Equitalia, ipoteca giudiziale e casa all’asta.

Torno a scrivere su questo blog, la mia prima vera casetta da cui ho iniziato a dar voce a tutti i disagi subiti da noi cittadini, e lo faccio per una giusta causa: Equitalia.

Sono davvero tantissime le segnalazioni e richieste di aiuto per Equitalia che ricevo quotidianamente; le missive più preoccupate sono quelle che riguardano il preavviso di iscrizione di ipoteca sulla prima casa.

Più che giustificabili, perchè sappiamo benissimo tutti i metodi nazisti usati da Equitalia… ma soprattutto la volontaria mancata informazione degli organi pubblici a riguardo: viene spianata la strada al terrore di perdere la casa per cittadini in difficoltà economica.

Ma veramente Equitalia dopo l’ipoteca può toccarci casa?

La realtà è ben diversa… ma di certo è comprensibile la paura.

Cerchiamo di vederci chiaro… 

Innanzitutto, per i debiti compresi tra 20 mila euro e 119 mila, Equitalia può iscrivere ipoteca giudiziale ma non può avviare il pignoramento immobiliare.

Debiti con Equitalia fino a 20mila euro

La legge stabilisce che, per debiti fino a 20mila euro, Equitalia non possa né iscrivere ipoteca, né avviare il pignoramento di qualsiasi immobile.

Se vuole incassare il proprio millantato credito, Equitalia deve trovare soluzioni alternative come, ad esempio, il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione, il pignoramento del conto corrente o dei canoni di affitto eventualmente percepiti o il fermo amministrativo dell’auto.

Debiti con Equitalia tra 20mila e 119mila euro

Per debiti che superano 20mila euro e non raggiunto 120mila euro, Equitalia invece ha l’arma dell’iscrizione di ipoteca giudiziale, anche se il debitore non ha altri immobili se non quello in questione, che evidentemente risulta essere la prima e unica casa.

Attenzione: l’ipoteca non è nè un pignoramento né un’esecuzione immobiliare, ma è solo una garanzia che l’esattore si procura per il caso in cui qualche altro creditore (ad esempio la banca) avvii l’esecuzione forzata sulla casa.

 

La cosiddetta prima casa non si pignora ma si ipoteca

Il cosiddetto Decreto del Fare [1] ha vietato ad Equitalia il pignoramento (ma non l’iscrizione di ipoteca) di quella che comunemente viene detta «prima casa».

In realtà ci sono limiti all’applicazione di tale normativa.

Il divieto vale solo a condizione che:

l’immobile sia l’unico di proprietà del contribuente
tale immobile sia adibito a civile abitazione
tale immobile non sia di lusso
presso tale immobile il contribuente deve aver fissato la propria residenza.

Si capisce che parlare di prima casa può confondere le idee.

Nel caso in cui avete acquistato, dopo la prima casa, un ulteriore appartamento o immobile o lo avete avuto in eredità, perdete questo beneficio.

Non si deve essere titolare di più di un immobile.

Soluzione?

Per evitare possibili pignoramenti di Equitalia, il contribuente deve vendere tutti gli altri che ha e fissare, nell’unico rimasto, la propria residenza (esso inoltre non deve essere di lusso e deve essere accatastato come civile abitazione).
Attenzione però: chi vende immobili e ha un debito superiore a 50mila euro, rimanendo di fatto nullatenente, può essere incriminato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Secondo punto su cui prestare attenzione: il decreto del Fare vieta solo il pignoramento sull’unico immobile del debitore, ma non anche l’iscrizione di ipoteca, che invece è sempre possibile.
In sintesi:

Equitalia può iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore ma, nel caso in cui il credito sia superiore ai 20 mila euro e il bene è l’unico cespite non di lusso presso cui il contribuente ha trasferito la residenza anagrafica, non può procedere all’espropriazione forzata con conseguente vendita all’asta.

[1] DL 69/2013.

 

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