Equitalia e l’usura

L’argomento dell’usura è particolarmente d’attualità per quanto riguarda le banche e le finanziarie.

Nonostante la legge 108/96 infatti, sostanzialmente riforma l’articolo 644 del codice penale, introducendo i famigerati tassi soglia, oltre che l’abuso dello stato di difficoltà della vittima.

La riforma infatti parla chiaro “ la legge stabilisce il termine oltre il quale gli interessi sono sempre usurai. Sono altresì usurai gli interessi SPROPORZIONATI rispetto alla prestazione di finanziamento.”

A questo proposito, viene spontaneo credere che il problema usura riguardi prettamente il sistema bancario, come dicevo di grande attualità.

Nella realtà dei fatti, trattasi invero di riforma, non di novella normativa: l’art. 644 è previsto fin dalla redazione del Codice Penale nel 1930.

L’usuraio, lo strozzino, il cravattaro, chiamiamolo come vogliamo, da sempre è stato considerato come uno dei peggiori reati presenti nel nostro ordinamento giuridico, contro cui si battono con grande coraggio le forze di Polizia Giudiziaria per convincere le vittime a denunziare tale pratica illecita.

Ci siamo mai fermati a pensare se si può parlare di usura anche per Equitalia?

Spesso mi capita di sentirmi dire, sono dei ladri, degli strozzini, ma si sa, noi italiani siamo famosi per essere grandi a lamentarsi, ma un po’ struzzi nel difendersi.

Del resto, se viviamo in un sistema che appiana l’informazione e la trasforma in ridicola parodia della realtà, si ha la scusante di non conoscere i veri mezzi che servono per tutelarsi.

Ebbene, se avete mai pensato che equitalia concretizzasse degli illeciti anche penali, come nella fattispecie dell’usura, la risposta è senza alcun dubbio si.

Lo Statuto del Contribuente L 212/2000 all’articolo 7 nonché l’articolo 3 della legge 241/90 stabiliscono che ogni atto posto in essere dall’amministrazione debba essere motivato, si da poter consentire la ricostruzione dell’Iter logico Giuridico alla base della pretesa.

Dalla lettura delle cartelle, ipoteche, intimazioni, fermi amministrativi o solleciti di pagamento, non è assolutamente comprensibile come siano stati calcolati gli interessi, in particolare se sulle sanzioni siano stati calcolati gli interessi nonostante sia vietato dalla legge.

Per tale motivo, considerando che in ogni cartella non c’è traccia del calcolo degli interessi, la cartella è nulla per carenza di motivazione.

Qualora il provvedimento impugnato risulti viziato da carenza di motivazione, il giudice tributario deve limitarsi ad una pronuncia di annullamento, senza proseguire ulteriormente l’indagine sull’effettiva sussistenza del debito di imposta (Cass. Sent. Nr. 11461 del 3 novembre 1995, Cass. SS. UU. Nr. 2246 del 2 aprile 1986).

Andiamo oltre. Parliamo anche di aggio.

La normativa anti-usura prevede che debbano essere considerate per il calcolo del TEG effettivo tutte le commissioni ed oneri aggiuntivi agli interessi, come aggio è.

La questione di aggio ed interessi non è superficiale, trattandosi ormai di conclamata usura di stato.

Dal 01/01/2014 gli interessi legali sono pari all’1%, nonostante ciò equitalia prende il 4,5% di aggio se si paga nei 60 gg e l’8% oltre i 60 gg. Gli interessi da ottobre del 2012 vengono calcolati al 4,5504% su base annua, partendo dalla data di notifica fino alla data dell’avvenuto pagamento.

Se sommiamo interessi, aggio, sanzioni ed interessi di mora calcolati come da tasso soglia previsto dalla L 108/96, è evidente che la caduta nell’usura di equitalia sia palese (testimoniata anche dalla pratica di anatocismo contabilizzata da equitalia, dal piano di ammortamento alla francese e dal lievitare di cartelle in modo esponenziale).

Come si può sostenere che, ad esempio, un debito iniziale di 1.000 € si trasformi mediamente in un rimborso di circa 3.500 € senza parlare di usura?

Tra l’altro, non si comprende per quale motivo chi paga in ritardo, oltre agli interessi di mora, debba trovarsi anche maggiori aggi e maggiori interessi passivi….

Ricordiamoci: se c’è un provvedimento annuale di rideterminazione degli interessi, perché non viene menzionato nelle cartelle? Semplice, meno si conosce meglio si nasconde.

Ormai la questione è davvero bollente, tanto che, a chi vuole essere informato, non saranno sfuggite le notizie sempre più pressanti presenti sui siti di informazione vera che riportano sempre più Procure, da ultima quella di Roma, che rinviano a giudizio equitalia per il reato di usura.

Purtroppo molte di queste richieste sono state archiviate, ma il momento è decisamente maturo per portarle avanti con determinazione per liberarsi finalmente da questo vergognoso strozzinaggio di stato.

Punto primo: occorre una verifica adeguata di tutti gli importi a ruolo, partendo dal presunto debito iniziale fino ad arrivare alle pretese di equitalia.

In caso di superamento dei tassi soglia, che valgono anche per equitalia, si avrà la possibilità di far valere l’illegittimità degli interessi sia in sede civile che penale.

Di preciso, quando scatta l’usura?

Se il cittadino paga dopo un anno dalla notifica della cartella esattoriale, lo stesso è costretto a corrispondere a Equitalia i seguenti importi:

  • 4% annuo all’ente impositore (agenzia delle entrate, inps)
  • 6,8358% annuo quali interessi di mora all’ente impositore
  • 0,615% annuo da corrispondere all’agente di riscossione (cioè l’8% sugli interessi di mora), per un totale di interessi pari al 11,4508% annuo
  • 30% sanzione amministrativa fissa
  • 8% aggio da corrispondere ad equitalia

Per un totale di oneri, interessi e aggi del 49,4508% annuo

Altro che interessi sproporzionati!

L’usura consiste anche nel fornire utilità diverse dal denaro e tali sono i servizi, compresi quelli pubblici, in cambio di denaro, sproporzionati rispetto all’utilità/servizio fornito, a soggetti in condizioni di difficoltà economica.

Equitalia ai sensi dell’art. 17 del D.L. 112/1999 impone ai cittadini e alle imprese morose di pagare, oltre alle somme non versate, alle sanzioni e agli interessi di mora, anche COMPENSI per lo svolgimento della sua attività che sono decisamente sproporzionati rispetto al servizio svolto, visto l’addebito al cittadino di un aggio pari all’8% oltre al rimborso delle spese di notifica.

Al momento questo compenso è privo di ogni causa visto che equitalia non deve versare anticipatamente alcuna somma o depositare alcunché allo stato come facevano invece gli esattori privati.

Un ultimo aspetto non meno importante.

Non dimentichiamoci che equitalia è una spa a capitale completamente pubblico. A chi appartiene?

All’agenzia delle entrate ed all’inps, ovvero gli enti esattori, che già percepiscono il 30% di sanzioni, interessi e quant’altro.

Quando capiremo finalmente che trattasi di una enorme truffa, non avremo più paura nel procedere verso il giusto passo: DENUNCIARE PENALMENTE EQUITALIA PER IL DELITTO DI USURA.

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2 Risposte a “Equitalia e l’usura”

  1. nel caso di un verbale effettuato dai Carabinieri che dopo 60 giorni si duplica in automatico (ufficio postale ndal 61 esimo giorno accetta solo l’importo raddoppiato) cosa si può fare ??

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