Contratti bancari: o c’è la sottoscrizione della banca o sono nulli

 

Deciso cambiamento di rotta della Cassazione. I contratti bancari contenenti la sola sottoscrizione del cliente e non anche quella della banca non sono più considerati validi per il semplice fatto di essere stati prodotti in giudizio. La sanzione è, dunque, quella della nullità.

È quanto ha affermato la Cassazione Civile, sez. I, con la sentenza n. 5919 depositata il 24 marzo 2016.

Il caso

Un correntista conveniva in giudizio una banca premettendo di avere conferito mandato a quest’ultima per la negoziazione di strumenti finanziari, sottoscrivendo, un ordine di acquisto di 753.000 obbligazioni “Repubblica Argentina 9,25% 99/2002″, con un esborso di 774.600,60, titoli – come noto – colpiti dal default argentino del 21 dicembre 2001.

A fondamento della sua azione deduceva, tra l’altro, la nullità dell’operazione in quanto posta in essere in assenza del contratto scritto di negoziazione di cui della L. n. 1 del 1991, art. 6 e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e del regolamento Consob numero 11.522 del 1998.

Su tali premesse, il correntista concludeva per la dichiarazione di nullità ovvero per l’annullamento o la risoluzione del contratto di investimento nelle predette obbligazioni con condanna della banca alla restituzione ovvero al risarcimento commisurato all’entità della somma investita.

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Usura? Come produrre prova contro la banca

ONERE DELLA PROVA NELLE CAUSE DI RIPETIZIONI D’INDEBITO PER ANATOCISMO E USURA
Ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.

Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe sul correntista – attore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Tale onere probatorio, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza di merito e di legittimità, va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.

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Il saldaconto art. 50 Tub causa di nullità del Decreto Ingiuntivo se…

Cos’è il saldaconto?

Ebbene, è una delle cause per le quali si potrebbe chiedere l’annullamento del Decreto Ingiuntivo in fase di opposizione.

Vediamo bene i passaggi, cercando di essere il più chiara possibile.

La maggior parte dei decreti ingiuntivi fatti dalle banche si basa sulla possibilità concessa dall’art. 50 del Testo Unico Bancario, che riporta testualmente: “La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”

Bene, non so se è chiaro il concetto.

Ora, a parte che siamo l’unico Paese probabilmente al mondo che ha un Testo Unico Bancario, una normativa cioè studiata ad hoc per il sistema bancario e che viene utilizzata dallo stesso per difendere l’indifendibile.

Ma tant’è.

Voglio riportare la vostra attenzione su questo passaggio: CERTIFICATO CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI DA UNO DEI DIRIGENTI.

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