’opposizione ex. art. 615 c.p.c. presentata dal mutuatario debitore al precetto dalla Banca creditrice, abbattendo il debito residuo di circa Euro 30.000.

Nel caso di specie, il cliente aveva stipulato il 20.06.2008 un contratto di mutuo fondiario, controgarantito da ipoteca, per il quale si è reso insolvente. La Banca ha presentato in giudizio l’esecuzione di pagamento nei confronti del mutuatario moroso per un importo complessivo di circa Euro 334.000,00 in virtù del contratto di mutuo sottoposto a pignoramento. Il cliente si è opposto a tale precetto, eccependo la nullità di alcune clausole contrattuali viziate da indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso, oltre che da un interesse di mora illegittimo perché usurario.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio, incaricato dal Giudice dell’elaborazione della perizia in giudizio, ha messo in luce come, in primo luogo, gli interessi di mora pattuiti nel mutuo fossero usurari in quanto l’effettivo tasso di interesse applicato, calcolato attraverso la maggiorazione di 3 punti del tasso convenzionale (ossia 6,9%), raggiungeva un tasso finito del 9,9%, ben superiore rispetto al tasso soglia previsto da Banca d’Italia nel trimestre di riferimento della stipula.

L’usurarietà degli interessi di mora specificati in contratto prescinde dalla loro materiale applicazione: il Giudice ha infatti ritenuto di condividere l’orientamento secondo il quale rileva anche la sola “promessa usuraria”, come affermato nella nota Cassazione n.350 del 2013. Nel caso qui riportato, la Banca è stata pertanto condannata dal Giudice a restituire gli interessi moratori pattuiti che, per effetto della nullità della clausola che li prevede, risultano non dovuti ex art. 1815 II comma c.c.

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