Modus operandi delle banche nelle cause civili: frode processuale.

Banche criminali
Nell’espletamento del mio operato come CTP ad esclusiva difesa dei correntisti, analizzando ogni singolo atto con strumenti di portata giuridica che neppure le banche sono in grado di conoscere ed utilizzare (o che comunque sottovalutano nonostante rappresentino prova inequivocabile del loro operato, anzi, peggio, ammissioni di colpa vere e proprie),  ho appurato come la maggior parte delle azioni esecutive siano macchiate da un modus operandi che porta inevitabilmente alla frode processuale.
Il reato di frode processuale è un istituto giuridico di una portata talmente ampia e grave, al punto tale che consente all’attore di ottenere una sentenza a lui favorevole omettendo, nascondendo o mentendo, anche mediante la produzione di documenti falsi, la verità, traendo quindi in inganno il Giudice che, sapendola, per certo non avrebbe deciso in quel modo.
Questa fattispecie di reato bancario apre inevitabilmente lo specchio degli illeciti da esso derivanti, soprattutto poichè trattasi di azioni esecutive ai danni di aziende o privati cittadini, che vedono violati i loro diritti fondamentali, soccombendo in cause che al contrario li avrebbero visti vincenti.
Si sta parlando, in soldoni, di banche che, per ottenere sentenze a favore altrimenti non raggiungibili, falsificano la documentazione con la quale cominciano azioni esecutive in sede civile.

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Srl: stop agli accertamenti su conti bancari per ordine della Cassazione

Questa immagine dovrebbe essere corretta in “studiava”, per ora per le srl (società di capitali di cui il 99% sono in rosso e forse fare controlli su loro non era poi tanto sbagliato, lasciando perdere i piccoli).

Già, perchè la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 2029/2014, ha stabilito un limite alle verifiche in banca sulle Srl, o meglio agli atti impositivi spiccati dopo i controlli fiscali presso le banche. Nel caso in cui il Fisco non dimostri la pertinenza all’azienda dei rapporti raccolti dalla Guardia di Finanza sul conto del socio, l’accertamento a carico della Srl basato su tali fatti deve essere annullato. Il caso esaminato riguardava il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva annullato l’atto impositivo a carico di una Srl emesso sulla base di verifiche bancarie sui conti dell’amministratore della società.

Onere probatorio

A tale scopo la Cassazione ha richiamato l’articolo 32 e 37 del Dpr 600/73 i quali, in tema di imposte sui redditi di società di capitali, prevedono che:

“L’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alladistribuzione dell’onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa”.

Questo significa che i controlli fiscali basati su indagini bancarie possono essere estese ai conti degli amministratori o soci della società e dei familiari del contribuente solo a patto che prima ne sia provata, anche tramite presunzioni, la riconducibilità all’attività del soggetto indagato. In più viene precisato che compete all’Ufficio l’onere di dimostrare la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati a terzi, anche sulla base di presunzioni.

Riferibilità dei conti (altro…)

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