Breve guida al gratuito patrocinio

Spesso capita che chi ha necessità di munirsi di una difesa processuale si chieda come fare quando non si hanno redditi sufficienti a reggerne il peso. Per questo i clienti chiedono al loro avvocato cosa possono fare.

In questi casi è importante conoscere l’esistenza del gratuito patrocinio, ovvero il patrocinio a spese dello Stato, di quali siano i requisiti richiesti dalla legge per poterne beneficiare e le modalità per ottenerlo.

Per questa ragione scrivo questo articolo affinchè tutti possano sapere come accedervi, perchè il diritto alla propria difesa è sancito dalla Costituzione e come tale DEVE essere alla portata di tutti: una sorta di prontuario per attivare la tua difesa e per accedere velocemente all’ammissione al “Patrocinio a spese dello stato” con tutti gli elementi essenziali per dare orientamento in una materia fatta di prescrizioni normative, giurisprudenziali e prassi.

Cos’è il diritto di difesa?

Il diritto di difesa è considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto, indipendentemente dalla nazionalità dell’interessato o dal reddito conseguito.

Per rendere effettivo questo principio, la legge italiana ha istituito il patrocinio a spese dello Stato che consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell’assistenza legale.

Possono dunque accedere all’istituto i cittadini italiani, quelli comunitari e quelli provenienti da Paesi extra Ue, anche se -come si vedrà in seguito- per questi ultimi si rendono necessarie alcune precisazioni.

L’onorario e le spese spettanti al legale, e le spese processuali, infatti, saranno liquidati dal giudice al termine del processo e pagati dallo Stato.

Il diritto alla difesa è riconosciuto in due documenti fondamentali: la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed il Trattato per la Costituzione della Comunità Europea.

La Costituzione Italiana
Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Il diritto alla difesa, dunque, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche costituzionalmente garantito a chi non dispone di mezzi sufficienti con il cosiddetto gratuito patrocinio, inserito nella parte III del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Assicurando anche ai non abbienti tale diritto, si vuole impedire, fra l’altro, che l’impossibilità di fare valere le proprie ragioni possa spingere ad atti di ingiustizia arbitraria e privata. Inoltre, si porta ad attuazione quel principio di uguaglianza dichiarato all’art. 3, con il quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne minacciano l’attuazione.

La Costituzione Europea
Articolo II-107
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia

1. Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

E’ un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi pari a € 10.628,16) di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

2. In quali giudizi è ammesso?

Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione.
E’ altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
Nel processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e deve perciò proporre una nuova istanza di ammissione per l’appello o il reclamo.

3. Davanti a quali giudici si può essere ammessi al beneficio?

Come sopra accennato, il patrocinio a spese dello stato viene concesso per ogni fase e stato del processo e davanti ad ogni giurisdizione: quindi innanzi ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consigliodi Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

4. Chi ne ha diritto?

Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni:
• Nel processo penale:
i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda.

• Nel processo civile:
1. i cittadini italiani;
2. gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
3. gli apolidi;
4. gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Chi presenta la domanda deve pertanto essere nelle seguenti posizioni.

a. Reddito

L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ).
Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.
Al contrario, si considera solo il reddito dell’interessato, se egli è in causa contro i familiari.

Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.628,16 + 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 10.628,16 + 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc.
Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (cd. Decreto Antistupro), ha previsto l’ammissione al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale). La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro 10.628,16)

b. Posizione processuale

Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stato condannato nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammesso al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

c. Esclusioni

Non può tuttavia essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

5. Chi può sottoscrivere la domanda?

Esclusivamente e personalmente l’interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

6. Chi può presentare la domanda?

L’interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

7. Quando si presenta la domanda?

Prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono della domanda.

8. A chi si presenta la domanda?

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato va depositata:
• nei giudizi penali:
presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi la domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta:
1.alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
2.alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
3.alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura;
Nel caso in cui l’azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l’istanza deve essere
presentata o deve pervenire all’ufficio del magistrato procedente che provvederà al riguardo.
• nel giudizio civile:
presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
4.luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
5.luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in
corso;
6.luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione,
Consiglio di Stato, Corte dei Conti;

• nel giudizio amministrativo:

la domanda va presentata al T.A.R.

9. Come si scrive la domanda?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.
Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

10. Quali documenti devono allegarsi alla domanda?
Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l’esistenza dei requisiti di legge.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il Consiglio dell’ordine degli avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

11. In quanto tempo viene decisa l’ammissione?
Nei processi penali: immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi.
Negli altri giudizi: entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza.

12. Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?
Nel processo civile: l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell’Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l’interessato può inviare una nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Nel processo penale: contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

13. Come si sceglie il difensore?
La scelta dell’avvocato resta al soggetto ammesso al patrocinio (il Tuo avvocato lo scegli Tu) ma si può nominare un solo difensore.
L’art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall’art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce ora che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto di cui ai commi 1 e 2 (qualora si scelga un avvocato al di fuori del Distretto di Corte di Apppello competente, il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato)

14. Cosa si deve pagare?
Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

15. Cosa succede se si è ammessi per errore?
Si devono sostenere e rifondere tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato.

16. Cosa succede se si dichiara il falso?
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

Con questa “guida breve” ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e capire se il suo caso specifico consente di ottenere l’ammissione al beneficio ed avere l’avvocato pagato dallo Stato.
Ricordate che per proporre la domanda correttamente, evitare di vedersela respingere perché incompleta e/o non incorrere in sanzioni patrimoniali o penali, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato o, in mancanza, al consiglio dell’ordine degli avvocati della propria città.

Troverete ogni tipo di informazione direttamente sul sito del Ministero della Giustizia a questo link

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