Tribunale di Chieti: il Giudice riduce il debito di un privato di circa Euro 30.000 per tasso di mora usurario ed ISC divergente da quello in contratto

Il Tribunale di Chieti si è pronunciato in favore di un privato cittadino che aveva contratto un mutuo fondiario, pagando un tasso di interesse, comprensivo di costi ed oneri, ben superiore rispetto al tasso dichiarato contrattualmente.

Il Tribunale di Chieti con Sentenza del 22.04.2015 ha accolto l’opposizione ex. art. 615 c.p.c. presentata dal mutuatario debitore al precetto dalla Banca creditrice, abbattendo il debito residuo di circa Euro 30.000.

Nel caso di specie, il cliente aveva stipulato il 20.06.2008 un contratto di mutuo fondiario, controgarantito da ipoteca, per il quale si è reso insolvente. La Banca ha presentato in giudizio l’esecuzione di pagamento nei confronti del mutuatario moroso per un importo complessivo di circa Euro 334.000,00 in virtù del contratto di mutuo sottoposto a pignoramento. Il cliente si è opposto a tale precetto, eccependo la nullità di alcune clausole contrattuali viziate da indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso, oltre che da un interesse di mora illegittimo perché usurario.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio, incaricato dal Giudice dell’elaborazione della perizia in giudizio, ha messo in luce come, in primo luogo, gli interessi di mora pattuiti nel mutuo fossero usurari in quanto l’effettivo tasso di interesse applicato, calcolato attraverso la maggiorazione di 3 punti del tasso convenzionale (ossia 6,9%), raggiungeva un tasso finito del 9,9%, ben superiore rispetto al tasso soglia previsto da Banca d’Italia nel trimestre di riferimento della stipula.

L’usurarietà degli interessi di mora specificati in contratto prescinde dalla loro materiale applicazione: il Giudice ha infatti ritenuto di condividere l’orientamento secondo il quale rileva anche la sola “promessa usuraria”, come affermato nella nota Cassazione n.350 del 2013. Nel caso qui riportato, la Banca è stata pertanto condannata dal Giudice a restituire gli interessi moratori pattuiti che, per effetto della nullità della clausola che li prevede, risultano non dovuti ex art. 1815 II comma c.c.

(altro…)

A Busto Arsizio si comincia a ragionare per evitare i suicidi per crisi.

 

 

«Credo che questa legge possa evitare più di un suicidio». Esordisce così Adriano Mantello,commercialista di Busto Arsizio, professionsita delegato dal Tribunale di Busto Arsizio per il primo caso in Italia di applicazione della legge per il sovraindebitamento. E’ lui che ha passato ai raggi x la situazione patrimoniale della donna di Busto Arsizio che ha ottenuto il ridimensionamento del proprio debito nei confronti di Equitalia pagando poco più di 11 mila euro a fronte di una richiesta di 87 mila euro. La notizia, che vi abbiamo raccontato lo scorso 28 gennaio, ha suscitato grande interesse in tutta Italia essendo la prima sentenza di un tribunale che ha applicato la legge 3 del 2012 approvata dal Governo Monti e perfezionata nel 2013.

L’OBIETTIVO – «L’obiettivo di questa legge è quello di ristabilire un principio importante: il cittadino paga in base alla propria capacità contributiva e questo è accaduto nel caso della signora di Busto ma sono certo che interessa moltissimi cittadini in tutta la penisola». Nonostante sia in vigore da oltre un anno e mezzo in pochi sono a conoscenza di questo strumento che va a colmare una lacuna importante perchè «se un imprenditore può ricorrere al fallimento, un privato o una famiglia non possono fallire ma, fino all’intervento del legislatore, non avevano neanche gli strumenti per poter arginare le richieste anche pressanti che arrivano dalle società di recupero crediti o dalle banche – spiega Mantello che aggiunge – il rischio che lo Stato vuole evitare è che questi soggetti, di fronte all’insormontabile montagna di debiti, si rivolgano agli usurai con tutti i rischi che ne conseguono». (altro…)

n/a