Manca l’ISC? Il mutuo è nullo

 

ISC, ovvero Indicatore Sintetico di Costo.

La mancata indicazione di tale valore all’interno di un contratto di mutuo o di finanziamento ne provoca la nullità.

Attenzione, questo non significa che non si deve rendere il debito: la nullità di un contratto di mutuo o finanziamento provoca la nullità di tutte le garanzie a latere firmate (ipoteca, fideiussioni ecc) e l’obbligo di restituire esclusivamente l’importo capitale.

Per la precisione, come correttamente mi è stato fatto notare, si sostituisce al tasso applicato il tasso bot dei 12 mesi precedenti, decisamente molto più basso.

Tornando all’ISC, una delle ultime sentenze che hanno determinato la dichiarazione di nullità di un mutuo per la sua omissione è l’ordinanza del Tribunale di Cagliari nr. 5295 del 29 marzo 2016.

La decisione è giunta nell’ambito di una procedura fallimentare di una società cagliaritana operante nel settore dell’edilizia. La banca ha chiesto al Giudice di potersi insinuare nel procedimento a fronte di crediti vantati verso la società, derivanti da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 28 aprile 2006 e da uno scoperto di conto corrente, per il quale aveva emesso anche un decreto ingiuntivo.

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