Buoni fruttiferi postali, ABF: vale rendimento scritto sul titolo e non il decreto

Si torna a parlare della storia dei buoni fruttiferi postali, decurtati retroattivamente di parte degli interessi con successivi decreti ministeriali. C’è una buona notizia per i consumatori coinvolti nella vicenda, scoppiata più di un anno fa.

Nella sua decisione del 25 giugno scorso, l’Arbitro Bancario Finanziario conferma: a valere è il rendimento scritto sul buono e non i decreti ministeriali.

Con la decisione 5108 del 25 giugno 2015, l’Arbitro Bancario Finanziario ha fatto chiarezza su quello che è stato un caso più che controverso, che ha riguardato migliaia di consumatori che avevano sottoscritto buoni fruttiferi postali: in base ad un decreto ministeriale del 13 giugno 1986, Poste Italiane calcolava fino al 20% in meno del rendimento dei titoli (rispetto a quanto indicato sul retro del buono stesso). Significative le somme che i consumatori si sono visti decurtare quindi per un decreto approvato successivamente al momento in cui avevano sottoscritto il titolo postale.

La questione, posta in termini giuridici, è stata: quale rendimento applicare? Quello previsto dal contratto o quello interpretato dalla legge? “Il contratto, è la risposta che abbiamo sempre dato nei nostri ricorsi  !!!!! – il consumatore fa riferimento ai valori economici riportati sul pezzo di carta che ha in mano e non ai Decreti Ministeriali che arbitrariamente e ingiustamente le Poste si sono fatti adottare per venire meno ai loro impegni contrattuali”.

Ed è questa la conclusione ribadita dall’Arbitro bancario e Finanziario con la decisione 5108 del 25.06.2015 che stabilisce che “nonostante l’intervenuto decreto ministeriale, negligentemente l’intermediario non ha incorporato nel testo cartolare le determinazioni ministeriali; considerato che tale comportamento ha creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli; considerato che, in conseguenza, non si può ritenere ammissibile la possibilità di etero integrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia, ritiene che alla ricorrente debbano essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio della ricorrente il tasso degli interessi contrattualmente previsto, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all’emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione”.

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