Contratti bancari: o c’è la sottoscrizione della banca o sono nulli

 

Deciso cambiamento di rotta della Cassazione. I contratti bancari contenenti la sola sottoscrizione del cliente e non anche quella della banca non sono più considerati validi per il semplice fatto di essere stati prodotti in giudizio. La sanzione è, dunque, quella della nullità.

È quanto ha affermato la Cassazione Civile, sez. I, con la sentenza n. 5919 depositata il 24 marzo 2016.

Il caso

Un correntista conveniva in giudizio una banca premettendo di avere conferito mandato a quest’ultima per la negoziazione di strumenti finanziari, sottoscrivendo, un ordine di acquisto di 753.000 obbligazioni “Repubblica Argentina 9,25% 99/2002″, con un esborso di 774.600,60, titoli – come noto – colpiti dal default argentino del 21 dicembre 2001.

A fondamento della sua azione deduceva, tra l’altro, la nullità dell’operazione in quanto posta in essere in assenza del contratto scritto di negoziazione di cui della L. n. 1 del 1991, art. 6 e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e del regolamento Consob numero 11.522 del 1998.

Su tali premesse, il correntista concludeva per la dichiarazione di nullità ovvero per l’annullamento o la risoluzione del contratto di investimento nelle predette obbligazioni con condanna della banca alla restituzione ovvero al risarcimento commisurato all’entità della somma investita.

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