Una sentenza che sconvolge tutto l’istituto della mediazione e – secondo alcuni – mette a rischio la sopravvivenza gli stessi organismi, quella che ha emesso, due giorni fa, il Tar Lazio [1]. Vediamo subito il perché.
La legge [2] che ha instituito la nuova mediazione (ossia l’obbligo di tentare preliminarmente un accordo, per determinate controversie, prima di poter agire in causa) aveva inizialmente stabilito la totale gratuità del primo incontro. In pratica, le parti non avrebbero dovuto corrispondere alcunché ai mediatori se il primo tentativo di bonario componimento fosse fallito e le stesse avessero deciso di proseguire la vertenza in tribunale.
Senonché, dietro le rimostranze degli organismi, è intervenuto un decreto [3] a modificare la disciplina, stabilendo invece che, per le spese di avvio ciascuna delle parti deve comunque corrispondere, anche per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250mila euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore oltre alle spese vive documentate.
Ebbene, oggi il pagamento di queste 40 euro è stato dichiarato illegittimo poiché “in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge” tutte le volte in cui le parti dichiarano di non voler aderire al tentativo e, quindi, intendano agire in tribunale.
Per il TAR Lazio è illegittima anche l’altra norma del decreto la quale prevedeva [4] che “le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà” sempre perché si pone in contrasto con la gratuità del primo incontro.
Non è tutto: per il TAR Lazio è illegittima tutta la norma [4], anche nella parte in cui prevede il rimborso delle spese vive documentate.
In questo modo deriva che l’organismo di mediazione dovrà, da oggi, farsi integralmente carico, nell’interesse generale (e cioè sia di quanti sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia di quanti invece hanno disponibilità per permettersi il pagamento della mediazione) di svolgere il primo incontro senza alcun costo per le parti.
Anzi, a voler trarre tutte le conseguenze dovute per effetto della sentenza del TAR Lazio tutti gli organismi di mediazione sono tenuti a rimborsare a chi abbia già depositato la domanda di mediazione e concluso il primo incontro senza successo i 40 euro versati da ciascuna parte aderente.
[1] Tar Lazio sent. n. 1351/15 del 23.01.2015.
[2] DL 69/2013: cosiddetto Decreto del Fare.
[3] D.M. n. 139/2014.
[4] Comma 9 dello stesso art. 16 DM 139/2014.
– fonte La legge per tutti
RAGIONE DI PIU’ USATE LA MEDIAZIONE CONTRO LE BANCHE!
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