Nuove cause dei consumatori fuori dai tribunali, in Gazzetta Ufficiale

Conciliazioni gratis per i consumatori: è stato pubblicato,sulla gazzetta ufficiale, il decreto legislativo sulla risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e impresa; nascono gli Adr.

Le cause che hanno come parti contrapposte consumatori e imprese da oggi saranno gestite fuori dai tribunali ed anche via internet: è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto  [1], il decreto legislativo che, in attuazione della nuova direttiva europea [2], modifica il codice del consumo [3], istituendo i cosiddetti ADR (Alternative dispute resolution), ossia gli organismi di soluzione alternativa delle controversie. Si tratta di organismi di conciliazione stragiudiziali che, senza passare dai tribunali, serviranno per smaltire gli arretrati ed evitare il sovraccarico di cause di bassi importi. Un esempio è stato, sino ad oggi, l’ABF (Arbitro bancario e finanziario) per le controversie tra clienti e banche oppure il Garante per l’energia e il Gas per quanto riguarda le contestazioni dei consumatori di utenze domestiche.

Ora, però, questi sistemi troveranno ingresso in via trasversale, offrendo ai consumatori una soluzione amichevole, stragiudiziale, più semplice e rapida rispetto a quella della causa in sede giudiziaria, evitando il ricorso a tribunali ed avvocati.

Il procedimento tramite Adr sarà ovviamente facoltativo (qui la differenza rispetto alla mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilità per alcune cause in tribunale). Inoltre l’intervento degli Adr potrà essere richiesto anche per via telematica: infatti il consumatore potrà presentare l’istanza anche tramite internet.

I vantaggi sono costituiti innanzitutto dai tempi ristrettissimi: massimo 90 giorni per una decisione. Poi i costi: il procedimento sarà gratuito o, comunque dietro pagamento di un contributo minimo di poche decine di euro. Infine, c’è il capitolo difesa: come già nelle conciliazioni con gli operatori telefonici, non ci sarà bisogno di avvocati e il cittadino potrà fare tutto da sé.

Il campo di applicazione e intervento degli Adr saranno i conflitti coi fornitori di beni e servizi (chiamati “professionisti” dal codice del consumo). Si tratta, in particolare, delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi tra professionisti stabili interni all’Unione europea e consumatori ivi residenti. Dunque, potranno rivolgersi agli Adr tutti i cittadini privati, nella veste di consumatori, e non quindi nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale (resta quindi tagliata fuori la lite tra un imprenditore e il suo fornitore, o tra un avvocato e la casa editrice, ma vi potrebbe rientrare quella tra avvocato e cliente).

L’arbitro proporrà una soluzione tra le parti al fine di agevolare la soluzione amichevole e indicherà se risolvere la controversia in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotte o altre regole.

Ogni organismo Adr, istituito su base permanente, è iscritto ad un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente per settore di riferimento (Ministero della giustizia e dello sviluppo economico per la mediazione in materia di consumo; Consob per la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza tra investitori e intermediari; Aeegsi per l’energia elettrica, il gas, il sistema idrico, Agcom per le garanzie nelle comunicazioni e Banca d’Italia per il settore finanziario).

Fonte: www.laleggepertutti.it

CERTO CHE SE FUNZIONANO COME L’ABF, NON SERVE A NULLA, SE NON A FAR DECIDERE A ORGANI SCELTI DAL SISTEMA STESSO.

[1] Gazz. Uff. n. 130.

[2] Direttiva europea n. 11/2013.

[3] Viene integrato e modificato il codice del consumo (decreto legislativo 206/2005): più precisamente l’articolo 141 viene sostituito e vengono inseriti altri nove articoli (dal 141-bis al 141-decies).

 

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